Statuto del contribuente vincolante anche per Regioni e Comuni: più garanzie prima dell’accertamento

Statuto per gli enti locali

Statuto del contribuente vincolante anche per Regioni e Comuni: più garanzie prima dell’accertamento

Il D.Lgs. 147/2026 rafforza i diritti del contribuente nella fiscalità locale: compliance preventiva, avvisi bonari, contraddittorio, compensazioni, rimborsi più rapidi e possibili sconti fino al 20% per chi paga con addebito diretto

Una delle novità più significative della riforma fiscale riguarda il rapporto tra contribuente ed enti territoriali. Con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, il legislatore ha dettato una disciplina organica dei tributi regionali e locali, dando attuazione alla legge delega n. 111/2023.

Il dato forse più importante, soprattutto sul piano del contenzioso, è contenuto nell’articolo 1: Regioni ed enti locali devono assicurare l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212/2000, adeguando ad essi i propri ordinamenti.

Non si tratta, dunque, soltanto di un richiamo programmatico. La riforma tende a costruire anche nella fiscalità locale un rapporto Fisco-contribuente fondato sulla collaborazione, sulla prevenzione degli errori e sull’adempimento spontaneo, cercando di spostare il momento del confronto a monte dell’accertamento.

Lo Statuto del contribuente entra pienamente nella fiscalità locale

L’articolo 1 del D.Lgs. 147/2026 impone alle amministrazioni territoriali una serie di obiettivi molto precisi.

Regioni ed enti locali sono chiamati a migliorare l’informazione tributaria, anche attraverso strumenti digitali; potenziare l’assistenza e la consulenza giuridica; semplificare gli adempimenti e l’accesso ai servizi; prevenire gli errori capaci di generare accertamenti non corretti; favorire l’adempimento spontaneo attraverso strumenti premiali.

Particolare attenzione viene riservata inoltre alle persone anziane e con disabilità, per le quali devono essere predisposti percorsi facilitati di accesso ai servizi.

Ma vi sono due previsioni destinate ad avere una notevole rilevanza pratica: la possibilità di realizzare forme di compensazione tra tributi dovuti al medesimo ente e l’obbligo di garantire il tempestivo rimborso delle somme erroneamente riscosse. La disciplina richiede inoltre che sia assicurato lo stesso trattamento agevolativo al contribuente indipendentemente dallo strumento utilizzato per la riscossione.

È evidente il cambio di prospettiva: l’ente territoriale non viene più concepito soltanto come soggetto titolare del potere impositivo, ma anche come amministrazione tenuta ad agevolare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Contraddittorio preventivo: gli enti devono individuare espressamente gli atti esclusi

Particolarmente delicata è la disposizione relativa all’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, che disciplina il principio del contraddittorio.

Il D.Lgs. 147/2026 stabilisce che Regioni ed enti locali devono individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo.

La disposizione assume una rilevanza considerevole sul piano processuale.

La regola generale rimane infatti quella dello Statuto: ove ricorrano i presupposti dell’articolo 6-bis della legge 212/2000, il contribuente deve essere posto nella condizione di interloquire con l’amministrazione prima dell’adozione dell’atto impositivo, salvo le ipotesi sottratte al contraddittorio dalla disciplina applicabile.

Ne deriva che, nelle controversie relative ai tributi locali, sarà sempre più importante verificare non soltanto il contenuto dell’atto, ma anche la procedura seguita dall’ente prima della sua emissione.

Arrivano le lettere di compliance prima dell’accertamento

Altra innovazione importante è contenuta nell’articolo 3.

Prima dell’avvio dell’attività di accertamento, Regioni ed enti locali possono inviare al contribuente comunicazioni contenenti gli elementi e le informazioni acquisiti direttamente dall’amministrazione o ricevuti da soggetti terzi, allo scopo di consentire al contribuente di verificare la propria posizione e, se necessario, regolarizzarla mediante ravvedimento.

Si estende così alla fiscalità territoriale la logica della compliance preventiva già conosciuta nell’amministrazione dei tributi erariali.

L’obiettivo è evidente: evitare che una semplice anomalia si trasformi automaticamente in un accertamento e, successivamente, in un contenzioso.

Il contribuente può quindi correggere spontaneamente la propria posizione oppure dimostrare che i dati sui quali l’ente intende fondare la pretesa sono incompleti o errati.

Avvisi bonari per omessi o tardivi versamenti

Lo stesso articolo 3 consente agli enti territoriali di inviare avvisi bonari per consentire la regolarizzazione dei versamenti tardivi, parziali oppure omessi, beneficiando dell’applicazione della sanzione ridotta prevista dalla normativa.

