
L’agente di commercio può detenere partecipazioni in altre società, anche dello stesso settore: non basta essere socio per violare l’obbligo di fedeltà
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 28094/2026, pubblicata il 29 ottobre 2026, affronta un’importante questione riguardante gli agenti di commercio: la partecipazione al capitale di un’altra società non costituisce automaticamente una violazione degli obblighi contrattuali e non giustifica, da sola, la cessazione del rapporto per giusta causa.
Un agente di commercio può essere socio di un’altra società mentre continua a lavorare per la propria mandante? E cosa succede se questa società opera nello stesso settore commerciale dell’impresa per la quale svolge attività di agenzia?
Sono domande importanti, soprattutto perché molti agenti di commercio, nel corso della loro attività professionale, decidono di investire in altre imprese o di partecipare a iniziative imprenditoriali.
Su questi aspetti è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28094 del 2026, pubblicata il 29 ottobre 2026, che offre indicazioni significative sui limiti degli obblighi di fedeltà, correttezza ed esclusiva previsti nei rapporti di agenzia.
Il principio che emerge dalla decisione è chiaro: il semplice possesso di quote di un’altra società, anche operante nello stesso settore, non dimostra automaticamente che l’agente abbia svolto attività concorrenziale o violato i propri obblighi contrattuali.
Occorre invece esaminare concretamente il comportamento dell’agente, i rapporti tra le imprese e l’eventuale esistenza di un effettivo conflitto di interessi.
Il caso: un agente possedeva il 50% di un’altra società
La vicenda nasce dalla decisione di una società di interrompere per giusta causa il rapporto con un proprio agente di commercio.
Secondo la mandante, l’agente aveva violato gli obblighi di fedeltà e correttezza perché partecipava, con una quota del 50%, al capitale di un’altra società operante nello stesso settore commerciale.
La società contestava, in particolare, che l’agente non avesse comunicato questa partecipazione e che collaborasse con un’impresa considerata concorrente.
Venivano inoltre sollevate contestazioni relative a contatti commerciali, rapporti con clienti, acquisti di prodotti e condizioni economiche riservate all’altra società.
Secondo la mandante, questi comportamenti dimostravano l’esistenza di un conflitto di interessi incompatibile con il rapporto di fiducia che deve caratterizzare il contratto di agenzia.
Per tale motivo, aveva deciso di sciogliere anticipatamente il rapporto, ritenendo sussistente una giusta causa.
L’agente, però, non aveva accettato questa decisione e si era rivolto al giudice, sostenendo di non aver commesso alcuna violazione e chiedendo il riconoscimento delle indennità spettanti per la cessazione del rapporto, oltre al risarcimento dei danni.
La società conosceva già l’altra impresa
Un elemento decisivo della controversia è stato il comportamento della stessa mandante.
Dagli accertamenti effettuati nei precedenti gradi di giudizio era emerso che la società alla quale partecipava l’agente non era affatto sconosciuta alla preponente.
Al contrario, le due imprese intrattenevano rapporti commerciali intensi e non occasionali.
La mandante aveva quindi rapporti diretti con la società nella quale il proprio agente possedeva il 50% delle quote.
Non solo.
I giudici avevano rilevato che la partecipazione societaria dell’agente poteva essere conosciuta attraverso una normale visura camerale.
Questo aspetto ha assunto particolare importanza perché la mandante aveva contestato all’agente proprio di non aver comunicato formalmente la propria partecipazione.
Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, tuttavia, non poteva essere ignorato il fatto che la società conoscesse, o fosse comunque in condizione di conoscere, la situazione societaria dell’agente, anche alla luce degli stretti rapporti commerciali esistenti tra le imprese.
La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione complessiva dei giudici di merito, che avevano escluso la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.
Operare nello stesso settore non significa necessariamente essere concorrenti
Un altro punto centrale della decisione riguarda il concetto di concorrenza.
La mandante sosteneva che l’altra società operasse nel suo stesso settore e che, proprio per questo, la partecipazione dell’agente costituisse una violazione del rapporto di agenzia.
