
Restituzione spese di lite incassate dall’avvocato distrattario: vanno richieste alla parte e non al difensore
Spese di lite e difensore distrattario: il chiarimento fondamentale della Cassazione con l’ordinanza n. 26870 del 14 ottobre 2026.
La riforma di una sentenza comporta, tra le altre conseguenze, anche il diritto alla restituzione delle spese processuali corrisposte in esecuzione della precedente decisione. Ma cosa accade quando quelle somme sono state materialmente incassate dall’avvocato della parte vittoriosa, che aveva ottenuto la distrazione delle spese in proprio favore ai sensi dell’articolo 93 del codice di procedura civile?
La domanda non è affatto secondaria, soprattutto quando il difensore ha già trattenuto le somme a titolo di compenso professionale e il suo assistito non ne ha mai avuto la materiale disponibilità.
Con l’ordinanza n. 26870, pubblicata il 14 ottobre 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, Presidente Antonio Scarpa e Relatore Stefano Oliva, ha chiarito che la restituzione delle spese di lite deve essere richiesta alla parte processuale che aveva beneficiato della precedente condanna, e non direttamente al suo avvocato distrattario, anche quando quest’ultimo abbia personalmente incassato le somme.
Si tratta di un principio di particolare rilevanza pratica, perché distingue il soggetto che riceve materialmente il pagamento da quello sul quale grava l’obbligazione restitutoria conseguente alla riforma della sentenza.
La vicenda esaminata dalla Cassazione
La controversia trae origine da una domanda di risarcimento proposta dal proprietario di un immobile nei confronti di un condominio di Castellammare di Stabia, per danni derivanti da infiltrazioni e umidità.
Il Giudice di Pace di Torre Annunziata aveva inizialmente rigettato la domanda risarcitoria, escludendo la responsabilità del condominio. La decisione veniva però riformata in appello dal Tribunale, che riconosceva una responsabilità concorrente del condominio e del proprietario danneggiato.
La riforma della sentenza aveva determinato anche la necessità di restituire le somme corrisposte a titolo di spese processuali sulla base della decisione di primo grado.
Sorgeva, tuttavia, un problema: le spese erano state pagate direttamente al procuratore del condominio, il quale si era dichiarato distrattario.
Il condominio sosteneva quindi che la richiesta di restituzione avrebbe dovuto essere rivolta all’avvocato che aveva materialmente percepito il denaro, anziché alla parte assistita.
La Corte di Cassazione, esaminando il quarto motivo di ricorso, ha respinto tale impostazione.
Il principio di diritto: il pagamento al distrattario non libera la parte dall’obbligo di restituzione
La Suprema Corte ha affermato espressamente:
Anche nel caso in cui le spese liquidate in sentenza siano versate dalla parte soccombente a mani del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi distrattario o anticipatario, non si configura un rapporto diretto tra soccombente e beneficiario del pagamento, con la conseguenza che la domanda di restituzione va proposta nei riguardi della parte vittoriosa, e non anche direttamente nei riguardi dell’avvocato.
Il passaggio assume particolare importanza perché chiarisce che la distrazione delle spese processuali non modifica la titolarità dell’obbligazione restitutoria che nasce dalla successiva riforma della sentenza.
L’articolo 93 c.p.c. consente al difensore, che dichiari di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari, di ottenere che il giudice disponga il pagamento delle spese direttamente in suo favore.
Tuttavia, secondo la ricostruzione accolta nell’ordinanza, questa particolare modalità di attribuzione delle spese non determina, ai fini della restituzione conseguente alla riforma della sentenza, la sostituzione dell’avvocato alla parte processuale.
La Cassazione, pertanto, distingue due rapporti giuridici: quello processuale tra le parti, sul quale incidono la condanna alle spese e la successiva riforma, e quello professionale tra l’avvocato e il proprio assistito.
Il fatto che il difensore abbia incassato direttamente il pagamento non comporta che la controparte possa automaticamente rivolgere nei suoi confronti la domanda restitutoria fondata sulla riforma del provvedimento giudiziale.
L’obbligo di restituzione grava sulla parte, indipendentemente dalla circostanza che il denaro sia materialmente entrato nel suo patrimonio.
Il rischio per la parte che aveva vinto il giudizio
La conseguenza più significativa della decisione riguarda proprio la posizione della parte originariamente vittoriosa.
Si pensi al caso in cui un contribuente ottenga una sentenza favorevole con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, distratte in favore del difensore.
L’avvocato riceve le somme e le trattiene a soddisfazione del proprio credito professionale. Il contribuente, invece, non riceve materialmente alcun pagamento.
