
I Termini per fare ricorso decorrono dalla notifica e non dalla “piena conoscenza” una discutibile violazione della sezione semplice della Cassazione delle Sezioni Unite n.19704/2015
L’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che i termini per fare riscorso decorrono esclusivamente dalla notificazione e non dalla conoscenza.
Con l’ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione relatore Giudicepietro Andreina ha affermato un principio destinato a suscitare forti perplessità: il termine di sessanta giorni per impugnare un atto tributario decorrerebbe non soltanto dalla sua rituale notificazione, come espressamente stabilisce l’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992, ma anche dal momento in cui il contribuente ne abbia acquisito la “piena conoscenza” per altra via.
La conclusione appare criticabile sotto molteplici profili. Essa si pone in aperto contrasto con il dato letterale della legge, finisce per importare nel processo tributario un istituto espressamente previsto soltanto nel processo amministrativo e, soprattutto, sembra disattendere il principio affermato dalle Sezioni Unite della stessa Cassazione con la fondamentale sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015.
Le Sezioni Unite avevano chiarito che gli atti tributari hanno natura recettizia e che proprio tale caratteristica rende inapplicabile l’istituto della piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine per impugnare. L’ordinanza n. 24973/2026 percorre, invece, la strada opposta e trasforma la conoscenza di fatto in un surrogato della notificazione, creando una decadenza processuale che il legislatore tributario non ha mai previsto.
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2011.
Il contribuente sosteneva di esserne venuto casualmente a conoscenza in seguito a un’istanza di accesso ai documenti amministrativi. L’avviso gli era stato materialmente consegnato il 12 giugno 2019, al di fuori di un procedimento notificatorio.
Il ricorso era stato notificato il 13 novembre 2019, deducendo la nullità della notificazione dell’accertamento e l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Prato aveva egregiamente accolto il ricorso, rilevando l’insussistenza dei presupposti per la notificazione ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600/1973.
La Corte di Giustizia di II rado della Toscana aveva, invece, dichiarato il ricorso tardivo, ritenendo che il termine di sessanta giorni fosse iniziato a decorrere dal 12 giugno 2019, data nella quale il contribuente aveva ottenuto copia dell’avviso attraverso l’accesso documentale.
La Cassazione ha confermato questa decisione. Secondo l’ordinanza, la conoscenza di fatto dell’atto sarebbe idonea a far decorrere il termine perentorio previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992, perché la conoscenza effettiva rappresenterebbe addirittura un “quid pluris” rispetto alla conoscenza legale derivante dalla notificazione.
È proprio questo passaggio che non convince.
Secondo la Quinta Sezione, quando l’Amministrazione dimostra che il contribuente ha acquisito la piena ed effettiva conoscenza dell’atto impositivo, tale momento produce gli stessi effetti della notificazione ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
L’ordinanza fonda questa conclusione sulla considerazione che la notificazione non sarebbe un requisito di esistenza o di validità dell’atto tributario, ma soltanto una condizione della sua efficacia.
Da questa premessa viene tratto il seguente corollario: se la funzione della notificazione è portare l’atto a conoscenza del destinatario, il raggiungimento dello stesso risultato attraverso una diversa modalità sarebbe sufficiente a rendere efficace l’atto e a far decorrere il termine d’impugnazione.
Il ragionamento può sembrare intuitivo, ma si scontra con un dato normativo insuperabile: l’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992 non prevede affatto che il termine decorra dalla “piena conoscenza”.
La disposizione stabilisce testualmente che il ricorso deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
Il dato letterale dell’articolo 21 viene prima riconosciuto dalal Cassazione e poi aggirato
La stessa ordinanza ammette espressamente che l’articolo 21 collega la decorrenza del termine alla “data di notificazione dell’atto impugnato” e “non altrimenti”.
Si tratta di un’ammissione decisiva.
Subito dopo, però, la Corte supera il testo normativo sostenendo che sarebbe contrario alla “natura delle cose” e alla logica negare alla conoscenza effettiva la stessa capacità di far decorrere il termine decadenziale.
