
Spese di giudizio nel processo tributario anomalie e distorsioni del sistema
Il regime delle spese di giudizio nel processo tributario, disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. 546/1992, rappresenta uno dei punti più delicati — e meno coerenti nella prassi applicativa — dell’intero sistema del contenzioso fiscale. La norma, infatti, contiene un equilibrio preciso tra esigenze dell’Amministrazione e tutela del contribuente, equilibrio che tuttavia risulta spesso disatteso nella realtà operativa.
Il comma sexies introduce una disciplina speciale per le spese liquidate a favore dell’ente impositore e dell’agente della riscossione: i compensi sono ridotti del 20% rispetto ai parametri forensi e, soprattutto, la loro riscossione può avvenire esclusivamente mediante iscrizione a ruolo (non c’è spazio per gli antistatari dell’agenzia che incassano con il precetto), e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
La ratio è evidente. Il legislatore ha inteso evitare che la Pubblica amministrazione possa ottenere un vantaggio economico anticipato o sproporzionato rispetto alla posizione del contribuente, subordinando l’esigibilità del credito a un titolo definitivo e canalizzando la riscossione attraverso strumenti pubblicistici tipici.
Eppure, proprio su questo punto si registra una delle più evidenti frizioni tra norma e prassi. Non è infrequente che i difensori dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o degli enti impositori richiedano il pagamento delle spese di giudizio prima del passaggio in giudicato, mediante comunicazioni dirette al contribuente. Una condotta che appare difficilmente conciliabile con il dettato normativo: prima del giudicato, il credito per spese non è definitivo e, in ogni caso, la legge non contempla modalità di riscossione diverse dall’iscrizione a ruolo.
A rendere il quadro ancora più problematico è la diffusa prassi dell’antistatarietà dichiarata dai difensori degli enti pubblici. Si tratta di una soluzione che, sebbene formalmente mutuata dal processo civile, risulta difficilmente compatibile con la struttura del processo tributario. Il credito per spese, infatti, nasce in capo all’ente e deve essere riscosso secondo modalità pubblicistiche; attribuirlo direttamente al difensore significa, di fatto, aggirare il meccanismo del ruolo e trasformare una voce di entrata pubblica in un compenso privatistico. Il rischio è quello di configurare una sorta di incentivo economico aggiuntivo per soggetti già retribuiti dall’Amministrazione, con una evidente deviazione rispetto alla finalità della norma.
A ciò si aggiunge un dato empirico difficilmente ignorabile: nella prassi, le condanne alle spese a favore dell’Amministrazione finanziaria risultano sensibilmente più frequenti rispetto a quelle a favore dei contribuenti, che quando riconosciute sono spesso liquidate in misura contenuta. Questo squilibrio incide direttamente sull’accesso alla tutela giurisdizionale, aumentando il rischio economico del contenzioso e alimentando una percezione di asimmetria nel sistema.
Non meno rilevante è la questione della quantificazione delle spese. I giudici tributari, in molti casi, si discostano dai parametri minimi previsti per i compensi professionali, determinando liquidazioni significativamente ridotte. Il risultato è un contenzioso che si prolunga sino alla Corte di cassazione, la quale frequentemente rinvia alla Corte di giustizia tributaria, con un evidente aggravio di tempi e costi per tutte le parti coinvolte.
Sul piano fiscale e contabile, il sistema mostra ulteriori criticità. L’attuale meccanismo impone al difensore del contribuente di fatturare nei confronti del proprio assistito, mentre il pagamento viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate, che opera anche la ritenuta. Questo assetto genera effetti distorsivi: i commercialisti dei contribuenti, spesso ignari della particolarità del meccanismo, effettuano ulteriori ritenute e rilasciano certificazioni uniche, con il risultato di duplicare i compensi dichiarati. Ne derivano lettere di compliance e accertamenti del tutto infondati, che alimentano ulteriore contenzioso.
Ancora più evidente è l’anomalia legata all’IVA. In caso di condanna alle spese, l’Agenzia delle Entrate non corrisponde l’imposta, pretendendo che sia la società contribuente a farsene carico. Ma nella realtà molte società sono inattive o incapienti: il difensore distrattario si trova così nella paradossale situazione di dover versare un’imposta mai incassata, in aperta tensione con il principio di neutralità dell’IVA e con lo stesso giudicato, che dovrebbe garantire un ristoro integrale.
A completare il quadro vi è un’ulteriore disparità di trattamento: mentre i difensori degli enti possono agire in via esecutiva ordinaria per il recupero delle spese, i difensori dei contribuenti devono spesso ricorrere al giudizio di ottemperanza, con tempi notoriamente lunghi e incerti.
Di fronte a questo insieme di criticità, appare sempre più urgente un intervento di sistema. Una possibile linea di riforma dovrebbe innanzitutto escludere la possibilità, per i difensori degli enti pubblici, di dichiararsi antistatari, riportando integralmente le somme nell’alveo delle entrate pubbliche e nel meccanismo del ruolo. Parallelamente, nei casi di distrazione a favore dei difensori dei contribuenti, sarebbe opportuno prevedere la fatturazione diretta nei confronti dell’ente soccombente, che già provvede al pagamento, alla ritenuta e alla certificazione, evitando duplicazioni e incertezze.
Andrebbe inoltre chiarito, in modo definitivo, che l’IVA sulle spese liquidate deve essere corrisposta dall’ente condannato, superando prassi amministrative che finiscono per svuotare di contenuto il giudicato. Infine, un maggiore rispetto dei parametri professionali nella liquidazione delle spese contribuirebbe a ridurre il contenzioso seriale e a ristabilire un equilibrio più equo tra le parti.
Il quadro che emerge è quello di una disciplina formalmente chiara ma sostanzialmente disallineata nella sua applicazione. Ripristinare coerenza tra norma e prassi non è soltanto un’esigenza tecnica: è una condizione necessaria per garantire credibilità, effettività e giustizia al sistema tributario.
Milano, 13/05/2026
Avv. Giuseppe Marino
Camera Lombarda degli avvocati tributaristi

