
Tributi regionali, dal 2027 l’accertamento diventa esecutivo (niente più cartella o ingiunzione), ma direttamente il pignoramento e tornano gli oneri della riscossione con ADER
Il D.Lgs. 147/2026 cambia radicalmente la riscossione delle entrate regionali: l’avviso diventa direttamente titolo esecutivo e, in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, entrano in gioco interessi di mora, spese e quote previste dalla disciplina nazionale della riscossione
Una delle novità più rilevanti della riforma fiscale rischia di passare quasi inosservata, nonostante sia destinata ad avere conseguenze molto concrete nei rapporti tra Regioni e contribuenti.
Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, introduce infatti anche per i tributi regionali il modello dell’accertamento esecutivo, già conosciuto nell’ambito dei tributi erariali e, dal 2020, della fiscalità locale.
La conseguenza è di particolare rilievo: l’avviso di accertamento regionale non sarà più soltanto l’atto con il quale viene contestato il maggiore tributo, ma diventerà esso stesso titolo esecutivo, senza necessità della successiva notificazione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
Una concentrazione, quindi, in un unico atto delle funzioni di accertamento, intimazione di pagamento e formazione del titolo necessario per la successiva riscossione coattiva.
Dal 1° gennaio 2027 gli accertamenti regionali saranno direttamente esecutivi, il cuore della riforma è contenuto nell’articolo 8 del D.Lgs. 147/2026, la nuova disciplina trova applicazione agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, salvo che una Regione decida, con propria legge, di anticiparne l’operatività.
La norma consente espressamente che tale anticipazione possa riguardare anche rapporti pendenti alla data individuata dalla legislazione regionale, naturalmente nel rispetto delle norme che regolano il singolo tributo.
L’accertamento relativo ai tributi regionali dovrà contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
Ma soprattutto dovrà indicare espressamente che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive.
È questo il vero cambio di paradigma, il contribuente che riceverà un accertamento regionale dovrà essere consapevole che non necessariamente riceverà, successivamente, una cartella esattoriale.
Decorso il termine utile per proporre ricorso, infatti, l’accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notificazione della cartella di pagamento e senza l’ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910.
In altri termini, cade un passaggio della tradizionale sequenza: notifica dell’accertamento, successiva iscrizione a ruolo, notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione ed esecuzione, ma si elimina la notifica dell’atto esattoriale, in quanto l’accertamento è già esso titolo esecutivo esattoriale.
Un solo atto concentra accertamento e riscossione
La portata pratica della modifica è notevole, l’accertamento regionale non rappresenterà più soltanto la manifestazione della pretesa tributaria, ma conterrà già l’intimazione al pagamento e la futura capacità esecutiva.
La disciplina stabilisce che, decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento, le somme siano affidate in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
La norma prevede, tuttavia, una fase di temporanea sospensione dell’esecuzione, l’esecuzione è infatti sospesa per 180 giorni dall’affidamento del carico al soggetto incaricato della riscossione forzata.
Il periodo scende a 120 giorni quando la riscossione venga effettuata dallo stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento.
Si tratta di una garanzia temporale importante, ma che non modifica la caratteristica essenziale della riforma: il titolo esecutivo esiste già ed è costituito dallo stesso accertamento.
Dalla tassa automobilistica agli altri tributi regionali: aumenta l’importanza dell’impugnazione tempestiva
La nuova disciplina è destinata ad avere particolare rilevanza per le entrate di competenza regionale, a partire dalla tassa automobilistica.
Il decreto, peraltro, disciplina espressamente anche la riscossione coattiva del bollo auto, consentendo che venga svolta direttamente dall’ente impositore, dai soggetti abilitati oppure affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La trasformazione dell’accertamento in titolo esecutivo rende ancora più importante la tempestiva verifica dell’atto ricevuto.
Questioni relative alla notificazione, alla decadenza, alla prescrizione, alla motivazione dell’accertamento, alla corretta individuazione del soggetto passivo, all’effettiva debenza del tributo e all’applicazione delle sanzioni dovranno essere valutate immediatamente.
Il contribuente non potrà più fare affidamento sulla successiva cartella come momento nel quale tornare ad esaminare la pretesa.
L’accertamento diventa il vero snodo centrale sia della fase impositiva sia della successiva riscossione.
Per i crediti fino a 10.000 euro resta il sollecito preventivo
Il legislatore ha comunque introdotto alcune cautele.
Per il recupero di somme fino a 10.000 euro, una volta divenuto esecutivo l’accertamento, prima dell’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive la Regione o il soggetto affidatario deve inviare al debitore un sollecito di pagamento.
Con tale comunicazione il contribuente viene informato che il termine è scaduto e che, se non provvede entro ulteriori trenta giorni, potranno essere avviate le procedure cautelari ed esecutive.
Per gli importi fino a 1.000 euro opera inoltre l’ulteriore limite temporale previsto dalla legislazione nazionale prima dell’avvio delle azioni cautelari ed esecutive.
L’accertamento, inoltre, non acquista efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 30 euro, fermo restando che il debito rimane a carico del contribuente e potrà essere cumulato con successive pretese fino al superamento della soglia.
