Sequestro e confisca dei beni, cosa cambia dal 31/10/2026 e come può difendersi il contribuente da un fisco piglia tutto

Confisca Sequestro e giustizia fiscale europea

Sequestro e confisca dei beni, cosa cambia dal 31/10/2026 e come può difendersi il contribuente da un fisco piglia tutto.

La nuova legge sulla confisca, la prescrizione dei reati tributari e la recente condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo: tre importanti novità che impongono di ripensare il rapporto tra il potere dello Stato di recuperare patrimoni illeciti e il diritto dei cittadini di difendere i propri beni.

Nel nostro ordinamento può accadere che un imprenditore, accusato di avere evaso le imposte, si ritrovi contemporaneamente con un accertamento fiscale, una cartella esattoriale, un procedimento penale e il sequestro dei conti correnti o degli immobili personali.

In alcune situazioni vengono colpiti anche beni appartenenti alla società, ai suoi amministratori o a soggetti terzi.

Ma lo Stato può davvero confiscare tutto? Che cosa succede quando il reato si prescrive? E soprattutto, se l’Agenzia delle Entrate recupera già le imposte evase, è possibile che il giudice penale disponga anche la confisca di somme corrispondenti alle medesime imposte?

Sono domande tutt’altro che teoriche, perché riguardano il patrimonio di famiglie, imprenditori e società che possono subire conseguenze economiche gravissime, talvolta prima ancora che sia stata accertata definitivamente una responsabilità penale.

Negli ultimi mesi sono intervenute tre importanti novità che meritano di essere esaminate insieme.

La prima è il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2026, che recepisce la direttiva europea 2024/1260 sul recupero e sulla confisca dei beni.

La seconda è la sentenza della Corte di Cassazione, Quarta Sezione penale, n. 35184 del 2026, che chiarisce quali conseguenze produce la prescrizione di un reato tributario sui beni confiscati.

La terza è la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 febbraio 2026, Florio e Bassignana contro Italia, che ha condannato il nostro Paese per avere consentito un cumulo sproporzionato tra confisca penale e risarcimento del danno.

Tre interventi differenti, che affrontano problemi diversi ma ruotano intorno a una questione comune: lo Stato ha certamente il diritto di recuperare i vantaggi economici derivanti dai reati, ma deve farlo nel rispetto della legge, della proporzionalità e dei diritti fondamentali.

Che cosa sono il sequestro e la confisca e perché non bisogna confonderli

Per comprendere queste novità occorre partire da due parole che spesso vengono utilizzate come se avessero lo stesso significato: sequestro e confisca.

In realtà sono due istituti differenti.

Il sequestro è, in estrema sintesi, una misura che consente all’autorità giudiziaria di bloccare temporaneamente un bene, impedendo al proprietario di disporne liberamente.

Si pensi al conto corrente di un imprenditore accusato di dichiarazione fraudolenta. Durante le indagini, il giudice può disporre, nei casi previsti dalla legge, il sequestro di somme di denaro per evitare che vengano disperse e per garantire l’eventuale futura confisca.

Il denaro viene bloccato, ma non è ancora necessariamente acquisito in via definitiva dallo Stato.

La confisca, invece, è la misura attraverso la quale determinati beni vengono sottratti definitivamente alla disponibilità del titolare, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’ordinamento.

La distinzione è importante perché il sequestro può essere disposto anche prima della conclusione del processo, mentre la confisca segue regole differenti a seconda della sua natura e della fattispecie applicabile.

Occorre inoltre chiarire che non esiste un’unica forma di confisca. Il nostro ordinamento ne prevede diverse, con presupposti e finalità differenti.

Ed è proprio la distinzione tra queste misure a costituire una delle principali garanzie difensive.

La confisca diretta: lo Stato recupera il profitto del reato

La prima forma è la cosiddetta confisca diretta.

Significa che viene sottratto il bene, o il denaro, che costituisce effettivamente il prezzo o il profitto dell’illecito.

