Canone unico patrimoniale: illegittima la pretesa dei Comuni verso i venditori di energia senza occupazione di suolo pubblico

Cup enel e rivenditori

Canone unico patrimoniale: illegittima la pretesa dei Comuni verso i venditori di energia senza occupazione di suolo pubblico

La questione

Sta emergendo nel contenzioso tributario una prassi sempre più diffusa da parte di alcuni Comuni: l’estensione del canone unico patrimoniale anche a soggetti che non occupano materialmente il suolo pubblico, come i venditori di energia.

Il caso oggetto del ricorso riguarda un avviso di accertamento emesso per presunta occupazione di suolo pubblico nei confronti di una società di vendita di energia, priva di qualsiasi infrastruttura sul territorio comunale.

Il quadro normativo di riferimento

Il canone unico patrimoniale è disciplinato dalla Legge n. 160/2019, in particolare:

Art. 1, commi 816-847, L. 160/2019

Art. 1, comma 819, L. 160/2019  definizione del presupposto impositivo

Secondo la norma, il presupposto è «l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti nonché la diffusione di messaggi pubblicitari» Il canone sostituisce: TOSAP (Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) e COSAP (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Come chiarito anche dal MEF (nota 19 gennaio 2020), esso eredita i medesimi presupposti impositivi.

Dove sbagliano i Comuni

Dal ricorso emergono tre errori sistemici nella prassi amministrativa.

  1. Errata individuazione del presupposto impositivo

Il Comune pretende il pagamento del canone dai rivenditori di energia che: non sono concessionari di suolo pubblico, non possiedono impianti e  non realizzano alcuna occupazione materiale o giuridica. Pertanto il presupposto impositivo non sussiste.

La norma richiede un rapporto diretto con il suolo pubblico, non una mera attività economica che utilizza infrastrutture altrui. Nello specifico per fare un esempio soltanto l’Enel ha il rapporto diretto con il suolo pubblico

  1. Confusione tra distributori e venditori

Si evidenzia una distinzione fondamentale: Distributori (es. gestori rete elettrica/gas) che  utilizzano infrastrutture sul suolo pubblico e Venditori che si limitano a commercializzare il servizio

Il Comune, invece, estende il canone a chi: «passa per quelle reti senza essere concessionario»

Siamo in presenza quindi  di una duplicazione indebita della pretesa impositiva, già imputata al soggetto corretto (il gestore della rete).

  1. Illegittima moltiplicazione del tributo

La pretesa comunale porta a un effetto distorsivo: il canone viene richiesto a tutti i venditori che hanno clienti sul territorio e indipendentemente da qualsiasi occupazione reale

Ne deriva una moltiplicazione del tributo per il medesimo presupposto, in violazione dei principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) di ragionevolezza e violazione del divieto di doppia imposizione sostanziale

  1. Carenza di legittimazione passiva

Si sottolinea inoltre che: gli obblighi dichiarativi e contributivi gravano sui detentori degli impianti e non sui soggetti che vendono energia agli utenti finali.

La sanzione per omessa dichiarazione è quindi impropriamente imputata.

Il principio di diritto enunciato in questo articolo

Dalla ricostruzione difensiva emerge un principio chiaro:

Il canone unico patrimoniale per occupazione di suolo pubblico può essere richiesto esclusivamente ai soggetti che realizzano un’occupazione effettiva e qualificata del suolo, in forza di un titolo concessorio o di una detenzione materiale, e non ai meri utilizzatori economici indiretti delle infrastrutture altrui.

Corollari: nessun obbligo per i venditori privi di impianti, illegittimità della duplicazione del prelievo e nullità degli accertamenti fondati su presupposti inesistenti

La vicenda evidenzia una criticità strutturale nell’applicazione del canone unico patrimoniale: l’uso estensivo e talvolta improprio dello strumento da parte degli enti locali.

Il rispetto del presupposto impositivo rappresenta un limite invalicabile: senza occupazione di suolo pubblico, il tributo non può essere preteso.

Milano, 05/05/2026

Avv. Giuseppe Marino

Camera Lombarda degli Avvocati tributaristi

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