Se interviene ADER maturano anche gli interessi di mora, particolarmente significativa è la disciplina dettata per l’ipotesi nella quale la Regione affidi la riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
A partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per proporre ricorso, le somme richieste con l’accertamento vengono maggiorate degli interessi di mora, secondo la disciplina richiamata dall’articolo 8.
Ed è proprio qui che emerge un secondo aspetto della riforma che merita attenzione.
Il decreto stabilisce infatti espressamente che ad Agenzia delle Entrate-Riscossione spettino le quote previste dall’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1999 e, dal 1° gennaio 2027, quelle disciplinate dall’articolo 209, comma 3, del nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione, D.Lgs. n. 33/2025.
Il “ritorno dell’aggio”: attenzione, non è il vecchio aggio percentuale
Si è parlato, a questo proposito, di un “ritorno dell’aggio”.
L’espressione rende bene, sul piano giornalistico, l’idea di una riscossione che torna a produrre costi ulteriori collegati all’intervento dell’agente della riscossione, ma necessita di una precisazione tecnica.
Non viene semplicemente ripristinato il vecchio aggio percentuale che in passato gravava sul debitore in proporzione al carico riscosso.
L’attuale articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 prevede infatti un sistema diverso.
Sono previste, tra l’altro, spese esecutive a carico del debitore quando ADER attiva procedure cautelari o esecutive e una quota correlata alla notificazione degli atti della riscossione, mentre una quota pari all’1% delle somme riscosse è posta a carico degli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali che si avvalgono dell’agente della riscossione.
Pertanto sarebbe tecnicamente inesatto affermare che dal 2027 ritorna automaticamente, a carico di ogni contribuente, il vecchio aggio percentuale sulle somme riscosse.
È però altrettanto vero che l’affidamento ad ADER può comportare l’aggiunta al debito tributario di interessi di mora e degli ulteriori oneri e spese che la disciplina della riscossione pone a carico del debitore.
Ed è questo l’effetto economicamente più significativo per il contribuente. un accertamento da 5.000 euro può quindi non rimanere di 5.000 euro e la conseguenza pratica della nuova disciplina è facilmente comprensibile.
Una volta scaduti i termini dell’accertamento regionale, il contribuente non si trova semplicemente di fronte all’importo originariamente contestato. Al capitale possono aggiungersi gli interessi di mora e, quando ne ricorrano i presupposti, le spese connesse agli atti notificati e alle procedure cautelari o esecutive avviate da ADER.
Il trascorrere del tempo assume quindi un costo economico ulteriore, non si tratta soltanto di rendere più rapida la riscossione. Si realizza un sistema nel quale l’accertamento nasce già predisposto per trasformarsi direttamente nel titolo attraverso il quale aggredire il patrimonio del debitore.
Una riforma che rafforza enormemente la fase della riscossione
La scelta legislativa appare coerente con il progressivo superamento della tradizionale distinzione tra fase dell’accertamento e fase della riscossione.
Prima per i tributi erariali, poi per quelli comunali e adesso per quelli regionali, il legislatore concentra sempre più funzioni nel medesimo atto.
L’obiettivo dichiarato è evidente: ridurre i tempi che separano l’accertamento dalla riscossione effettiva.
Dal punto di vista del contribuente, tuttavia, questa accelerazione determina una conseguenza altrettanto evidente: si riducono gli atti intermedi e quindi anche i momenti nei quali è possibile accorgersi della pretesa e reagire prima dell’avvio della fase coattiva.
Per questo motivo assume ancora maggiore importanza la chiarezza dell’avviso e la sua rituale notificazione.
Se l’atto è destinato contemporaneamente a contestare il tributo, intimarne il pagamento e trasformarsi in titolo esecutivo, il rispetto delle garanzie procedimentali e difensive non può essere considerato un aspetto meramente formale.
Dal 2027 cambia dunque la strategia difensiva e le cautele da tener presente, il D.Lgs. n. 147/2026 segna quindi un passaggio importante nel sistema della fiscalità regionale.
Dal 1° gennaio 2027, salvo anticipazione mediante legge regionale, gli accertamenti regionali entreranno nell’era dell’esecutività.
Non sarà più necessario attendere la cartella di pagamento o l’ingiunzione di pagamento: l’avviso di accertamento sarà esso stesso titolo esecutivo.
E quando la riscossione verrà affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, al credito potranno aggiungersi interessi di mora e gli oneri e le spese previsti dalla disciplina nazionale della riscossione.
La riforma rende quindi il sistema certamente più rapido per l’Amministrazione, ma anche potenzialmente più incisivo nei confronti del patrimonio del contribuente.
La vera novità può essere sintetizzata in poche parole: L’accertamento regionale non è più soltanto l’atto da impugnare. È già il futuro titolo dell’esecuzione. Ed è proprio per questo che, dal 2027, ignorare o sottovalutare un accertamento regionale potrà diventare molto più pericoloso di quanto non lo sia oggi.
Napoli, 29/08/2026
Avv. Giuseppe Marino