Per prezzo del reato si intende, in termini semplici, ciò che una persona riceve come compenso per commetterlo. Per profitto si intende invece il vantaggio economico che deriva dalla commissione del reato.

Nei reati tributari il profitto è frequentemente costituito dal cosiddetto risparmio di spesa.

Immaginiamo una società che, attraverso fatture per operazioni inesistenti, riesca a non versare 100.000 euro di imposte che avrebbe dovuto pagare.

La società non ha necessariamente incassato 100.000 euro in più. Ha semplicemente conservato denaro che avrebbe dovuto versare all’Erario.

Questo risparmio rappresenta il vantaggio economico dell’evasione.

La confisca diretta può quindi riguardare il denaro che costituisce quel profitto, oppure somme che ne rappresentano il successivo reimpiego, purché sia dimostrato il necessario collegamento con il reato.

Su questo punto è intervenuta una giurisprudenza particolarmente importante delle Sezioni Unite della Cassazione, confermata anche dalla sentenza n. 35184/2026.

Non basta trovare del denaro su un conto corrente e affermare che, essendo fungibile, esso rappresenta automaticamente il profitto dell’evasione.

Occorre dimostrare il rapporto di derivazione causale tra le somme e l’illecito tributario.

Questo principio assume particolare importanza quando il sequestro interviene molti anni dopo la dichiarazione fiscale contestata.

Se le somme originarie non sono più presenti, il giudice dovrà verificare se il denaro che intende confiscare costituisca un reimpiego del profitto, ricostruibile attraverso operazioni tracciabili.

La confisca per equivalente: quando vengono colpiti beni diversi dal profitto

Diversa è la confisca per equivalente, chiamata anche confisca di valore.

In questo caso non viene necessariamente sottratto il denaro proveniente dal reato, ma altri beni aventi un valore economico corrispondente.

Facciamo un esempio.

Una società avrebbe evaso 150.000 euro. Il profitto non è più direttamente recuperabile e ricorrono i presupposti previsti dalla legge per la confisca per equivalente.

Il giudice può allora disporre la confisca di altri beni nella disponibilità del responsabile, per un valore corrispondente.

La differenza rispetto alla confisca diretta è evidente.

Nel primo caso viene recuperato il vantaggio economico collegato all’illecito. Nel secondo vengono colpiti anche beni che non provengono materialmente dal reato.

Questa distinzione ha conseguenze particolarmente importanti quando interviene la prescrizione.

La confisca per equivalente presenta infatti, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Cassazione, una componente sostanzialmente punitiva, che impone il rispetto delle garanzie proprie delle misure sanzionatorie, compreso il divieto di applicazione retroattiva di disposizioni sfavorevoli.

Cosa succede quando il reato tributario si prescrive

La prescrizione è l’istituto attraverso il quale, decorso il periodo previsto dalla legge, il reato si estingue.

Il decorso del termine dipende da diversi elementi, tra cui la data di consumazione del reato, la pena prevista e le eventuali cause di sospensione o interruzione.

Nel caso della dichiarazione fraudolenta, la consumazione del reato è normalmente collegata alla presentazione della dichiarazione fiscale.

Ma quando il reato è prescritto, i beni confiscati devono essere restituiti?

Non sempre.

La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 35184 del 2026.

La vicenda riguardava l’amministratrice di una società accusata di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, con riferimento a diverse annualità fiscali.

Nei suoi confronti era stata disposta una confisca patrimoniale, successivamente rideterminata in 133.650 euro.

La difesa aveva però rilevato che il reato relativo all’annualità 2014 era ormai prescritto.

La Cassazione ha accolto il motivo, dichiarando estinto quel reato e revocando la parte di confisca corrispondente al profitto contestato per tale annualità.

La riduzione è stata di 55.000 euro, con conseguente determinazione della confisca residua in 78.650 euro.

Per comprendere il motivo occorre richiamare l’articolo 578-bis del codice di procedura penale, introdotto nel 2018.