In tal modo, la disposizione viene sostanzialmente riscritta. Alla parola “notificazione” viene aggiunta per via interpretativa l’espressione “o piena conoscenza”, che il legislatore tributario non ha mai inserito nell’articolo 21.
In materia di decadenze processuali una simile operazione appare difficilmente sostenibile.
Le norme che stabiliscono termini a pena d’inammissibilità sono di stretta interpretazione. La decadenza dal diritto di agire non può essere introdotta in via analogica, né ricavata da considerazioni di opportunità, dalla “natura delle cose” o da una pretesa equivalenza funzionale non contemplata dalla legge.
Il diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione esige che il momento iniziale del termine sia stabilito da una disposizione chiara, prevedibile e tassativa. Non può dipendere dalla ricostruzione successiva di una conoscenza di fatto, spesso incerta nella sua estensione e nel suo contenuto.
La maggiore criticità dell’ordinanza emerge dal confronto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19704/2015.
Con tale pronuncia, resa in materia di impugnazione della cartella conosciuta attraverso l’estratto di ruolo, le Sezioni Unite hanno riconosciuto al contribuente la possibilità di impugnare l’atto non validamente notificato nel momento in cui ne venga a conoscenza.
La sentenza ha però escluso che la conoscenza acquisita al di fuori del procedimento notificatorio possa far decorrere automaticamente il termine di decadenza.
La ragione è precisa: gli atti tributari sono atti recettizi e la rituale notificazione costituisce il presupposto necessario affinché decorra il termine per proporre ricorso. La conoscenza di fatto può legittimare il contribuente ad agire, ma non può essere utilizzata dall’Amministrazione per opporgli una decadenza.
Questo è il punto essenziale che l’ordinanza n. 24973/2026 finisce per sovvertire.
Il principio delle Sezioni Unite può essere sintetizzato nei seguenti termini:
La natura recettizia degli atti tributari rende inapplicabile l’istituto della piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. In assenza di una valida notificazione, il contribuente può scegliere di impugnare l’atto quando ne abbia avuto conoscenza, ma la conoscenza acquisita aliunde non può essere trasformata nel dies a quo di una decadenza non prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
La differenza è fondamentale: la conoscenza di fatto opera a favore del contribuente, consentendogli una tutela anticipata contro un atto non notificato; non può essere rovesciata contro di lui, fino a trasformarsi in un meccanismo di sanatoria dell’inerzia dell’Amministrazione e di perdita del diritto all’impugnazione.
Il testo della sentenza delle Sezioni Unite n. 19704/2015 è consultabile nella banca dati del Dipartimento delle Finanze.
Una Sezione semplice non può ignorare il principio delle Sezioni Unite
L’ordinanza n. 24973/2026 richiama la sentenza n. 17183/2026 e qualifica come isolato l’orientamento contrario espresso dalla Cassazione n. 5178/2025.
Nella motivazione, tuttavia, non risulta adeguatamente affrontato il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite n. 19704/2015.
Il problema non può essere liquidato come un semplice contrasto tra pronunce di sezioni semplici. Esiste un precedente delle Sezioni Unite che ha affrontato direttamente il rapporto tra natura recettizia dell’atto tributario, mancata notificazione, conoscenza acquisita aliunde e diritto all’impugnazione.
L’articolo 374, terzo comma, c.p.c. stabilisce che, se una sezione semplice ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve rimettere a queste ultime la decisione del ricorso con ordinanza motivata.
Di conseguenza, se la Quinta Sezione riteneva superato o non condivisibile il principio affermato dalla sentenza n. 19704/2015, avrebbe dovuto confrontarsi apertamente con esso e, ricorrendone i presupposti, rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Non appare corretto raggiungere un risultato incompatibile con quell’arresto attraverso il richiamo a una successiva giurisprudenza di sezione semplice, per quanto numerosa.
La forza nomofilattica delle Sezioni Unite non può essere neutralizzata contando il numero delle ordinanze conformi adottate successivamente da singole sezioni.
Milano, 10/09/2026
Avv. Giuseppe Marino

