Accertamenti su indagini bancarie e prove illegittimamente acquisite come cambia la difesa dopo Ferrieri e Bonassisa

Prove illegittimamente acquisite

Accertamenti su indagini bancarie e prove illegittimamente acquisite come cambia la difesa dopo Ferrieri e Bonassisa

La stagione degli accertamenti fondati sulle indagini bancarie entra in una fase di profonda revisione. Non tanto , per effetto di interventi legislativi, quanto per la pressione crescente della giurisprudenza europea e per i primi segnali di ripensamento della Corte di cassazione. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2026, nel caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia, segna un punto di svolta: per la prima volta viene messo in discussione, in modo sistemico, il modello italiano di accesso ai dati finanziari dei contribuenti.

Il nodo centrale, tuttavia, non si esaurisce nella legittimità dell’acquisizione. La questione decisiva, quella che incide direttamente sul contenzioso,  riguarda l’utilizzabilità di quei dati una volta entrati nel procedimento. In altre parole: se l’acquisizione è avvenuta in violazione di diritti fondamentali, l’Amministrazione può comunque fondarvi un accertamento?

Per comprendere la portata del problema occorre partire dal quadro normativo interno. Gli articoli 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972 attribuiscono all’Agenzia delle Entrate un potere molto ampio di acquisizione dei dati bancari. È sufficiente un’autorizzazione interna, rilasciata da un dirigente dell’Amministrazione, per accedere ai conti correnti, ai movimenti, ai bonifici, spesso senza limiti temporali realmente stringenti e senza un controllo giurisdizionale preventivo. Si tratta di uno strumento estremamente efficace sul piano dell’azione accertativa, ma che da tempo solleva interrogativi sul versante delle garanzie.

È proprio su questo versante che interviene la Corte di Strasburgo. La sentenza Ferrieri e Bonassisa qualifica i dati bancari come parte integrante della “vita privata” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ne deriva che l’accesso da parte dell’autorità pubblica costituisce un’ingerenza che può ritenersi legittima solo se conforme ai principi di legalità, necessità e proporzionalità. Secondo la Corte, il sistema italiano non soddisfa questi requisiti: le norme primarie sono formulate in termini eccessivamente ampi e generici, non delimitano con precisione i presupposti dell’accesso né l’estensione dei dati acquisibili e, soprattutto, non prevedono un controllo indipendente, giudiziario o comunque terzo e imparziale,  capace di verificare la legittimità dell’operazione.

Non meno rilevante è il profilo delle tutele. Il contribuente, nel sistema attuale, subisce l’accesso ai propri dati senza poterlo contestare in quel momento; potrà eventualmente reagire solo in seguito, impugnando l’avviso di accertamento, sempre che questo venga emesso. In mancanza di un atto impositivo, la violazione resta priva di rimedio. È su questa assenza di tutela effettiva che la Corte EDU insiste, qualificando la violazione come “sistemica” ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione e imponendo all’Italia un intervento riformatore.

Ma è sul terreno interno che la pronuncia è destinata a produrre gli effetti più immediati. Se l’acquisizione dei dati è avvenuta in violazione di un diritto fondamentale, si pone inevitabilmente il problema della loro utilizzabilità nel processo tributario. Se è vero che alle sanzioni si applicano i principi di diritto penale, qui emerge una frizione con un principio cardine del processo penale: L’articolo 191 del codice di procedura penale (Applicabile alle sanzioni tributarie per principio) stabilisce, in modo netto, che le prove acquisite in violazione dei divieti di legge non possono essere utilizzate, e che la relativa inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

L’art. 7-quinquies (Vizi dell’attivita’ istruttoria) della Legge 212/2000 In vigore dal 18/01/2024

 

Come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 Articolo 1, stabilisce che: Non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge.

Il processo tributario, disciplinato dal D.Lgs. n. 546/1992, non contiene una disposizione analoga. La giurisprudenza ha tradizionalmente oscillato tra un approccio sostanzialistico,  incline ad ammettere l’utilizzabilità della prova anche se acquisita irritualmente,  e un orientamento più garantista, soprattutto quando vengono in rilievo diritti fondamentali. Il punto di equilibrio potrebbe essere rappresentato dalle sanzioni tributarie: è ormai principio consolidato che, per la loro natura afflittiva, si applichino i principi di matrice penalistica, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di garanzie.

In questo contesto si colloca l’ordinanza n. 13696 del 2026, con cui la Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite in ambito tributario. Il rinvio segnala l’esistenza di un contrasto e, al tempo stesso, l’esigenza di una risposta sistematica. La decisione delle Sezioni Unite potrebbe ridefinire in modo significativo il rapporto tra poteri istruttori dell’Amministrazione e diritti del contribuente.

Dal punto di vista difensivo, il mutato scenario apre spazi che fino a poco tempo fa apparivano difficilmente praticabili. La contestazione non può più limitarsi al merito dell’accertamento — alla ricostruzione dei redditi o alla giustificazione dei movimenti bancari — ma deve investire a monte la legittimità dell’acquisizione. Diventa centrale verificare se l’autorizzazione sia adeguatamente motivata, se l’accesso sia proporzionato rispetto allo scopo, se vi sia stato un uso esplorativo e indiscriminato dello strumento.

Su questa base, la difesa può articolare un’eccezione di inutilizzabilità della prova, sostenendo che l’accertamento è fondato su elementi acquisiti in violazione dell’articolo 8 CEDU e, quindi, non idonei a sorreggere la pretesa impositiva. L’argomento si rafforza ulteriormente con riferimento alle sanzioni, rispetto alle quali l’applicazione dei principi penalistici rende più solida la tesi dell’esclusione delle prove illegittime.

Non è escluso, inoltre, che si affermi anche nel processo tributario una forma attenuata del principio del “frutto dell’albero avvelenato”: se la fonte della prova è viziata, anche gli elementi successivamente derivati potrebbero risultare inutilizzabili. Si tratta di un terreno ancora in evoluzione, ma che la giurisprudenza europea rende sempre meno eludibile.

In definitiva, la sentenza Ferrieri e Bonassisa non si limita a censurare una prassi amministrativa, ma incide sull’architettura stessa del rapporto tra Fisco e contribuente. Il passaggio ora è nelle mani del legislatore, chiamato a colmare le lacune evidenziate dalla Corte EDU, e della giurisprudenza nazionale, che dovrà decidere se e in che misura tradurre quei principi in regole processuali operative. Per i contribuenti e per i difensori si apre una stagione nuova, nella quale la qualità e la legittimità della prova tornano al centro del processo tributario.

Sintesi della sentenza Ferrieri e Bonassisa

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con decisione dell’8 gennaio 2026, ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione, rilevando che l’accesso ai dati bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene in un quadro normativo privo di adeguate garanzie. I dati finanziari sono stati qualificati come dati personali rientranti nella vita privata, e la loro acquisizione come un’ingerenza che richiede limiti chiari, motivazioni adeguate e controlli indipendenti.

Nel caso concreto, l’autorizzazione all’accesso proveniva da organi interni all’Amministrazione, senza intervento di un giudice e senza possibilità per i contribuenti di opporsi tempestivamente. La Corte ha ritenuto che il sistema italiano non assicuri né la proporzionalità delle misure né un rimedio effettivo contro eventuali abusi, qualificando la violazione come sistemica e imponendo allo Stato un intervento riformatore.

Napoli,li 18/05/2026

Avv. Giuseppe Marino

Camera Lombarda degli Avvocati tributaristi

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