Questa disposizione consente, nelle ipotesi previste, al giudice dell’impugnazione di decidere sulla confisca anche quando il reato viene dichiarato estinto per prescrizione.

Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione, non è possibile utilizzarla per mantenere una confisca per equivalente avente natura sostanzialmente punitiva.

Diversa è la situazione della confisca diretta del profitto, che può sopravvivere alla prescrizione, nei casi consentiti dalla legge e previo accertamento dei relativi presupposti.

La conseguenza pratica è importante.

Quando il reato tributario si prescrive, non è sufficiente chiedere genericamente la restituzione dei beni: occorre prima stabilire se si tratti di confisca diretta oppure per equivalente e verificare la data di commissione del fatto.

E bisogna prestare attenzione anche alle impugnazioni.

La stessa sentenza precisa che, quando vengono contestati reati relativi a più annualità, ogni capo d’imputazione mantiene una propria autonomia.

Se il ricorso per Cassazione risulta inammissibile per una determinata annualità, non è possibile beneficiare automaticamente della prescrizione maturata dopo la decisione d’appello soltanto perché il ricorso è stato accolto per un’altra annualità.

I beni della società non sono automaticamente quelli dell’amministratore

Un altro problema frequente riguarda la distinzione tra il patrimonio della società e quello personale dell’amministratore.

Nel nostro ordinamento una società a responsabilità limitata è un soggetto giuridico distinto dalle persone che la amministrano.

Questo significa che il denaro appartenente alla società non può essere automaticamente considerato denaro personale dell’amministratore.

Si pensi a una società che abbia conseguito un risparmio fiscale illecito di 200.000 euro.

Se tale risparmio si è realizzato nel patrimonio sociale, non si può semplicemente presumere che il medesimo profitto sia entrato nel patrimonio personale del legale rappresentante.

Naturalmente, ciò non significa che l’amministratore non possa subire una confisca per equivalente quando ne ricorrono i presupposti.

Significa invece che, se il giudice intende qualificare come diretta la confisca di denaro appartenente all’amministratore, deve accertare che quelle somme derivino effettivamente dall’illecito.

Non basta la carica ricoperta nella società.

La questione diventa ancora più rilevante quando il profitto è rimasto nelle casse sociali oppure quando i movimenti bancari non dimostrano alcun trasferimento di denaro a favore dell’amministratore.

È quindi fondamentale evitare che una confisca per equivalente venga presentata come diretta soltanto per superare le garanzie applicabili alla prima.

La nuova legge del 2026: più strumenti per recuperare i patrimoni illeciti

A questo quadro giurisprudenziale si aggiunge il decreto legislativo n. 186 del 25 settembre 2026, pubblicato il 16 ottobre ed entrante in vigore il 31 ottobre 2026.

Il provvedimento recepisce la direttiva europea 2024/1260 e introduce diverse modifiche alla disciplina del recupero e della confisca dei beni.

Le innovazioni non riguardano esclusivamente i reati tributari e non sostituiscono la disciplina speciale dell’articolo 12-bis del D.Lgs. 74/2000.

Tuttavia, rappresentano un’evoluzione importante del sistema delle misure patrimoniali.

Una delle novità riguarda la cosiddetta confisca allargata, disciplinata dall’articolo 240-bis del codice penale.

Si tratta di una forma di confisca che, per determinati reati, può colpire beni non necessariamente collegati in modo diretto al singolo illecito, quando risultino sproporzionati rispetto alle risorse lecite dell’interessato e non ne sia giustificata la provenienza.

La riforma introduce espressamente un limite temporale.

Il giudice deve verificare che l’acquisizione del bene sia collocata in un periodo compatibile con l’attività delittuosa rilevante.

Immaginiamo che un soggetto abbia acquistato un appartamento molti anni prima dei fatti per i quali viene successivamente condannato.

La sola sproporzione tra il valore attuale dell’immobile e i redditi dichiarati non può essere considerata sufficiente, senza ulteriori verifiche, per giustificare la confisca allargata.