Fino al 31 dicembre 2026 il riferimento è all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 472/1997; dal 1° gennaio 2027 opererà la corrispondente disciplina dell’articolo 14, comma 8, del Testo unico delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. 173/2024.

È un passaggio importante perché tende a separare il contribuente che semplicemente non abbia eseguito correttamente o tempestivamente il pagamento da situazioni nelle quali sia invece necessaria una vera attività accertativa.

Prima di arrivare all’atto impositivo, dunque, l’ordinamento offre all’ente la possibilità di percorrere una strada meno conflittuale e, per il contribuente, meno onerosa.

Sessanta giorni per contestare gli errori dell’ente

La compliance non può però trasformarsi in una comunicazione unilaterale.

Il comma 2 dell’articolo 3 riconosce infatti al contribuente 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per inviare, anche telematicamente, chiarimenti sui dati indicati dall’amministrazione, ricevute di pagamento e altri documenti utili.

Soprattutto, il contribuente può segnalare dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati dall’ente territoriale durante il controllo.

È un meccanismo particolarmente utile nella fiscalità locale, dove non sono infrequenti accertamenti derivanti da disallineamenti delle banche dati, pagamenti non correttamente abbinati, variazioni catastali, cambi di residenza o situazioni soggettive non tempestivamente recepite dall’amministrazione.

La possibilità di correggere questi errori prima dell’accertamento può ridurre sensibilmente il contenzioso.

Sconto fino al 20% per chi utilizza l’addebito diretto

Interessante anche la disciplina contenuta nell’articolo 2.

Il decreto interviene sull’articolo 118-ter del D.L. 34/2020, disposizione che consente una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali quando il contribuente autorizzi permanentemente l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale.

La riforma amplia e precisa il meccanismo: Regioni ed enti locali possono stabilire anche un limite massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione oppure prevedere un importo fisso alternativo alla riduzione percentuale. Restano escluse le entrate per le quali la riscossione avviene esclusivamente attraverso il sistema dei versamenti unitari previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

Va sottolineato un punto: lo sconto non è automatico. La legge attribuisce all’ente la facoltà di introdurlo secondo le modalità previste dalla normativa.

Dal Fisco “accertatore” al Fisco che deve prevenire l’errore

La vera portata della riforma emerge considerando complessivamente queste disposizioni.

Il D.Lgs. 147/2026 prova a superare un modello nel quale l’amministrazione territoriale rileva un’anomalia, emette l’accertamento e lascia al contribuente l’onere di contestarlo davanti al giudice.

Il nuovo paradigma dovrebbe essere diverso: informare, assistere, prevenire l’errore, consentire la regolarizzazione e soltanto successivamente, quando necessario, accertare.

Questo principio assume particolare importanza per IMU, TARI e, più in generale, per l’intero sistema dei tributi regionali e locali.

Non è irrilevante, inoltre, che il decreto intervenga anche sulle sanzioni: per le violazioni relative ai tributi regionali e locali viene espressamente richiamata la disciplina generale delle sanzioni tributarie e, dal 1° gennaio 2027, quella contenuta nel nuovo Testo unico. Lo stesso decreto modifica inoltre diverse misure sanzionatorie applicabili nella fiscalità territoriale.

Una riforma destinata ad avere effetti anche nel processo tributario

Il profilo forse più interessante per il difensore tributario riguarda le conseguenze dell’inosservanza di queste garanzie.

L’affermazione legislativa secondo cui Regioni ed enti locali “assicurano l’applicazione” dei principi generali dello Statuto rafforza la necessità di verificare, per ogni accertamento locale, non soltanto la fondatezza della pretesa fiscale ma anche il rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge.

In particolare, diventeranno centrali la corretta applicazione del contraddittorio preventivo, l’individuazione degli atti che ne sono legittimamente esclusi, la gestione delle osservazioni del contribuente e, più in generale, l’effettivo adeguamento dei regolamenti degli enti territoriali ai principi della legge 212/2000.

Il D.Lgs. 147/2026 segna quindi un passaggio importante: lo Statuto dei diritti del contribuente non può essere considerato, nella fiscalità locale, una semplice cornice di principi.

Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni sono chiamati ad adeguare concretamente la propria attività tributaria alle garanzie statutarie.

E proprio su questo terreno potrebbe aprirsi una nuova stagione del contenzioso: non sarà sufficiente verificare se il tributo fosse astrattamente dovuto. Occorrerà verificare anche se l’amministrazione lo abbia accertato nel rispetto delle regole e dei diritti che l’ordinamento riconosce al contribuente.

Napoli,li 30/08/2026

Avv. Giuseppe Marino

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