Pignoramento esattoriale presso terzi ha un efficacia di sessanta giorni e colpisce tutte le somme accreditate nel periodo: la Cassazione delimita l’efficacia dell’art. 72-bis

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Pignoramento esattoriale presso terzi ha un efficacia di sessanta giorni e colpisce tutte le somme accreditate nel periodo: la Cassazione delimita l’efficacia dell’art. 72-bis

Le recenti pronunce della Corte di cassazione nn. 28520 e 30214 del 2025 intervengono su un tema di particolare rilievo pratico: la durata e l’estensione del pignoramento presso terzi eseguito dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Si tratta di uno degli strumenti più incisivi della riscossione esattoriale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può infatti ordinare direttamente al terzo, ad esempio una banca, un cliente o un conduttore, di versare le somme dovute al contribuente, senza dover ottenere preventivamente un’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Proprio la natura semplificata della procedura aveva però alimentato dubbi sulla durata del vincolo e sulla sorte delle somme maturate dopo la notificazione dell’atto.

La disciplina dell’art. 72-bis

L’art. 72-bis prevede che l’atto di pignoramento contenga l’ordine al terzo di pagare direttamente all’Agente della riscossione:

entro sessanta giorni dalla notificazione, le somme per le quali il diritto alla percezione sia già maturato;

– alle rispettive scadenze, le somme ulteriormente dovute.

In caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione deve proseguire nelle forme ordinarie dell’espropriazione presso terzi, con l’intervento del giudice dell’esecuzione.

La questione centrale era comprendere se il termine di sessanta giorni rappresentasse soltanto il termine concesso al terzo per pagare oppure anche il limite temporale di efficacia del pignoramento semplificato.

Il caso delle somme accreditate dopo il pignoramento

Con la sentenza n. 28520 del 2025, la Cassazione ha affrontato il caso di un pignoramento eseguito su un conto corrente bancario.

Dopo la notificazione dell’atto, la banca aveva versato una prima somma all’Agente della riscossione. Nei giorni successivi, sul conto erano affluite nuove disponibilità e l’istituto di credito aveva effettuato ulteriori versamenti.

Il correntista sosteneva che il pignoramento si fosse esaurito con il primo pagamento e che le somme accreditate successivamente non fossero più vincolate.

La Cassazione ha escluso tale interpretazione. Secondo i giudici di legittimità, il pignoramento non si cristallizza necessariamente sul saldo esistente al momento della notifica e non si esaurisce con il primo versamento del terzo.

Nel caso del conto corrente, il vincolo può estendersi anche alle somme che affluiscono successivamente, purché il saldo attivo si formi entro i sessanta giorni dalla notificazione.

Il principio valorizza la natura dinamica del rapporto bancario. Un conto inizialmente incapiente può diventare attivo a seguito di successivi accrediti e tali somme, se maturate nel periodo di efficacia dell’atto, possono essere destinate alla riscossione.

Che cosa accade dopo sessanta giorni

L’ordinanza della Cass.n. 30214/2025 affronta il profilo opposto: la sorte del pignoramento quando il terzo non paghi entro il termine previsto.

La Corte afferma che, decorso inutilmente il periodo di sessanta giorni, il vincolo derivante dalla procedura semplificata perde efficacia.

L’Agente della riscossione non può quindi attendere indefinitamente un pagamento tardivo del terzo. Deve invece avviare la procedura ordinaria di pignoramento presso terzi, con citazione davanti al giudice dell’esecuzione.

Il pagamento effettuato dal terzo dopo la scadenza del termine non è idoneo a sanare o a far rivivere il pignoramento ormai inefficace.

La conclusione risponde a un’esigenza di certezza. Una diversa lettura consentirebbe infatti al vincolo di protrarsi senza limiti, lasciando il contribuente esposto a un’esecuzione potenzialmente permanente e sottratta al controllo giudiziale.

Il principio risultante dalle due pronunce

Le due decisioni non sono in contrasto, ma si completano.

La sentenza della Cass. n. 28520/2025 chiarisce che, durante i sessanta giorni, il pignoramento può colpire anche le somme sopravvenute su un rapporto già esistente.

L’ordinanza n. 30214 stabilisce invece che, scaduto tale termine senza tempestivo pagamento, la procedura semplificata diventa inefficace.

In sintesi, il vincolo è ampio durante il periodo previsto dalla legge, ma non può sopravvivere oltre tale limite.

Il principio può essere così riassunto: nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis, il terzo è tenuto a considerare anche le somme maturate nei sessanta giorni successivi alla notificazione; decorso inutilmente tale termine, il vincolo perde efficacia e l’Agente della riscossione deve procedere nelle forme ordinarie.

Prima e dopo le pronunce del 2025

Prima di questi arresti, la prassi non era uniforme.

Secondo una prima interpretazione, il pignoramento avrebbe colpito soltanto le somme esistenti al momento della notificazione.

Secondo un’altra tesi, il vincolo si sarebbe esaurito con il primo pagamento effettuato dal terzo.

In altri casi si tendeva invece a riconoscere all’atto un’efficacia prolungata, anche oltre i sessanta giorni, fino a una revoca o a un formale provvedimento di chiusura.

Le decisioni del 2025 superano tali incertezze.

Oggi il quadro appare più definito: il pignoramento non è una fotografia istantanea del credito, perché può attrarre le somme sopravvenute entro sessanta giorni; ma non è neppure un vincolo a tempo indeterminato, perché alla scadenza perde automaticamente efficacia se il terzo non ha pagato.

Le conseguenze pratiche

Per le banche e gli altri terzi pignorati diventa essenziale individuare con precisione la data di notificazione dell’atto e monitorare le somme maturate nel periodo successivo.

Per il contribuente, invece, assume rilievo la verifica della data dell’addebito o del versamento. Qualora il pagamento sia avvenuto oltre il sessantesimo giorno, in assenza dell’avvio di una procedura ordinaria, potrà essere contestata l’efficacia del pignoramento e richiesta la restituzione delle somme indebitamente trasferite.

Occorre tuttavia precisare che l’inefficacia del pignoramento non estingue il debito tributario. Essa incide soltanto sulla specifica procedura esecutiva utilizzata. L’Agente della riscossione potrà quindi avviare una nuova azione, nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla legge.

Le pronunce nn. 28520 e 30214 del 2025 tracciano un confine chiaro.

Entro sessanta giorni dalla notificazione, il pignoramento ex art. 72-bis conserva piena efficacia e può colpire anche le somme successivamente maturate.

Dopo tale termine, se il terzo non ha adempiuto, il vincolo cessa e la riscossione può proseguire soltanto attraverso il procedimento ordinario davanti al giudice dell’esecuzione.

La Cassazione rafforza così l’efficacia della riscossione nel periodo previsto dalla legge, ma impedisce che lo strumento semplificato si trasformi in un vincolo permanente sui crediti e sui rapporti bancari del contribuente.

Milano 28/07/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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