Vizio di notifica non sussiste onere di impugnare la pretesa

Il Vizio di notifica è validamente sollevato sull’atto successivo e mon sussiste alcun onere di impugnare, contestualmente all’atto esattivo, gli atti presupposti per ragioni attinenti il merito delle pretese creditorie fiscali in essi contenute.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU  10012/2021,  Cass. SSUU 1612/2007

Mi capita sempre più spesso che eccependo la nullità del vizio dell’atto presupposto, la Commissione tributaria statuisca l’obbligo di impugnarlo prima a pena di decadenza e inibendo la possibilità di farlo rilevare sull’atto successivo.

Se poi lo si impugna prima, la Commissione statuisce puntualmente la sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc.

In ogni caso il contribuente è fregato.

Orbene voglio segnalarvi questa sentenza della Cassazione a sezioni Unite 10012/2021 depositata il 15/04/2021, in base alla quale tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante l’impugnazione dell’atto successivo, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto in quest’ultimo caso entrando anche nel merito della pretesa.

L’omessa o irritale notifica dell’atto presupposto rende nulla tutta la procedura di riscossione Cass. SSUU 16412/2007

«In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008). Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione  è dunque senz’altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.

Napoli,li 22/03/2022

Avv. Giuseppe Marino

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