Rottamazione quinquies 2026: la guida definitiva per i professionisti

Rottamazione quinuies

Rottamazione quinquies 2026: la guida definitiva per i professionisti

La c.d. “rottamazione quinquies”, introdotta dalla Legge n. 199/2025, rappresenta un istituto di definizione agevolata di rilevante impatto sistematico nel rapporto tra contribuente e agente della riscossione. Tuttavia, l’adesione richiede attente valutazioni preliminari sotto il profilo economico, strategico e processuale.

Valutare se effettivamente sarete in grado di pagare; altrimenti, meglio desistere.

Le conseguenze di una rottamazione che non viene pagata sono sostanzialmente le seguenti, ma devastanti:

L’accettazione del debito;

L’accelerazione dell’incisività dell’azione di recupero del fisco.

La presentazione della dichiarazione di adesione costituisce prova della piena conoscenza degli atti da parte del contribuente, il quale, nel caso in cui non si perfezioni l’adesione ovvero si verifichi la decadenza in una fase successiva, non potrà eccepire in futuro l’eventuale difetto di notifica nei confronti di un atto successivo dell’agente della riscossione (per esempio un’intimazione di pagamento riferita a cartelle di pagamento ritenute non correttamente notificate).

Non si potranno più rateizzare le cartelle oggetto di rottamazione.

Un altro elemento di assoluta rilevanza, regolato dal comma 94 dell’art. 1, che si presenta in discontinuità con il passato, riguarda l’impossibilità di ottenere nuove dilazioni, ovvero la riattivazione di quelle precedentemente in essere, in caso di decadenza dalla rottamazione quinquies, in qualunque momento essa avvenga.

La frammentazione delle istanze

È consigliabile dividere la rottamazione per gruppi, con apposita istanza per ognuno.

Come suddividere correttamente le cartelle

Una buona prassi operativa è creare più gruppi distinti, ad esempio:

  1. Un gruppo di cartelle più vecchie
    • Il cui mancato pagamento comporterà un notevole aggravio di interessi;
    • Utili da definire per ridurre significativamente l’ammontare dell’esposizione debitoria storica.
  2. Un gruppo di contributi INPS utili alla pensione
    • Priorità assoluta;
    • Incidono sulla posizione previdenziale e sul diritto alla pensione.
  3. Un gruppo di cartelle più recenti
    • Spesso più “gestibili” per una futura riapertura della rottamazione;
    • Contengono una riduzione minore di interessi.

Se non si riesce a pagare tutto, si perde solo una parte e non l’intero beneficio.

Risparmio: si può risparmiare dal 45% al 60% circa.

 

Attenzione alle cartelle inserite dal sistema

Nel sistema ci sono cartelle sospese che, quando si fa la rottamazione, vengono in modo inspiegabile inserite nell’istanza anche se non risultano quando si consulta la situazione debitoria.

Il comma 92 dell’art. 1 prescrive che l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2026, comunicherà l’accoglimento della domanda con l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse, ai debitori che presentano la dichiarazione di adesione entro il termine del 30 aprile 2026.

 

Pignoramenti e vendite all’asta

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Rottamazione soltanto per gli omessi versamenti

L’art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025 individua, quali debiti estinguibili nell’ambito applicativo della misura, quelli derivanti da:

Attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972;

Contributi INPS non versati, con espressa esclusione di quelli iscritti a ruolo a seguito di attività di accertamento.

 

Violazioni al codice della strada

Il comma 97 dell’art. 1 include tra i debiti estinguibili anche le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali, limitatamente allo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni previste dalla legge.

 

Il beneficio

Il beneficio per i contribuenti consiste nell’azzeramento integrale delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, degli interessi di mora (attualmente pari al 2,68% in ragione annuale, come determinato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2019), di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, nonché delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.

Per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni del codice della strada, il beneficio consiste nell’azzeramento degli importi aggiuntivi dovuti a titolo di interessi e aggio, e non dell’importo della sanzione stessa, che rimane interamente dovuto.

Serve solo a mantenere, per 5 anni, la legittimazione passiva della società nei confronti del Fisco.

 

Modalità di pagamento

I commi 83 e 84 disciplinano le modalità di pagamento delle somme ammesse alla definizione agevolata. Il contribuente può scegliere tra:

Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;

Pagamento rateale  fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Interessi e rata minima

Nel pagamento rateale sono dovuti, ai sensi del comma 84 dell’art. 1, gli interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

 

Come pagare

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:
a) Mediante domiciliazione sul conto corrente (consigliabile per evitare di dimenticarsi)
b) Mediante moduli di pagamento precompilati;
c) Presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

Effetti della domanda

La trasmissione della dichiarazione di adesione determina:

  • Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  • Sospensione degli obblighi di pagamento;
  • Blocco di nuove azioni esecutive e cautelari;
  • Regolarità ai fini DURC.

 

La decadenza dalla rottamazione

La decadenza si verifica in caso di:

  • Mancato o insufficiente pagamento;
  • Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

I versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto.

 

Non è applicabile il lieve inadempimento (5 giorni)

Non è prevista la tolleranza di 5 giorni: anche un solo giorno di ritardo comporta la decadenza.

 

Rientrano anche i decaduti della rottamazione quater

Sono previste specifiche regole per i soggetti decaduti dalla precedente definizione agevolata.

La cessata materia del contendere per i giudizi in corso

La Corte Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026 ha stabilito che al fine della dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della Definizione agevolata ex art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022 (Rottamazione-quater) – Art. 12-bis D.L. n. 84 del 2025 – il giudizio si estingue con la compensazione delle spese  a condizione che sia effettuato il versamento della prima o unica rata della rottamazione, a prescindere dalla natura del  debito sia  tributaria  o meno l’efficacia si estende al coobbligato non aderente.

 

Napoli, lì 22/03/2026
Avv. Giuseppe Marino