
Notifiche, la Cassazione consacra il domicilio digitale. Un principio destinato a pesare anche sul Fisco
Per la Suprema corte la Pec prevale sul domicilio fisico del difensore. Una conclusione che riapre il tema delle notifiche degli atti tributari, dove il Dpr 600/1973 rinvia alle regole processuali e oggi disciplina espressamente il domicilio digitale
In Corte di Giustizia Tributaria sono in tanti a sostenere che la notifica via pec non sia obbligatoria, ma residuale, ma è davvero così?
La Pec non è più soltanto uno strumento alternativo per la notificazione degli atti, ma rappresenta ormai il vero domicilio del professionista. È questo il principio che emerge con particolare nettezza dall’ordinanza della Corte di cassazione, Terza sezione civile, 8 agosto 2026, n. 24563, destinata ad avere conseguenze che potrebbero andare ben oltre il processo civile.
La pronuncia, resa nel procedimento R.G. n. 6797/2023, affronta la questione della decorrenza del termine breve per l’impugnazione quando la sentenza sia stata notificata in cancelleria al difensore che esercita fuori dal distretto e non abbia eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario.
La risposta della Cassazione è particolarmente chiara. Con l’introduzione del domicilio digitale, la tradizionale notificazione in cancelleria ha assunto carattere meramente residuale. La Pec risultante dai pubblici registri diventa il luogo naturale nel quale il difensore deve essere raggiunto dagli atti processuali.
Secondo la Corte, l’introduzione del domicilio digitale ha prodotto un duplice effetto: ha, da un lato, ridimensionato il valore dell’elezione del domicilio fisico e, dall’altro, sostanzialmente svuotato della sua originaria efficacia prescrittiva l’articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934, che prevedeva la domiciliazione in cancelleria per il difensore esercente fuori distretto.
La cancelleria, dunque, non può essere utilizzata semplicemente perché il difensore non abbia eletto domicilio fisico nel comune sede dell’autorità giudiziaria. Prima occorre utilizzare il domicilio digitale. Soltanto quando la notificazione via Pec risulti impossibile per una causa imputabile allo stesso destinatario può tornare ad operare la vecchia regola della notificazione in cancelleria.
La conseguenza processuale è tutt’altro che marginale. Se la sentenza viene notificata in cancelleria quando avrebbe dovuto essere indirizzata alla Pec del difensore, quella notificazione non è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione.
È proprio questo l’aspetto che rende l’ordinanza n. 24563 del 2026 particolarmente significativa. La digitalizzazione non viene più trattata come una semplice modalità tecnica di trasmissione dell’atto, ma come elemento che incide direttamente sulla validità e sugli effetti della notificazione.
La Cassazione richiama, in questo percorso, anche l’ordinanza n. 9573 del 12 aprile 2025, secondo cui non è idonea a far decorrere il termine breve la notificazione effettuata a un indirizzo Pec diverso da quello risultante dal ReGIndE o dai pubblici registri, anche qualora quell’indirizzo fosse stato indicato dal difensore negli atti processuali. Il domicilio digitale, infatti, opera direttamente per legge e non può essere modificato dalla semplice indicazione di un diverso recapito da parte del professionista.
Ancora più significativo è il principio secondo cui l’eventuale errore commesso dallo stesso difensore nell’indicare il proprio indirizzo Pec non libera la parte notificante dall’obbligo di consultare i pubblici registri.
È il notificante che deve accertare qual è il domicilio digitale corretto.
Una conclusione che la Suprema corte aveva già espresso con l’ordinanza n. 9238 del 2020 e che oggi viene inserita in una ricostruzione complessiva del sistema: una volta che il legislatore ha istituito un domicilio digitale ufficiale e pubblicamente consultabile, non può essere il destinatario della notificazione a sopportare le conseguenze dell’omessa consultazione di quel registro da parte del notificante.
Ed è proprio qui che il principio affermato dalla Cassazione assume interesse anche per il diritto tributario.
Le notificazioni degli atti tributari sono disciplinate da una normativa speciale, innanzitutto dall’articolo 60 del D.P.R. 600/1973, il quale costruisce il procedimento notificatorio fiscale sul rinvio alle norme del codice di procedura civile in materia di notificazioni, salvo le deroghe espressamente previste dalla disciplina tributaria.
Il rapporto tra diritto tributario e regole processualcivilistiche, quindi, non è accidentale. È lo stesso legislatore fiscale a utilizzare il sistema delle notificazioni previsto dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile come disciplina generale di riferimento, adattandolo alle peculiarità dell’accertamento tributario.
Ma oggi vi è un elemento ancora più rilevante.
