
Quadro RW: l’obbligo può riguardare anche chi è soltanto delegato su un conto estero
Hai ricevuto una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al quadro RW o al monitoraggio fiscale?
La prima reazione di molti contribuenti è ritenere che si tratti di un errore, soprattutto quando il conto corrente estero non è formalmente intestato a loro. Spesso il rapporto appartiene al coniuge, a un genitore o a un altro familiare, mentre il contribuente risulta soltanto delegato e afferma di non avere mai effettuato bonifici, prelievi o altre operazioni.
Queste circostanze, tuttavia, non sono necessariamente sufficienti a escludere l’obbligo di compilazione del quadro RW.
Il monitoraggio fiscale, infatti, non riguarda esclusivamente chi risulta formalmente titolare di un conto corrente, di un investimento o di un’altra attività patrimoniale detenuta all’estero. In determinate situazioni può interessare anche il soggetto che, pur non essendo intestatario del rapporto, abbia la disponibilità delle somme o la possibilità di movimentarle.
Il quadro RW non riguarda soltanto l’intestatario formale
L’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 prevede specifici obblighi di dichiarazione per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici fiscalmente residenti in Italia che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero.
Nel tempo, il concetto di detenzione è stato interpretato in senso sostanziale. Ai fini del monitoraggio fiscale, quindi, non assume rilievo soltanto il nominativo indicato nel contratto bancario o nei documenti di apertura del rapporto.
Può essere rilevante anche il concreto potere di disporre delle attività finanziarie estere.
Di conseguenza, l’obbligo dichiarativo può sorgere anche nei confronti di chi sia formalmente delegato a operare su un conto intestato a un’altra persona, qualora la delega gli attribuisca un potere autonomo di movimentazione delle somme.
Il principio affermato dalla Corte di Cassazione
Un importante chiarimento sul tema è stato fornito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29578 del 2025.
Secondo la Suprema Corte, ai fini dell’obbligo di monitoraggio fiscale non è sempre necessario dimostrare che il delegato abbia concretamente utilizzato o movimentato il conto estero.
Può essere sufficiente che il soggetto, in base alla delega ricevuta, abbia avuto la possibilità di disporre delle somme presenti sul conto.
La Cassazione attribuisce quindi rilievo alla disponibilità potenziale dell’attività finanziaria estera, indipendentemente dal fatto che il delegato abbia effettivamente disposto bonifici, effettuato prelievi o impartito altri ordini alla banca.
Il principio è particolarmente significativo perché sposta l’attenzione dall’intestazione formale del rapporto all’effettiva ampiezza dei poteri attribuiti al delegato.
Perché non basta dire che il conto appartiene a un familiare
Alla luce di questo orientamento, affermare che il conto è intestato al coniuge, a un genitore o a un altro familiare potrebbe non essere sufficiente a escludere l’obbligo dichiarativo.
Allo stesso modo, potrebbe non bastare sostenere di non avere mai effettuato operazioni o di non avere mai utilizzato concretamente il conto.
La questione centrale consiste nel verificare quali poteri fossero attribuiti al delegato.
Occorre comprendere se la delega consentisse di effettuare prelievi, disporre bonifici, trasferire somme, impartire ordini alla banca o gestire autonomamente il rapporto senza necessità di una preventiva autorizzazione dell’intestatario.
Quanto più ampio e autonomo è il potere dispositivo attribuito, tanto più concreta è la possibilità che il delegato venga considerato soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Non tutte le deleghe producono gli stessi effetti
La presenza di una delega non determina, tuttavia, automaticamente l’obbligo di compilazione del quadro RW.
È necessario valutare il contenuto concreto dell’incarico, gli eventuali limiti previsti dalla banca, le modalità operative del conto e il rapporto esistente tra l’intestatario e il delegato.
Una delega piena, che consenta al soggetto di movimentare liberamente le somme, è diversa da una delega meramente esecutiva, conferita esclusivamente per compiere determinate operazioni nell’interesse e secondo le istruzioni del titolare.
Si pensi, ad esempio, al dipendente di una società che opera su un conto aziendale esclusivamente nell’ambito delle proprie mansioni o al professionista che esegue materialmente disposizioni impartite dal titolare senza poter utilizzare autonomamente le somme.
In questi casi, la delega potrebbe avere natura meramente operativa e non attribuire una vera disponibilità dell’attività finanziaria.
Ogni posizione deve pertanto essere esaminata sulla base della documentazione bancaria e delle effettive facoltà riconosciute al soggetto delegato.