Occorre valutare il momento dell’acquisto e il rapporto temporale con l’attività criminale.

Lo stesso principio viene introdotto nella confisca di prevenzione, attraverso il nuovo articolo 24-bis del Codice antimafia.

La confisca di prevenzione è una misura patrimoniale applicabile nei confronti di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, alle condizioni stabilite dalla legge, anche senza una condanna penale definitiva.

Proprio per questo, il controllo sulla provenienza dei beni, sul periodo di acquisizione e sui presupposti della misura assume un’importanza particolare.

Il decreto disciplina inoltre la confisca per equivalente di beni strumentali in specifiche ipotesi di reato.

Per beni strumentali si intendono quelli utilizzati o destinati alla commissione dell’illecito, purché ricorra il collegamento richiesto dalla legge.

La riforma introduce anche una specifica disciplina della confisca nei confronti dei terzi, per contrastare i trasferimenti patrimoniali realizzati allo scopo di sottrarre i beni alla misura.

Non basta però che il bene sia stato intestato a un familiare o a un’altra persona.

Occorre dimostrare i presupposti previsti dalla disciplina, tra cui, per la nuova fattispecie dell’articolo 240-quater c.p., la conoscenza dello scopo elusivo da parte del terzo.

La legge interviene infine sulla vendita anticipata dei beni sequestrati e sul sequestro delle cripto-attività, come Bitcoin e altri beni digitali.

Nel complesso, lo Stato dispone di strumenti più articolati per individuare e recuperare patrimoni illeciti, ma proprio l’ampliamento di questi poteri rende ancora più importante il rispetto delle garanzie individuali.

La Corte europea condanna l’Italia: non si può recuperare due volte lo stesso valore

Un ulteriore limite ai poteri patrimoniali dello Stato emerge dalla sentenza della Corte EDU del 5 febbraio 2026, Florio e Bassignana contro Italia.

La vicenda non riguardava direttamente un procedimento per evasione fiscale.

I ricorrenti erano stati coinvolti in procedimenti penali per reati quali corruzione e truffa, con conseguenti misure di confisca.

Successivamente, la Corte dei conti aveva pronunciato condanne al risarcimento dei danni causati alle amministrazioni pubbliche.

Il problema nasceva dal fatto che il risarcimento comprendeva, in tutto o in parte, somme già oggetto della confisca penale.

I giudici contabili avevano rifiutato di detrarre tali importi, sostenendo che le due misure avessero finalità differenti.

La Corte europea ha invece ritenuto che l’effetto combinato delle misure avesse imposto ai ricorrenti un sacrificio patrimoniale eccessivo, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Questa disposizione tutela il diritto al rispetto della proprietà privata.

La Corte ha spiegato che la confisca del profitto può avere una funzione non soltanto punitiva, ma anche recuperatoria.

Di conseguenza, se una somma è già stata recuperata attraverso la confisca, il giudice non può ignorare questo dato quando quantifica il risarcimento relativo allo stesso vantaggio economico.

È importante comprendere che la CEDU non vieta ogni cumulo tra confisca e altre conseguenze patrimoniali.

Se un reato ha provocato un danno superiore al profitto confiscato, l’ulteriore danno può legittimamente essere risarcito.

Ciò che non è consentito è imporre un sacrificio sproporzionato attraverso il recupero duplicato della medesima componente economica.

Il principio può avere conseguenze importanti anche nei procedimenti tributari, pur richiedendo un’applicazione coerente con la specifica natura delle obbligazioni fiscali.

Quando il contribuente paga le imposte, che cosa accade alla confisca?

Questa è probabilmente la questione che interessa maggiormente imprenditori e contribuenti.

Immaginiamo che una società sia accusata di avere evaso 250.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate procede all’accertamento e richiede il pagamento delle imposte, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

Nel frattempo, il giudice penale dispone il sequestro finalizzato alla confisca del profitto dell’illecito.

Successivamente, la società paga integralmente le imposte contestate.

