La trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ha funzione sostitutiva dell’udienza e non può negare il diritto al contraddittorio con memorie argomentative di replica

Note scritte 127 Ter e memorie

La trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ha funzione sostitutiva dell’udienza e non può negare il diritto al contraddittorio con memorie argomenhttps://www.studiomarino.com/la-trattazione-s…ative-di-replica/tative di replica: note a Cassazione sezione lavoro, 21 settembre 2026, n. 25645

L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, n. 25645 del 21 settembre 2026 offre l’occasione per tornare sui limiti della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e, soprattutto, sulla delicata questione dell’ampiezza delle facoltà difensive esercitabili quando l’udienza venga sostituita dal deposito di note scritte.

La trattazione scritta costituisce una modalità alternativa di celebrazione dell’udienza, ma non può trasformarsi in un modello processuale nel quale il contraddittorio risulti meno intenso rispetto a quello che si sarebbe realizzato mediante l’udienza orale.

Nel processo del lavoro in particolare in quello previdenziale non è raro che i giudici neghino il deposito delle memorie difensive, ma nello stesso tempo impongano le note scritte ex art. 127 ter

Un primo profilo di rilievo riguarda la qualificazione del termine previsto dall’art. 127-ter c.p.c. per l’opposizione della parte al provvedimento di sostituzione dell’udienza.

Secondo la Cassazione, la Corte territoriale aveva erroneamente attribuito carattere decadenziale al termine di cinque giorni decorrente dalla comunicazione del decreto.

L’argomentazione della Suprema Corte prende le mosse dall’art. 152, secondo comma, c.p.c., secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

La versione dell’art. 127-ter applicabile ratione temporis qualificava espressamente come perentorio il termine assegnato per il deposito delle note, ma non attribuiva la medesima natura al termine di cinque giorni concesso alla parte per opporsi alla sostituzione dell’udienza.

La conseguenza è particolarmente significativa.

Non può essere il giudice, in assenza di un’espressa previsione legislativa, a trasformare quel termine in una causa di decadenza.

La Cassazione afferma infatti che, se il legislatore avesse voluto attribuire natura perentoria anche al termine per l’opposizione, lo avrebbe espressamente previsto, così come aveva fatto, all’interno della medesima disposizione, per altri termini.

Non è quindi ammissibile costruire interpretativamente una decadenza che la legge non contempla.

Il contraddittorio non può essere cristallizzato al momento del decreto ex art. 127-ter

Il profilo più innovativo della decisione emerge, tuttavia, dal rapporto tra la sequenza concreta del processo e il diritto di difesa.

Quando il decreto di sostituzione dell’udienza era stato pronunciato, la controparte non si era ancora costituita.

L’appellante non poteva pertanto sapere quali sarebbero state le difese dell’appellata e, conseguentemente, non poteva ancora valutare se tali difese rendessero necessaria una replica scritta ulteriore o una discussione orale.

La Cassazione individua qui il punto centrale della vicenda.

Non è possibile pretendere che la parte manifesti anticipatamente l’esigenza di una discussione orale quando i presupposti che rendono necessaria quella discussione si verificano soltanto in un momento successivo.

La sopravvenuta costituzione della controparte rappresentava, infatti, un elemento nuovo dell’iter processuale, idoneo a determinare l’esigenza di ripristinare il pieno contraddittorio.

La richiesta dell’appellante non poteva pertanto essere liquidata come tardiva, perché essa non costituiva semplicemente un’opposizione tardiva alla modalità cartolare, ma era la conseguenza di una situazione processuale sopravvenuta.

Come afferma espressamente l’ordinanza, la richiesta di discussione orale risultava «ampiamente giustificata dall’iter processuale e dall’esigenza di ripristinare il pieno dispiegarsi del principio del contraddittorio in ragione della sopravvenuta costituzione in appello».

È questo il passaggio destinato probabilmente ad assumere maggiore rilievo nella pratica.

Le Sezioni Unite n. 17603/2025 e la funzione sostitutiva delle note

L’ordinanza n. 25645/2026 si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17603 del 30 giugno 2025.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto compatibile la trattazione scritta con il processo del lavoro, ma hanno posto condizioni precise.

In particolare, con riferimento alla versione dell’art. 127-ter anteriore alle modifiche del 2024, hanno affermato che la sostituzione dell’udienza è ammissibile purché non riguardi integralmente l’udienza di discussione, nessuna parte si opponga, le note possano contenere anche argomenti difensivi e sia comunque preservata la possibilità di ripristinare il dialogo tra parti e giudice quando la concreta evoluzione del processo lo richieda.

Il terzo di questi principi assume particolare importanza.

Le Sezioni Unite chiariscono infatti che le note scritte possono contenere, oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli «argomenti a difesa», proprio al fine di poter assolvere alla loro funzione tecnica sostitutiva dell’oralità.

La disposizione non può quindi essere interpretata nel senso di ridurre le note ex art. 127-ter ad una mera dichiarazione formale di presenza processuale o alla semplice reiterazione delle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.

Se le note sostituiscono l’udienza, devono poter svolgere, almeno nei limiti delle preclusioni già maturate, la funzione che sarebbe stata propria della discussione orale.

Attenzione però che la trattazione scritta non determina infatti la riapertura delle preclusioni processuali. Non consente di introdurre domande nuove, eccezioni ormai precluse, nuovi fatti costitutivi o nuovo materiale probatorio fuori dai casi consentiti dalla legge.

Le note ex art. 127-ter, proprio perché sostitutive dell’udienza, possono contenere argomentazioni difensive senza alcun limite.

Se, inoltre, tra il momento in cui viene disposta la trattazione scritta e quello in cui essa si perfeziona intervengono difese avversarie nuove o comunque elementi processuali che rendono necessario un ulteriore confronto, il giudice non può decidere la causa ignorando l’esigenza di assicurare alla controparte un’effettiva possibilità di interlocuzione.

In questa prospettiva, la questione non è tanto se esista un diritto astratto alla “memoria non autorizzata”, quanto se esista un diritto ad un effettivo spazio di replica.

Ed è proprio quest’ultimo diritto ad emergere con forza dalla decisione.

La memoria spontaneamente depositata: ammissibilità dell’atto o dovere del giudice di garantire la replica?

La distinzione è rilevante anche sul piano della tecnica difensiva.

Sostenere che qualsiasi memoria non autorizzata debba essere necessariamente acquisita e valutata dal giudice sarebbe probabilmente andare oltre il principio espresso dalla Cassazione.

Più solida appare un’altra costruzione.

Quando la parte si trovi di fronte a difese sopravvenute rispetto alle quali non abbia avuto possibilità di interlocuzione, può utilizzare le stesse note di trattazione per: contestare le deduzioni avversarie nei limiti consentiti; rappresentare specificamente la necessità di una replica; chiedere la fissazione dell’udienza orale; oppure, in alternativa, chiedere l’assegnazione di un ulteriore termine per il deposito di note difensive.

A quel punto il giudice non può semplicemente ignorare la questione e decidere immediatamente la controversia quando ciò determini una sostanziale menomazione del diritto di difesa.

Cass. n. 25645/2026 non può essere letta come affermazione di un generale principio di libera depositabilità di memorie non autorizzate. Però la sostituzione dell’udienza con la trattazione scritta non può trasformarsi in uno strumento di compressione del contraddittorio.

Le note ex art. 127-ter hanno funzione sostitutiva dell’oralità e possono quindi contenere argomentazioni difensive, ferma restando l’intangibilità delle preclusioni già maturate.

Milano 23/09/2026

Avv. Giuseppe Marino

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