L’onere della prova può gravare sul contribuente
L’ordinanza n. 29578 del 2025 affronta anche un rilevante profilo probatorio.
Una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia dimostrato l’esistenza della delega, può spettare al contribuente provare che il potere attribuito fosse limitato e non consentisse un’autonoma disponibilità delle somme.
L’Agenzia delle Entrate, invece, potrebbe non essere tenuta a dimostrare che il delegato abbia concretamente effettuato operazioni sul conto.
In una simile situazione, il contribuente dovrebbe ricostruire con precisione la natura della delega e produrre la documentazione necessaria a dimostrare l’assenza di un effettivo potere dispositivo.
Possono assumere rilievo il contratto di conto corrente, l’atto di conferimento della delega, le condizioni operative previste dall’istituto bancario, gli eventuali limiti di importo, la necessità di una firma congiunta o di un’autorizzazione preventiva e la corrispondenza intercorsa con la banca.
La semplice affermazione di non avere mai utilizzato il conto potrebbe quindi non essere sufficiente in assenza di elementi documentali idonei a dimostrare le limitazioni effettivamente esistenti.
Le soglie previste per i conti correnti esteri
Per i depositi e i conti correnti detenuti all’estero, la normativa prevede specifiche soglie di esonero dal monitoraggio fiscale.
In particolare, l’obbligo di indicazione nel quadro RW non sussiste quando il valore massimo complessivo raggiunto dai depositi e dai conti correnti nel corso del periodo d’imposta non supera 15.000 euro.
Resta comunque fermo l’obbligo di compilazione del quadro quando sia dovuta l’IVAFE.
Anche la verifica delle soglie deve essere effettuata con attenzione, poiché assume rilievo il valore massimo complessivo raggiunto durante l’anno e non soltanto il saldo esistente al 31 dicembre.
In presenza di più conti o depositi, inoltre, la verifica deve essere svolta considerando complessivamente i rapporti detenuti all’estero secondo le regole previste dalla normativa.
Cosa fare dopo una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate
Una comunicazione relativa al quadro RW non dovrebbe essere ignorata, ma neppure considerata automaticamente fondata.
È necessario innanzitutto comprendere quale annualità sia oggetto di controllo, quale conto o attività estera venga indicata e quale rapporto intercorresse tra il contribuente e il bene detenuto all’estero.
Occorre poi verificare se il contribuente fosse intestatario, cointestatario, delegato o titolare effettivo dell’attività finanziaria e, nel caso di una delega, quali poteri fossero concretamente esercitabili.
Devono inoltre essere analizzati il valore massimo raggiunto dal conto, l’eventuale compilazione del quadro RW, l’applicabilità dell’IVAFE o dell’IVIE, le sanzioni prospettate e la possibilità di utilizzare gli strumenti di regolarizzazione previsti dall’ordinamento.
È fondamentale anche individuare la natura dell’atto ricevuto.
Una lettera di compliance, una richiesta di documenti, un questionario, un invito al contraddittorio, un atto di contestazione delle sanzioni e un avviso di accertamento producono conseguenze differenti e richiedono modalità di risposta diverse.
Da questa qualificazione dipendono i termini da rispettare, la strategia difensiva, l’eventuale possibilità di ravvedimento e la necessità di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria.
Conclusioni
Il quadro RW non riguarda esclusivamente chi possiede formalmente un conto corrente, un investimento o un’altra attività patrimoniale all’estero.
In determinate circostanze, l’obbligo dichiarativo può coinvolgere anche chi sia soltanto delegato a operare su un conto intestato a un’altra persona, quando la delega attribuisca una concreta o potenziale disponibilità delle somme.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29578 del 2025 ricorda che, ai fini del monitoraggio fiscale, potrebbe non essere necessario dimostrare l’effettiva movimentazione del conto. Può assumere rilievo la stessa possibilità di disporre delle attività finanziarie estere.
Per questo motivo, prima di ritenere fiscalmente irrilevante un rapporto estero perché intestato a un familiare, è indispensabile esaminare con attenzione la delega, i poteri attribuiti e la documentazione bancaria.
In presenza di una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, una valutazione tempestiva della posizione consente di verificare se l’obbligo dichiarativo sussistesse realmente, predisporre gli elementi di prova necessari e individuare la strategia più adeguata.
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sostituiscono l’esame della singola posizione da parte di un professionista abilitato.
Milano, 27/07/2026

