Ricorsi Inps ex art. 615 e 617 avverso atti esattoriali Contributo Unificato fisso a 43 euro

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Ricorsi previdenziali, contributo unificato fisso a 43 euro: conta la materia e non il rito

Il Ministero della Giustizia con nota n. 150710/2026 chiarisce il criterio applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Il contributo unificato resta fissato in 43 euro indipendentemente dal valore della causa e dalla tipologia del procedimento utilizzato. Il principio interessa anche le opposizioni all’esecuzione relative a crediti previdenziali.

Un chiarimento di notevole interesse pratico arriva dal Ministero della Giustizia in materia di contributo unificato nelle controversie previdenziali: per stabilire quanto deve essere versato occorre guardare alla materia sostanziale oggetto del giudizio e non alla forma processuale attraverso la quale la controversia viene introdotta.

La conseguenza è particolarmente importante per avvocati e contribuenti: nelle controversie aventi ad oggetto previdenza e assistenza obbligatorie, il contributo unificato è dovuto, quando non opera l’esenzione reddituale, nella misura fissa di 43 euro, senza che assuma rilievo il valore economico della controversia.

Il fondamento normativo si rinviene nell’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 115/2002, che stabilisce espressamente il contributo di 43 euro per i processi relativi a controversie di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il criterio decisivo è la materia

La questione nasce dalle differenti modalità con cui gli uffici giudiziari hanno, in alcuni casi, determinato il contributo unificato.

Il dubbio riguarda soprattutto quei procedimenti che, pur avendo ad oggetto contributi previdenziali, vengono introdotti attraverso forme processuali diverse dal tradizionale giudizio previdenziale.

Si pensi, in particolare, alle opposizioni all’esecuzione promosse contro cartelle esattoriali o avvisi di addebito INPS, oppure alle controversie concernenti atti esecutivi collegati alla riscossione di contributi previdenziali.

La domanda è semplice: deve prevalere la natura processuale dell’opposizione oppure la natura previdenziale del rapporto sostanziale?

Secondo il chiarimento ministeriale richiamato nell’articolo allegato, la risposta deve essere individuata nella seconda soluzione: ciò che conta è l’oggetto sostanziale della controversia.

Se il credito contestato è previdenziale, il giudizio conserva tale natura anche quando viene esercitato attraverso una particolare azione processuale.

Il contributo resta quindi di 43 euro

Il principio produce conseguenze economiche rilevanti.

Nel regime ordinario, infatti, il contributo unificato cresce in relazione al valore della controversia: 43 euro fino a 1.100 euro, 98 euro fino a 5.200 euro, 237 euro fino a 26.000 euro, 518 euro fino a 52.000 euro, 759 euro fino a 260.000 euro, 1.214 euro fino a 520.000 euro e 1.686 euro oltre tale valore.

Per le controversie previdenziali, invece, opera la specifica previsione dell’articolo 13 del Testo unico sulle spese di giustizia.

Pertanto, anche una controversia previdenziale di valore molto elevato resta soggetta, in linea generale, al contributo fisso di 43 euro, ferma naturalmente la verifica dell’eventuale esenzione prevista dalla legge.

È proprio questo il punto centrale: la previsione speciale dettata per la materia previdenziale prevale sul criterio ordinario fondato sul valore della causa.

Opposizioni contro cartelle e avvisi di addebito INPS

Il chiarimento assume particolare importanza nel contenzioso della riscossione.

Molto frequentemente il contribuente riceve una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o un successivo atto esecutivo e contesta l’esistenza stessa del credito contributivo, la prescrizione, l’omessa notificazione degli atti precedenti oppure altre questioni relative al rapporto previdenziale.

In tali ipotesi, la circostanza che la tutela venga esercitata attraverso un’opposizione all’esecuzione non dovrebbe trasformare la natura sostanziale della controversia.

Quando il giudizio riguarda contributi previdenziali, infatti, la causa rimane previdenziale ai fini della determinazione del contributo unificato.

Ne consegue che non appare corretto determinare automaticamente il contributo sulla base del valore della cartella o dell’importo complessivamente richiesto dall’ente previdenziale.

La qualificazione deve essere effettuata guardando innanzitutto al credito sostanziale oggetto della contestazione.

Una distinzione fondamentale: rito e materia non coincidono

Il chiarimento ministeriale consente inoltre di ribadire una distinzione processuale spesso sottovalutata.

Il rito rappresenta il complesso delle regole attraverso le quali la domanda viene portata davanti al giudice.

La materia, invece, individua il rapporto sostanziale sul quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.

Le due nozioni non devono necessariamente coincidere.

Una controversia può quindi essere introdotta mediante una determinata forma processuale e continuare, tuttavia, ad appartenere alla materia previdenziale.

Da qui il principio che può essere sintetizzato nella formula:

ai fini del contributo unificato, conta la materia sostanziale della controversia e non il semplice nomen iuris del procedimento.

È un’impostazione coerente con la scelta legislativa operata nel 2011, quando il legislatore ha introdotto uno specifico regime per le controversie individuali di lavoro, di pubblico impiego, previdenza e assistenza obbligatoria.

Resta l’esenzione per reddito

Il contributo di 43 euro non deve tuttavia essere considerato automaticamente dovuto in ogni controversia previdenziale.

Rimane infatti il particolare regime di esenzione collegato alle condizioni reddituali della parte.

Le informazioni pubblicate dagli uffici giudiziari indicano attualmente, sulla base del decreto ministeriale del 22 aprile 2025, la soglia di 40.978,92 euro, corrispondente a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 115/2002.

Pertanto occorre distinguere due situazioni:

se ricorrono i requisiti reddituali previsti dalla legge, il ricorrente beneficia dell’esenzione; se tali requisiti non sussistono, nelle controversie previdenziali trova applicazione il contributo unificato nella misura fissa di 43 euro.

Un chiarimento importante anche per le cancellerie

La posizione ministeriale è significativa anche sotto il profilo organizzativo.

La determinazione del contributo unificato non dovrebbe dipendere dalla diversa interpretazione adottata dal singolo ufficio giudiziario. Il Ministero dedica infatti specifiche risposte operative e circolari proprio alle questioni relative all’obbligo, all’importo e alle esenzioni del contributo unificato.

Una lettura uniforme è tanto più necessaria perché un’errata qualificazione della controversia potrebbe determinare richieste di integrazione del contributo anche per somme considerevoli, soprattutto nelle opposizioni relative a cartelle o avvisi di addebito di elevato importo.

Conclusioni

Il principio che emerge è di particolare utilità pratica: nelle controversie previdenziali non è il tipo di procedimento utilizzato a determinare il contributo unificato, ma la materia sostanziale sulla quale verte il giudizio.

Se l’oggetto della controversia riguarda previdenza o assistenza obbligatoria, trova applicazione il regime speciale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e, in assenza delle condizioni per l’esenzione reddituale, il contributo unificato è fissato in 43 euro.

La regola assume particolare rilevanza nelle controversie contro INPS e agenti della riscossione, soprattutto quando vengono contestati cartelle, avvisi di addebito e atti dell’esecuzione aventi ad oggetto crediti contributivi.

Un chiarimento che contribuisce a superare prassi non uniformi e che riafferma un criterio interpretativo preciso: per individuare il regime fiscale del processo bisogna guardare alla sostanza della controversia, non semplicemente alla veste processuale dell’azione esercitata.

Napoli,li 22/08/2026

Avv. Giuseppe Marino

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