Ricorsi società e soci di snc attenzione ai tranelli del fisco

Quando si popone ricorso avverso avvisi di accertamento di soci e società (società di persone), bisogna stare molto attenti ai tranelli dell’agenzia delle entrate.

La notifica dell’accertamento a un socio di una società di persone (snc o sas) comporta il litisconsorzio necessario originario. Il principio di unitarietà dellaccertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, che riguarda inscindibilmente sia la società che i soci siano discussi insieme. Cass.SSUU 1052/2007 – Cass.32511/2019 – Cass.5286/2020 – Art.5 Dpr 917/86 – Art.60 Dpr 600/73 – art.102 c.p.c. e 14 d. Igs. n.546/1992 

All’agenzia delle entrate  bisogna riconoscere una grande abilità, notifica gli accertamenti dei soci e quelli della società in momenti diversi, (notificando ad esempio l’accertamento della società e dei soci a distanza di mesi) poi quando c’è una disparità di giudicato, in Cassazione eccepisce il litisconsorzio necessario e la suprema Corte rimanda tutto in CTP, con notevole possibilità di ribaltare tutto, anche perché i contribuenti e un insostenibile aggravio di spese, che spesso porta all’abbandono della difesa.

La mancata integrazione del contraddittorio tra soci e società vìola gli artt.102 c.p.c. e 14 d. Igs. n.546/1992 in base al  principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, a mente del quale la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 d.p.r. n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso, inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni prettamente personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14, comma 1 d. Igs n.546/1992). La decisione giudiziaria, infatti, non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì quella, inscindibilmente comune a tutti i debitori, di rispettare l’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass., Sez. Un., n. 1052/2007); Paertanto il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio. L’omessa integrazione del contraddittorio tra socie  società comporta la  nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 c.p.c. e 111 secondo comma Costituzione.

Napoli, 23/07/2021

Dott. Giuseppe Marino

 

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