I poteri e i limiti degli ausiliari del traffico

Ausiliari del traffico

I poteri e i limiti degli ausiliari del traffico

La figura dell’ausiliario del traffico nasce dall’esigenza, tipicamente urbana, di alleggerire il carico operativo della polizia municipale nella gestione della sosta e della mobilità. La sua evoluzione, tuttavia, è stata accompagnata da un contenzioso costante: fino a che punto un soggetto non appartenente ai corpi di polizia può accertare violazioni del Codice della strada?

Il nodo è stato affrontato in modo decisivo dalla Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 9 marzo 2009, n. 5621, richiamata nel documento esaminato. La questione riguardava un veicolo parcheggiato nei pressi di un’area a pagamento delimitata da strisce blu: l’infrazione era stata segnalata da un ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio, ma il veicolo non impediva l’accesso, l’uscita o l’utilizzo ordinato degli stalli. Il Giudice di Pace aveva annullato la sanzione; il Comune aveva proposto ricorso in Cassazione. Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso del Comune.

Il punto di partenza è l’art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La norma consente ai Comuni, con provvedimento del sindaco, di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, ma “limitatamente alle aree oggetto di concessione”.

Successivamente, l’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha chiarito che tali funzioni comprendono anche i poteri di contestazione immediata, redazione e sottoscrizione del verbale, con l’efficacia probatoria degli artt. 2699 e 2700 c.c. Ciò significa che il verbale, nei limiti delle funzioni attribuite, assume natura di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell’accertatore.

I poteri riconosciuti

Gli ausiliari del traffico possono dunque accertare violazioni in materia di sosta quando vi sia un valido conferimento sindacale e quando l’attività rientri nell’ambito funzionale previsto dalla legge.

Per i dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi, il potere riguarda le aree di sosta a pagamento oggetto di concessione e le aree immediatamente collegate, ma solo quando l’infrazione incida sulla corretta fruizione del parcheggio. È il caso, ad esempio, dell’auto lasciata in doppia fila che impedisca l’uscita di un veicolo regolarmente parcheggiato nelle strisce blu. In tale ipotesi, secondo la ricostruzione accolta dalla Cassazione, l’ausiliario può attivarsi anche ai fini della rimozione.

Per il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, invece, l’art. 17, comma 133, legge n. 127/1997 estende le funzioni anche alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

I limiti: il potere non è generale

Il principio centrale affermato dalle Sezioni Unite è che l’ausiliario del traffico non è un agente di polizia stradale a competenza generale. Il suo potere è speciale, derivato e funzionalmente limitato.

La Cassazione esclude che il dipendente della società concessionaria possa rilevare qualsiasi violazione commessa nelle vicinanze delle strisce blu. Il suo intervento è legittimo solo se la violazione è collegata alla gestione e all’ordinato utilizzo dell’area concessa. Se il veicolo è in divieto di sosta, ma non ostacola l’accesso, l’uscita o la fruizione degli stalli a pagamento, l’ausiliario non può accertare validamente l’infrazione né sollecitare la sanzione da parte della polizia municipale.

È questo il passaggio decisivo: il potere dell’ausiliario dipendente del concessionario ha una giustificazione economico-funzionale, legata alla gestione dell’area di parcheggio, non alla vigilanza generale sulla circolazione stradale.

Il principio di diritto

Dalla sentenza Cass. civ., Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5621 emerge il seguente principio: gli ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie possono accertare violazioni in materia di sosta solo nelle aree oggetto di concessione o in quelle strettamente funzionali alla loro fruizione, non potendo estendere il proprio potere a qualunque infrazione stradale commessa nelle vicinanze.

Ne deriva che il verbale elevato fuori da tali limiti è illegittimo e può essere impugnato davanti al Prefetto o al Giudice di Pace, secondo le regole ordinarie del Codice della strada.

In definitiva, l’ausiliario del traffico è un soggetto investito di pubbliche funzioni, ma non di un potere generale di polizia stradale. La sua autorità esiste solo entro il perimetro tracciato dalla legge: fuori da quel perimetro, la sanzione perde il proprio fondamento.

Napoli,li 26/04/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

 

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