Sarebbe corretto che lo Stato trattenesse definitivamente anche un’ulteriore somma di 250.000 euro a titolo di confisca del medesimo risparmio fiscale, senza considerare il pagamento effettuato?

Il problema è proprio questo.

Il pagamento del debito tributario incide sul vantaggio economico derivante dall’evasione e deve essere considerato nell’applicazione delle misure patrimoniali, secondo le regole previste dalla legge.

L’articolo 12-bis del D.Lgs. 74/2000, modificato dal D.Lgs. 87/2024, contiene anche disposizioni specifiche relative al sequestro quando il debito tributario sia in corso di estinzione mediante rateizzazione.

La regolarità dei pagamenti e l’eventuale pericolo concreto di dispersione della garanzia patrimoniale assumono particolare rilievo.

Occorre distinguere, tuttavia, il debito d’imposta dalle sanzioni e dagli interessi, nonché valutare a chi sia stato effettivamente imputato il pagamento.

La sentenza Florio e Bassignana rafforza l’esigenza di evitare una duplicazione del recupero, ma non autorizza ad affermare che qualsiasi pagamento tributario determini automaticamente l’annullamento della confisca.

La difesa deve dimostrare, con documenti precisi, che le somme versate corrispondano effettivamente al profitto oggetto della misura.

È su questo terreno che il principio europeo può assumere un’importanza concreta.

Se viene sequestrata un’azienda, chi tutela i lavoratori e il valore dell’impresa?

La confisca non riguarda soltanto denaro, immobili o conti correnti.

Può interessare anche aziende che svolgono un’attività economica e che danno lavoro a numerose persone.

È necessario distinguere il patrimonio illecito dall’organizzazione produttiva.

Un’azienda, infatti, non è costituita soltanto dai beni materiali che possiede, ma anche dai rapporti con i clienti, dai contratti, dalle competenze dei lavoratori e dall’avviamento commerciale.

L’avviamento è il valore economico che un’impresa ha acquisito grazie alla propria capacità di produrre reddito e mantenere una clientela.

Quando un’azienda viene sequestrata, l’amministrazione giudiziaria deve verificare se vi siano condizioni concrete per proseguire l’attività.

Se però la prosecuzione non è economicamente sostenibile, il rischio è che si proceda alla vendita separata dei singoli beni, disperdendo il valore complessivo dell’impresa.

Il D.Lgs. 186/2026 interviene sulla vendita anticipata dei beni sequestrati che rischiano di deteriorarsi o comportano costi di conservazione eccessivi.

Si tratta di una scelta condivisibile, ma rimane irrisolto un problema importante: la possibilità di trasferire unitariamente un’azienda sequestrata, o un suo ramo, attraverso una procedura che offra adeguate garanzie all’acquirente rispetto ai debiti precedenti.

Nel Codice della crisi d’impresa esiste già una disposizione utile come riferimento.

L’articolo 214 del D.Lgs. 14/2019 favorisce, nell’ambito della liquidazione giudiziale, il trasferimento dell’azienda nel suo complesso e disciplina, tra l’altro, la responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori.

Un meccanismo specifico, adeguatamente adattato ai sequestri e accompagnato dalle garanzie contro il ritorno dei beni nella disponibilità della criminalità, potrebbe essere introdotto nell’articolo 41 del Codice antimafia.

La questione non è secondaria.

Se un’azienda viene venduta come complesso produttivo, possono essere salvaguardati il suo valore e, quando possibile, i posti di lavoro.

Se invece viene liquidata per singoli beni, il patrimonio può perdere gran parte del proprio valore.

La tutela della legalità dovrebbe accompagnarsi alla conservazione della ricchezza produttiva, non alla sua inutile distruzione.

Cosa non funziona ancora nel sistema italiano della confisca

Considerando insieme le recenti pronunce della Cassazione, la decisione della Corte EDU e la nuova disciplina legislativa, emergono alcune criticità.

La prima è la difficoltà di coordinare i diversi procedimenti che possono colpire contemporaneamente lo stesso patrimonio.

