La prevalenza del diritto europeo su quello nazionale. I giudici devono disapplicare direttamente le norme nazionali che violano il diritto dell’unione europea e i funzionari pubblici sono obbligati ad applicare la norma europea

Corte Cedu su Corte Italiana

La prevalenza del diritto europeo su quello nazionale. I giudici devono disapplicare direttamente le norme nazionali che violano il diritto dell’unione europea e i funzionari pubblici sono obbligati ad applicare la norma europea

L’Italia continua ad ignorare le sentenze Italgomme, Agrisud e Ferrieri e Bonassisa c. che fotografano una situazione i illegittimità della normativa fiscale italiana, vediamo però nell’attesa che il parlamento si muova cosa dice l’attuale situazione normativa.

Il problema del rapporto tra diritto dell’Unione europea e diritto nazionale attiene al tema della gerarchia delle fonti e della sovranità normativa, con particolare riferimento al principio del primato del diritto dell’Unione europea.

La questione nasce dal contrasto tra norme interne (leggi ordinarie o anche costituzionali) e norme dell’Unione (regolamenti, direttive, principi generali).

Il dibattito italiano ha attraversato tre fasi: fase dualista e nazionalista (prevalenza della legge interna), fase intermedia costituzionale (controllo accentrato della Consulta), fase dell’applicazione giudiziaria (primato UE) e fase dell’applicazione anche amministrativa (disapplicazione diffusa della norma italiana in contrasto con quella europea) .

Il presente articolo si basa sulle seguenti norme fonti dell’Unione europea: Art. 11 della Costituzione    limitazioni di sovranità, Art. 117, co. 1 della Costituzione  vincolo al diritto UE, Art. 288 TFUE  efficacia degli atti UE (regolamenti direttamente applicabili)

I Principi fondamentali elaborati dalla Corte di Giustizia con riferimento alla prevalenza del diritto europeo su quello nazionale sono sostanzialmente tre il Primato del diritto UE, l’effetto diretto, l’Obbligo di disapplicazione

Prima d arrivare ai tre principi fondamentali sopra descritti abbiamo avuto nel tempo varie sentenze della Consulta in una prima fase di sovranità nazionale con la sentenza n. 14/1964 (caso Costa c. ENEL), la Corte Costituzionale affermava la prevalenza della legge nazionale successiva  il contrasto con il diritto comunitario rileva solo sul piano della responsabilità internazionale dello Stato

Si perviene poi a una seconda fase con sentenza n. 183/1973 (Frontini) la Corte Costituzionale riconosce il primato UE  ma introduce il filtro della questione di costituzionalità   Il giudice, non  può disapplicare direttamente, deve rinviare alla Corte Costituzionale, il limite in questa fase è rischio di ineffettività del diritto UE

La Corte di giustizia Europea reagisce e con la sentenza Simmenthal e inaugura la terza fase da cui nascono i tre principi fondamentali e impone al giudice nazionale di disapplicare immediatamente la norma interna contrastante senza attendere la Consulta

Con la sentenza n. 170/1984 (Granital) la Corte Costituzionale accetta il primato UE e stabilisce la disapplicazione diretta da parte del giudice stabilendo il modello attuale, separazione tra invalidità costituzionale (Consulta) e inapplicabilità per contrasto UE (giudice ordinario)

Successivamente ci si pone il problema se i funzionari pubblici siano o meno obbligati ad applicare direttamente la normativa europea, la Corte Europea con La Fratelli Costanzo stabilisce che anche la Pubblica Amministrazione deve disapplicare norme interne incompatibili

La Corte Costituzionale (sent. 389/1989) inaugura la quarta e ultima fase recependo tale principio che ha l’effetto dell’obbligo generalizzato (giudici + PA)

 

La tesi in base alla quale “la norma europea è subordinata a quella nazionale” è  totalmente infondata per tre ragioni:

Violazione del principio di primato, stabilito in modo costante dalla Corte di Giustizia il diritto UE prevale anche su leggi successive, violazione dell’art. 11 Costituzione l’Italia ha accettato limitazioni di sovranità  e trasferito competenze normative pertanto la legge nazionale NON è più sovrana in senso assoluto,  violazione dell’art. 117 Costituzione le leggi devono rispettare vincoli derivanti dall’ordinamento UE.

Il mancato rispetto da parte dell’Italia delle recenti sentenze (Italgomme, Agrisud e Ferrieri e Bonassisa c.) della Cedu  per l’illegittimità dell’art art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. n. 633/1972 con riferimento all’Art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rispetto della vita privata e familiare) e all’ Art. 8 della Carta (protezione dei dati personali), comporterà molti ricorsi e altrettante condanne allo Stato italiano.

Ai contribuenti in attesa che il legislatore recepisca la lezione, non resta che il Ricorso al Giudice Europeo già in fase di verifica.

Napoli,li 24/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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