Con la riforma introdotta dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, il legislatore ha inserito nel D.P.R. 600/1973 il nuovo articolo 60-ter, significativamente rubricato «Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale». La norma stabilisce che gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni dell’Amministrazione finanziaria, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere trasmessi direttamente ai domicili digitali individuati dalla legge.
Per le imprese individuali, le società e i professionisti, il riferimento normativo è espressamente il domicilio digitale risultante dall’INI-PEC. La disposizione precisa addirittura che tale indirizzo prevale anche quando per lo stesso soggetto risulti presente un diverso domicilio digitale in altri indici pubblici.
È difficile non cogliere l’identità della logica sottostante.
Nel processo civile la Cassazione afferma che, esistendo un domicilio digitale certo e risultante da un registro pubblico, il notificante non può ignorarlo e rifugiarsi nelle vecchie forme di notificazione in cancelleria.
Nel sistema tributario il legislatore ha a sua volta costruito una disciplina specifica del domicilio digitale, indicando con precisione i registri dai quali l’Amministrazione deve ricavare l’indirizzo del contribuente.
Il problema, allora, non è più soltanto tecnologico. È un problema di coerenza dell’ordinamento.
Se il domicilio digitale rappresenta per il professionista il luogo legale nel quale ricevere gli atti giudiziari, occorre domandarsi per quale ragione quello stesso domicilio possa perdere rilevanza quando a notificare non sia una parte processuale, ma l’Amministrazione finanziaria.
La questione è ancora più evidente nei confronti di imprese e professionisti, per i quali l’indirizzo Pec non è un recapito occasionale ma un domicilio digitale risultante da un pubblico registro, direttamente conoscibile dall’Amministrazione.
È qui che l’ordinanza n. 24563/2026 offre un argomento interpretativo di notevole forza anche in campo tributario.
Non si può automaticamente trasporre una decisione resa nel processo civile alla notificazione di un avviso di accertamento, perché la materia tributaria conserva una propria disciplina speciale. Sarebbe però altrettanto difficile sostenere che i principi elaborati dalla Cassazione sul domicilio digitale siano completamente irrilevanti nel diritto tributario, proprio quando il D.P.R. 600/1973 richiama le norme civilistiche sulle notificazioni e, soprattutto, contiene oggi una disposizione espressamente dedicata alla notificazione telematica.
Il nuovo articolo 60-ter rafforza questa conclusione. Per gli atti che devono essere notificati, la norma disciplina persino l’ipotesi nella quale la casella digitale sia satura o non attiva. Se la casella risulta satura è previsto un secondo tentativo dopo almeno sette giorni; per imprese e professionisti, in caso di persistente impossibilità, la legge prevede uno specifico procedimento sostitutivo mediante deposito telematico nell’area riservata di InfoCamere e successiva comunicazione al contribuente.
Una disciplina così dettagliata dimostra quanto il domicilio digitale sia ormai entrato strutturalmente nel procedimento tributario.
Va naturalmente osservato che il legislatore, nell’articolo 60-ter, utilizza l’espressione secondo cui gli atti «possono» essere inviati al domicilio digitale. Non può quindi affermarsi, sul solo dato letterale, che qualsiasi forma di notificazione diversa dalla Pec sia automaticamente nulla.
Ma il principio espresso dalla Cassazione consente oggi di porre una questione più profonda: quando il contribuente dispone di un domicilio digitale ufficiale, conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione attraverso un pubblico registro, fino a che punto può ancora ritenersi indifferente la scelta di utilizzare una modalità notificatoria diversa e meno certa?
La risposta potrebbe diventare uno dei prossimi terreni di confronto nel contenzioso tributario.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale sembra infatti muoversi in un’unica direzione: il domicilio digitale non costituisce più un semplice recapito aggiuntivo, ma tende progressivamente a divenire il centro giuridico delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, professionisti, imprese e cittadini.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 24563/2026, compie un ulteriore passo in questa direzione.
Nel processo civile il principio è ormai netto: se esiste una Pec risultante dai pubblici registri, la vecchia notificazione in cancelleria arretra.
Nel diritto tributario il passo successivo potrebbe essere quello di riconoscere che anche l’Amministrazione finanziaria, quando dispone del domicilio digitale ufficiale del contribuente, non possa considerarlo un dato sostanzialmente irrilevante e ricorrere indifferentemente alle tradizionali forme di notificazione.
Non sarebbe l’applicazione analogica di una regola processuale estranea alla materia fiscale.
Sarebbe, piuttosto, la naturale conseguenza di un ordinamento che ha ormai scelto il domicilio digitale come luogo legale privilegiato delle notificazioni
Napoli,li 11/08/2026
Avv. Giuseppe Marino