Il giudice penale valuta il sequestro e la confisca, l’Agenzia delle Entrate procede all’accertamento, l’agente della riscossione recupera il credito e altri giudici possono essere chiamati a pronunciarsi su ulteriori responsabilità.

Il fatto che ciascuna autorità operi secondo norme differenti non dovrebbe far perdere di vista il risultato patrimoniale complessivo.

La seconda criticità riguarda la tendenza a identificare il profitto del reato con il semplice ammontare delle imposte contestate, senza dedicare sempre sufficiente attenzione al patrimonio nel quale il vantaggio si è concretamente realizzato.

La terza riguarda l’effettività del principio di proporzionalità.

La proporzionalità significa, in parole semplici, che una misura deve essere adeguata allo scopo perseguito e non deve imporre un sacrificio maggiore di quello giuridicamente giustificato.

Un sequestro non dovrebbe quindi essere mantenuto per importi superiori a quelli consentiti dalla legge, né senza considerare circostanze sopravvenute che incidono sul suo fondamento.

Infine, occorre ricordare che la confisca è un istituto particolarmente incisivo perché può privare definitivamente una persona dei propri beni.

Proprio per questo non dovrebbe essere applicata sulla base di automatismi o presunzioni non adeguatamente verificate.

Come deve difendersi concretamente il contribuente

Le tre novità esaminate suggeriscono un metodo difensivo che dovrebbe essere seguito fin dall’inizio del procedimento.

Il primo accertamento riguarda la natura della misura adottata.

È necessario verificare se si tratti di sequestro preventivo, confisca diretta, confisca per equivalente, confisca allargata oppure confisca di prevenzione.

Non sono istituti intercambiabili e ciascuno richiede presupposti differenti.

Una confisca per equivalente, ad esempio, non può essere considerata diretta semplicemente perché riguarda una somma di denaro.

Il secondo accertamento riguarda il profitto del reato.

La difesa deve verificare come sia stato calcolato, quali imposte siano state considerate e se l’importo comprenda somme che non costituiscono effettivamente un vantaggio economico derivante dall’illecito.

Occorre poi individuare il soggetto che avrebbe conseguito tale profitto.

Se il risparmio fiscale è rimasto nel patrimonio di una società, non si può automaticamente affermare che sia entrato anche nel patrimonio personale dell’amministratore.

Il terzo controllo riguarda la provenienza dei beni.

Quando viene disposta una confisca diretta, occorre verificare la prova del collegamento tra il denaro e il reato.

Se questo collegamento non esiste, la difesa deve contestare la qualificazione della misura e chiedere che vengano applicate le regole proprie della confisca per equivalente, ove ne ricorrano i presupposti.

Il quarto controllo riguarda la prescrizione.

È indispensabile ricostruire le date di consumazione dei singoli reati, verificare eventuali sospensioni o interruzioni e accertare se sia applicabile l’articolo 578-bis c.p.p.

Per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, la sentenza n. 35184/2026 offre un importante argomento per contestare il mantenimento della confisca per equivalente quando ricorrono le condizioni esaminate dalla Cassazione.

Il quinto controllo riguarda i pagamenti.

La difesa deve acquisire gli atti di accertamento, le ricevute dei versamenti, gli estratti delle riscossioni, gli eventuali provvedimenti di sgravio e la documentazione relativa alle rateizzazioni.

Se l’Erario ha già recuperato il profitto fiscale, totalmente o parzialmente, occorre chiedere che tali importi siano considerati nella determinazione e nell’esecuzione della confisca, evitando duplicazioni.

Il sesto controllo riguarda la proporzionalità complessiva.

La sentenza Florio e Bassignana consente di sostenere, nei casi pertinenti, che il giudice debba verificare gli effetti combinati delle misure patrimoniali e non limitarsi a considerare ciascun procedimento isolatamente.

Non ogni cumulo è illegittimo, ma ogni duplicazione effettiva di una componente recuperatoria richiede un attento controllo.