I giudici, però, hanno osservato che non basta appartenere allo stesso settore commerciale per dimostrare l’esistenza di una reale attività concorrente.
Nel caso esaminato, infatti, le due imprese avevano una clientela diversa e operavano attraverso canali commerciali differenti, tra cui la vendita fisica e il commercio elettronico.
Di conseguenza, non era stata ravvisata una piena identità del mercato di riferimento.
Questo significa che due società possono trattare prodotti simili o appartenere allo stesso settore senza essere necessariamente in concorrenza diretta nelle modalità concretamente contestate.
Naturalmente, ciò non vuol dire che un agente possa svolgere liberamente qualsiasi attività per conto di imprese concorrenti.
Gli obblighi contrattuali di esclusiva, correttezza e fedeltà continuano a esistere e devono essere rispettati.
La differenza è che la violazione di tali obblighi deve essere valutata sulla base di comportamenti concreti e non può essere automaticamente dedotta dal semplice possesso di una partecipazione societaria.
Il possesso di quote societarie non giustifica automaticamente il recesso per giusta causa
La questione aveva conseguenze particolarmente importanti perché la mandante aveva utilizzato le presunte violazioni per interrompere anticipatamente il contratto.
Nel rapporto di agenzia, infatti, il recesso per giusta causa può essere giustificato da un inadempimento talmente grave da compromettere la prosecuzione del rapporto fiduciario.
Ma la gravità dell’inadempimento deve essere verificata concretamente.
Nel caso esaminato, il Tribunale di Piacenza aveva escluso la giusta causa e riconosciuto le pretese dell’agente.
La Corte d’Appello di Bologna aveva successivamente confermato l’insussistenza della giusta causa, pur modificando alcuni aspetti relativi alle somme spettanti.
La società si era quindi rivolta alla Cassazione, sostenendo che i giudici non avessero valutato correttamente tutte le circostanze.
La Suprema Corte, però, con l’ordinanza n. 28094/2026, ha respinto questa impostazione.
Secondo i giudici di legittimità, le decisioni precedenti avevano già considerato nel loro insieme i rapporti commerciali tra le parti e la condotta dell’agente, giungendo alla conclusione che non vi fosse stato un inadempimento tale da giustificare il recesso.
La Cassazione ha quindi confermato l’esito favorevole all’agente.
L’agente conserva anche il diritto all’indennità di fine rapporto
La controversia non riguardava soltanto la legittimità del recesso, ma anche le conseguenze economiche della cessazione del rapporto.
La società contestava il riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 1751 del Codice civile, sostenendo che l’agente non avesse dimostrato adeguatamente di aver procurato nuovi clienti o vantaggi economici destinati a rimanere alla mandante dopo la cessazione del contratto.
Anche su questo punto, però, i giudici avevano valorizzato i risultati commerciali ottenuti dall’agente.
Dalla sentenza emergeva che, nel corso degli anni, l’attività dell’agente aveva contribuito all’aumento del fatturato, all’acquisizione di nuovi clienti e all’espansione commerciale dell’impresa anche sui mercati esteri.
In particolare, era stato evidenziato che nel 2017 i nuovi clienti avevano contribuito per il 75% al fatturato delle vendite considerate dai giudici.
Erano stati inoltre riconosciuti vantaggi economici che la mandante continuava a ricevere anche dopo la cessazione del rapporto.
La Cassazione ha dichiarato inammissibili le contestazioni relative al riconoscimento e alla quantificazione dell’indennità, ritenendo che il ricorso mirasse, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione di elementi già esaminati dai giudici di merito.
È stato quindi confermato il diritto dell’agente all’indennità di cessazione del rapporto, riconosciuta nella misura massima ai sensi dell’articolo 1751 del Codice civile.
Anche il recesso anticipato può comportare un risarcimento
Un ulteriore aspetto interessante riguarda la natura del contratto.
Nel caso concreto, il rapporto di agenzia era a tempo determinato.
La Corte d’Appello aveva quindi escluso il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, proprio perché non si trattava di un ordinario rapporto a tempo indeterminato.
