Società di riscossione private, onere di dimostrare il loro titolo abilitativo

Osservatorio CGT 1 grado

Società di riscossione private, onere di dimostrare il loro titolo abilitativo

La società privata che emette accertamenti per conto di un ente locale deve dimostrare, quando il contribuente ne contesta i poteri, il titolo giuridico che la abilita ad agire. Non basta quindi affermare di essere concessionaria del servizio: occorre produrre in giudizio il provvedimento da cui deriva concretamente il potere esercitato.

È questo il profilo centrale della sentenza n. 3757/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, depositata il 29 luglio 2026, che ha accolto il ricorso proposto contro alcuni avvisi di accertamento TARI emessi da SO.G.E.T. S.p.A.

La questione affrontata dal giudice non riguarda, in questa parte della decisione, la fondatezza della pretesa tributaria in sé, ma un passaggio logicamente precedente: la verifica del potere del soggetto che ha formato e sottoscritto gli atti.

Il contribuente aveva infatti contestato in modo specifico la legittimazione della società concessionaria. A fronte di tale contestazione, la Corte ha ritenuto che spettasse alla resistente fornire la prova del titolo che la abilitava a esercitare il potere impositivo e della riferibilità degli atti al soggetto che li aveva emessi o sottoscritti.

La sentenza individua espressamente la documentazione rilevante nel «titolo concessorio, nella delega o nel provvedimento di conferimento dei poteri». Si tratta, quindi, degli atti attraverso i quali deve essere possibile ricostruire la fonte giuridica del potere esercitato dalla società privata.

Nel caso concreto questa prova non era stata fornita. SO.G.E.T., secondo quanto rilevato dalla Corte, non aveva depositato né gli atti presupposti né documentazione idonea a dimostrare i poteri del soggetto emittente o sottoscrittore degli avvisi.

Per il giudice, la conseguenza non è meramente formale. In mancanza del titolo abilitativo diventa infatti impossibile verificare la «riferibilità giuridica» dell’atto al soggetto che lo ha adottato.

Ed è proprio questo il passaggio di maggiore interesse della pronuncia: la prova della legittimazione del concessionario non viene considerata un elemento esterno o secondario rispetto all’accertamento, ma una condizione necessaria per verificare la validità stessa dell’azione amministrativa esercitata nei confronti del contribuente.

La Corte afferma quindi che la mancata dimostrazione del potere esercitato incide direttamente sulla legittimità dell’atto e determina l’accoglimento della relativa censura.

Ne deriva un principio processuale di particolare rilievo. Finché il potere del concessionario non viene specificamente contestato, il tema può anche rimanere sullo sfondo. Ma quando il contribuente solleva una contestazione puntuale, l’onere di dimostrare l’esistenza e l’estensione dei poteri esercitati ricade sulla società che ha emesso l’atto.

Non è quindi il contribuente a dover provare che il concessionario non disponeva del potere di agire. È invece la società resistente a dover documentare il titolo che legittima la propria attività.

La pronuncia pone così l’accento sulla necessità di distinguere tra la posizione astratta della società quale soggetto incaricato della gestione o riscossione dei tributi e la prova concreta del potere esercitato nello specifico procedimento.

L’esistenza di un rapporto con il Comune, da sola, non consente infatti di verificare quali poteri siano stati effettivamente attribuiti, per quali tributi, per quale periodo e attraverso quali atti.

Da qui l’esigenza, evidenziata dalla sentenza, di produrre il titolo concessorio o l’atto di delega e, quando viene contestata anche la sottoscrizione, il provvedimento che consenta di ricostruire il potere del firmatario.

Per il contenzioso sui tributi locali la conseguenza pratica è significativa. Quando un avviso di accertamento proviene da una società privata, la difesa del contribuente può richiedere di verificare non soltanto il contenuto dell’atto, ma anche la sua provenienza giuridica.

Il controllo dovrebbe quindi riguardare il provvedimento di affidamento del servizio, l’eventuale convenzione con l’ente locale, l’estensione dei poteri attribuiti al concessionario e gli atti interni attraverso i quali il potere di firma è stato conferito al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’accertamento.

La decisione della Corte salernitana può essere sintetizzata in un principio semplice: chi esercita un potere tributario deve essere in grado di dimostrare da quale titolo quel potere deriva.

E quando a esercitarlo è un soggetto privato che opera per conto dell’ente impositore, questa verifica assume un rilievo ancora maggiore. In assenza della prova del titolo concessorio, della delega o del provvedimento di conferimento dei poteri, viene meno la possibilità stessa di verificare la legittimità dell’atto notificato al contribuente.

Milano 14/09/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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