Il settimo aspetto riguarda le impugnazioni.

La difesa deve formulare motivi specifici per ciascun reato e per ciascuna annualità fiscale contestata.

La genericità dei motivi può determinare l’inammissibilità del ricorso e impedire di beneficiare della prescrizione maturata successivamente, come dimostra la stessa sentenza n. 35184/2026.

Infine, quando vengono sequestrati beni acquisiti molti anni prima dei fatti contestati, nei procedimenti in cui trovano applicazione la confisca allargata o quella di prevenzione diventa essenziale ricostruire la provenienza lecita delle risorse e il momento delle acquisizioni.

Il nuovo requisito della correlazione temporale può costituire un importante argomento difensivo, ferma restando la disciplina applicabile al caso concreto.

Naturalmente, non tutte queste contestazioni devono essere proposte davanti allo stesso giudice.

I provvedimenti penali vanno impugnati mediante gli strumenti del processo penale, mentre gli atti impositivi e della riscossione devono essere contestati davanti al giudice competente, nel rispetto delle rispettive regole e dei termini previsti dalla legge.

Conclusioni: lo Stato deve recuperare il profitto illecito, non colpire indiscriminatamente il patrimonio

La riforma del 2026, la sentenza della Cassazione sulla prescrizione dei reati tributari e la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo rappresentano tre passaggi importanti nell’evoluzione della disciplina delle confische.

Il legislatore europeo e quello italiano intendono rafforzare gli strumenti per individuare e recuperare i patrimoni illeciti.

La Cassazione, dal canto suo, ricorda che la confisca deve rispettare la propria natura giuridica, i limiti temporali di applicazione delle norme e la necessità di dimostrare il collegamento tra il profitto e i beni colpiti.

La Corte EDU aggiunge un principio fondamentale: quando più misure patrimoniali riguardano gli stessi fatti e recuperano, almeno in parte, gli stessi valori economici, il loro effetto complessivo non può imporre al cittadino un sacrificio sproporzionato.

Da queste decisioni emerge una considerazione che dovrebbe orientare non soltanto la giurisprudenza, ma anche l’attività dell’amministrazione finanziaria.

L’evasione fiscale deve essere contrastata e le imposte dovute devono essere recuperate. Ma la necessità di tutelare l’interesse pubblico non può trasformare la confisca in uno strumento capace di colpire beni senza adeguata prova, di ignorare i pagamenti già effettuati o di produrre duplicazioni economiche ingiustificate.

Per il contribuente, il diritto di difesa non consiste semplicemente nel contestare il reato.

Significa poter dimostrare la provenienza lecita dei propri beni, distinguere il patrimonio personale da quello societario, contestare gli importi non correttamente determinati, far valere la prescrizione e pretendere che il giudice consideri tutte le circostanze rilevanti.

La vera garanzia di uno Stato di diritto non è impedire la confisca dei patrimoni illeciti, ma assicurare che essa colpisca esclusivamente ciò che può essere legittimamente sottratto, nei limiti previsti dalla legge e senza duplicazioni ingiustificate.

La lotta all’evasione fiscale non diventa meno efficace quando rispetta questi principi. Diventa, al contrario, più rigorosa, più credibile e soprattutto più giusta.

 

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186 (in vigore il 31 ottobre 2026) ; direttiva (UE) 2024/1260; artt. 240-bis, 240-ter e 240-quater c.p.; art. 578-bis c.p.p.; art. 12-bis D.Lgs. 74/2000; artt. 24-bis e 41 D.Lgs. 159/2011; art. 214 D.Lgs. 14/2019; Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 4145/2023 e n. 13783/2025; Cassazione penale, Sezione IV, n. 35184/2026; Corte EDU, Florio e Bassignana c. Italia, 5 febbraio 2026; art. 1 Protocollo n. 1 CEDU; artt. 42 e 117 Costituzione.

Napoli,li 25/10/2026

Avv. Giuseppe Marino

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