Aveva però riconosciuto il risarcimento del danno derivante dalla cessazione anticipata del contratto, in assenza di una giusta causa.
Il risarcimento, indicato nell’ordinanza in 265.611 euro, era stato contestato dalla mandante, che riteneva illegittimo riconoscerlo insieme all’indennità prevista dall’articolo 1751 del Codice civile.
Anche queste contestazioni sono state dichiarate inammissibili dalla Cassazione, per carenze nella formulazione dei motivi di ricorso.
È importante sottolineare che la Corte non ha formulato un principio generale secondo cui tutte queste voci siano sempre automaticamente cumulabili. Ha invece confermato la decisione del caso concreto, ritenendo che le contestazioni proposte non consentissero di modificarla.
Cosa cambia per gli agenti di commercio?
La decisione offre indicazioni importanti agli agenti che possiedono partecipazioni in altre società o intendono avviare ulteriori iniziative imprenditoriali.
Il primo aspetto da chiarire è che non esiste, in base ai principi esaminati nella vicenda, un divieto generale che impedisca all’agente di commercio di detenere quote di altre società.
Il problema nasce quando la partecipazione societaria si accompagna a comportamenti incompatibili con gli obblighi assunti verso la mandante.
Per esempio, potrebbero assumere rilievo attività concretamente concorrenziali, l’utilizzo improprio di informazioni commerciali riservate, la sottrazione di clientela o la violazione di specifiche clausole contrattuali.
Ma la sola circostanza di essere socio di un’altra impresa non consente di considerare automaticamente violato il contratto.
Allo stesso modo, la mancata comunicazione di una partecipazione societaria deve essere valutata considerando gli obblighi concretamente assunti, il comportamento delle parti e la conoscenza che la mandante aveva della situazione.
La sentenza evidenzia inoltre l’importanza dei rapporti commerciali già esistenti tra le imprese.
Se la mandante conosce l’altra società, intrattiene con essa rapporti continuativi e può agevolmente conoscere la partecipazione del proprio agente, tali circostanze possono assumere un peso significativo nella valutazione dell’asserita violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza.
Conclusioni: essere socio di un’altra impresa non significa essere infedele alla mandante
L’ordinanza della Cassazione n. 28094/2026, pubblicata il 29 ottobre 2026, rappresenta un’interessante conferma della necessità di valutare concretamente i comportamenti dell’agente di commercio prima di contestare una violazione degli obblighi contrattuali.
La partecipazione al capitale di un’altra società, anche operante nello stesso settore commerciale, non costituisce di per sé una prova di concorrenza illecita o di infedeltà.
Occorre invece verificare se l’agente abbia effettivamente tenuto comportamenti contrari ai propri obblighi, se vi sia una reale sovrapposizione concorrenziale e se la condotta sia sufficientemente grave da giustificare la cessazione del rapporto.
Nel caso esaminato, la conoscenza o conoscibilità della partecipazione da parte della mandante, i rapporti commerciali tra le due società e la diversità della clientela sono stati elementi decisivi per escludere la giusta causa.
Il principio da ricordare è quindi semplice: un agente di commercio può detenere partecipazioni in altre società, ma deve continuare a rispettare gli obblighi di correttezza, fedeltà ed esclusiva derivanti dal proprio contratto. La partecipazione societaria, da sola, non basta a dimostrare un inadempimento.
La sentenza costituisce anche un richiamo per le imprese mandanti: prima di interrompere un rapporto di agenzia per giusta causa, è necessario disporre di elementi concreti che dimostrino la violazione contestata.
In caso contrario, la cessazione anticipata del rapporto può comportare conseguenze economiche significative, comprese le indennità di fine rapporto e, quando ne ricorrono i presupposti, il risarcimento dei danni.
Riferimenti della pronuncia
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 28094/2026 pubblicata il 29 ottobre 2026
Norme richiamate: articoli 1746, 1751 e 2697 del Codice civile; articolo 2119 del Codice civile, in tema di giusta causa.
Napoli,li 03/11/2026
Avv. Giuseppe Marino