Se la sentenza viene successivamente riformata, sulla base del principio affermato dalla Cassazione, l’Amministrazione finanziaria dovrà rivolgere la domanda di restituzione alla parte che aveva beneficiato della precedente statuizione, senza che sia decisiva la circostanza dell’incasso diretto da parte del difensore.
Il contribuente potrebbe quindi trovarsi obbligato a restituire somme che non ha mai materialmente percepito.
In questa situazione, gli eventuali rapporti economici con il proprio avvocato dovranno essere regolati separatamente, tenendo conto del mandato professionale, del credito per compensi e dell’effettiva imputazione delle somme già riscosse.
Non deve però ritenersi che la riforma della sentenza imponga automaticamente al difensore di restituire al proprio cliente ogni importo incassato: tale questione richiede una distinta valutazione del rapporto professionale e delle eventuali ragioni di credito ancora esistenti.
Le conseguenze per chi deve recuperare le spese
La decisione offre un’indicazione operativa altrettanto importante per il soggetto che, dopo aver pagato le spese processuali, ottenga la riforma della sentenza.
La richiesta restitutoria deve essere indirizzata nei confronti della controparte processuale, anche se il pagamento era stato materialmente eseguito in favore del suo difensore distrattario.
Non è quindi necessario, per il solo fatto dell’avvenuta distrazione, promuovere un’autonoma controversia nei confronti dell’avvocato o chiamarlo in causa nel giudizio di impugnazione.
La restituzione può essere richiesta nell’ambito del giudizio di impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti, oppure fatta valere mediante gli strumenti processuali appropriati, secondo il contenuto del titolo giudiziale e delle statuizioni intervenute.
Occorre infatti distinguere la legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria dalla diversa questione dell’esistenza e dell’azionabilità del titolo per conseguire concretamente la restituzione.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Cassazione
L’ordinanza n. 26870/2026 non si limita a risolvere la questione della restituzione delle spese processuali. La Corte affronta anche diversi principi relativi al divieto di domande nuove in appello, all’interpretazione della domanda giudiziale, alla valutazione delle prove e alla corretta distribuzione dell’onere probatorio.
La motivazione richiama complessivamente 15 precedenti giurisprudenziali, due dei quali direttamente riferiti alla restituzione delle spese processuali.
I precedenti sulla restituzione delle spese di lite
Il primo precedente è rappresentato da Cassazione, Sezione II civile, sentenza n. 15030 del 31 maggio 2019 (Rv. 654191).
La decisione stabilisce che il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore, anche quando questi non sia indicato come distrattario, non elimina l’obbligo restitutorio della parte assistita qualora la sentenza di condanna venga successivamente riformata.
La parte rimane, infatti, l’unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione.
In senso conforme viene espressamente richiamata Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 18564 del 3 settembre 2014 (Rv. 632636).
La pronuncia del 2026 valorizza questi precedenti ed estende esplicitamente il ragionamento all’ipotesi in cui il pagamento sia stato eseguito nelle mani di un difensore dichiaratosi distrattario o anticipatario.
Proprio tale precisazione costituisce l’aspetto di maggiore interesse dell’ordinanza: la Corte esclude che la distrazione delle spese possa, per ciò solo, trasferire sul difensore l’obbligazione restitutoria nei confronti della controparte.
I precedenti sul divieto di domande nuove e sull’interpretazione della domanda giudiziale
La Corte richiama inoltre:
Cass. n. 19186 del 15 settembre 2020, Sez. III (Rv. 658987): costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa a un diritto eterodeterminato quando i fatti storici originariamente allegati siano sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi.
Cass. n. 10049 del 29 marzo 2022, Sez. III (Rv. 664475): nell’azione risarcitoria la domanda deve essere individuata attraverso il bene della vita richiesto e i fatti storici materiali, non esclusivamente mediante la qualificazione giuridica proposta dalla parte.
Cass. n. 29212 del 6 dicembre 2017, Sez. II (Rv. 646596) e Cass. n. 3160 del 13 maggio 1980, Sez. III (Rv. 406955): precedenti conformi sul potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti allegati, il secondo riferito proprio a danni da infiltrazioni.
Cass., Sezioni Unite, n. 12310 del 15 giugno 2015 (Rv. 635536): la modificazione della domanda è ammissibile quando rimanga collegata alla vicenda sostanziale originaria e non comprometta il diritto di difesa della controparte né determini un allungamento dei tempi processuali.
Cass. n. 27181 del 22 settembre 2023, Sez. III (Rv. 668673): l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, nei limiti del sindacato consentito in Cassazione.
Cass. n. 31546 del 3 dicembre 2019, Sez. VI-I (Rv. 656493): l’erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non integra, di per sé, una violazione di legge denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Questi precedenti sono richiamati per respingere i primi due motivi di ricorso, con i quali il condominio aveva sostenuto che il giudice d’appello avesse illegittimamente modificato la qualificazione della domanda risarcitoria.
I precedenti sulla valutazione delle prove e sull’onere probatorio
Un ulteriore gruppo di pronunce riguarda gli articoli 115 e 116 c.p.c. e l’articolo 2697 c.c.
La Corte richiama Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 20867 del 30 settembre 2020 (Rv. 659037-01 e 659037-02), distinguendo la violazione delle regole processuali di acquisizione e valutazione della prova dalla semplice contestazione del convincimento raggiunto dal giudice.
Non è sufficiente, per denunciare una violazione dell’articolo 115 c.p.c., sostenere che il giudice avrebbe attribuito maggiore efficacia a una prova rispetto a un’altra. Analogamente, la violazione dell’articolo 116 c.p.c. richiede la deduzione di uno specifico errore nell’applicazione delle regole legali di valutazione della prova, non una generica critica al prudente apprezzamento.
In senso conforme viene citata Cass. n. 16016 del 9 giugno 2021, Sez. V (Rv. 661360).
Quanto all’onere della prova, il Collegio richiama Cass. n. 17313 del 19 agosto 2020, Sez. lavoro (Rv. 658541), secondo la quale la violazione dell’articolo 2697 c.c. ricorre quando il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella sulla quale esso grava per legge.
Non si configura, invece, tale violazione quando il giudice, pur avendo correttamente individuato la parte onerata, ritenga erroneamente raggiunta la prova.
Nello stesso senso sono richiamate Cass. n. 19064 del 5 settembre 2006, Sez. III (Rv. 592634); Cass. n. 2935 del 10 febbraio 2006, Sez. V (Rv. 586772); e Cass. n. 2155 del 14 febbraio 2001, Sez. III (Rv. 543860).
Anche questo passaggio presenta interesse per il contenzioso tributario, nel quale la distinzione tra erronea distribuzione dell’onere probatorio ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie assume particolare importanza nella formulazione dei motivi di ricorso per Cassazione.
Le ricadute nel processo tributario
Sebbene l’ordinanza riguardi una controversia civile, il principio affermato merita attenzione anche nell’ambito del contenzioso tributario.
Non sono infrequenti, infatti, le controversie nelle quali il contribuente ottenga la condanna dell’Amministrazione finanziaria alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore, e la decisione venga successivamente riformata.
In tali situazioni, il principio enunciato dalla Cassazione costituisce un riferimento importante per individuare il destinatario della pretesa restitutoria.
Occorre, tuttavia, considerare le peculiarità della disciplina processuale tributaria e, in particolare, l’articolo 15 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché il regime applicabile ratione temporis. L’ordinanza in commento, infatti, non affronta direttamente una controversia tributaria né risolve ogni questione relativa al recupero delle spese in tale processo.
Rimane inoltre necessario distinguere il rimborso delle spese in conseguenza della riforma della sentenza dalle eventuali obbligazioni derivanti dal rapporto professionale tra contribuente e difensore.
Conclusioni
Con l’ordinanza n. 26870 del 14 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ribadisce un principio di notevole importanza pratica: il soggetto tenuto alla restituzione delle spese processuali, in seguito alla riforma della sentenza, è la parte originariamente vittoriosa, non il suo avvocato, anche quando quest’ultimo abbia direttamente incassato le somme in qualità di distrattario.
La soluzione si fonda sulla distinzione tra il diritto del difensore a ricevere direttamente le spese liquidate e la responsabilità restitutoria che consegue al venir meno della precedente statuizione giudiziale.
Per chi ha pagato, ciò significa poter indirizzare la pretesa restitutoria contro la controparte processuale senza dover necessariamente coinvolgere l’avvocato che ha percepito il pagamento.
Per chi aveva ottenuto una sentenza favorevole, invece, la decisione evidenzia un rischio concreto: essere chiamato a restituire somme mai materialmente ricevute, dovendo successivamente definire gli eventuali rapporti economici con il proprio difensore.
La distrazione delle spese, dunque, non può essere considerata uno strumento che sottrae la parte alle conseguenze economiche dell’eventuale riforma della decisione.
La questione assume particolare rilevanza anche nella predisposizione dei mandati professionali e nella gestione contabile delle somme riscosse dall’avvocato distrattario, suggerendo l’opportunità di disciplinare preventivamente i rapporti economici tra professionista e assistito per l’ipotesi di successiva riforma della sentenza.
Milano 23/10/2026
Avv. Giuseppe Marino

