I contributi previdenziali non sono dovuti sugli utili societari distribuiti o meno

Contributi e utili societari

Secondo la Cassazione i contributi previdenziali sono dovuti dai soci  soltanto in caso di distribuzione, ma dimentica che i contributi sono dovuti soltanto sui redditi d’impresa e gli utili societari sono qualificati come redditi di capitali esclusi dalla tassazione.

Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026: una pronuncia favorevole ai contribuenti che, tuttavia, lascia irrisolta una questione fondamentale. Gli utili distribuiti dalle società di capitali costituiscono redditi di capitale e non redditi d’impresa. Un principio che, se correttamente applicato, dovrebbe escluderne l’assoggettamento alla contribuzione previdenziale della Gestione commercianti.

Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista e Dottore commercialista

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25377, pubblicata il 16 settembre 2026, è intervenuta su una questione particolarmente importante e controversa, relativa all’assoggettamento alla contribuzione previdenziale INPS degli utili prodotti dalle società a responsabilità limitata i cui soci risultano iscritti alla Gestione commercianti.

La pronuncia assume particolare rilevanza perché esclude l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali sugli utili societari non distribuiti, anche quando il socio svolga attività lavorativa abituale e prevalente all’interno della società e sia, pertanto, regolarmente iscritto alla gestione previdenziale.

Tuttavia, a un’attenta lettura della motivazione, emerge una questione giuridica ancora più rilevante, che merita di essere approfondita: se i contributi previdenziali sono dovuti esclusivamente sui redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, per quale ragione dovrebbero essere assoggettati a contribuzione gli utili distribuiti dalle società di capitali, che il legislatore tributario qualifica espressamente come redditi di capitale?

A parere di chi scrive, la soluzione adottata dalla Suprema Corte, pur condivisibile nella parte in cui esclude la contribuzione sugli utili non distribuiti, non affronta fino in fondo la distinzione tra redditi d’impresa e redditi di capitale, finendo per lasciare aperta una contraddizione che potrebbe avere conseguenze rilevanti nei rapporti tra contribuenti e INPS.

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione

La controversia trae origine da due avvisi di addebito emessi dall’INPS nei confronti della socia unica e amministratrice di una società a responsabilità limitata, iscritta alla Gestione commercianti in ragione dell’attività lavorativa svolta all’interno della società.

L’Istituto previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi calcolati sugli utili prodotti dalla società negli anni 2015 e 2017, nonostante tali somme non fossero state distribuite alla socia, ma accantonate nel patrimonio sociale.

Il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso della contribuente e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la società a responsabilità limitata conservasse una propria autonomia patrimoniale e fiscale anche in presenza di un unico socio.

L’INPS proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo che la contribuzione dovesse essere calcolata sul reddito complessivamente prodotto dalla società, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione.

Secondo l’Istituto, una diversa interpretazione avrebbe consentito al socio di determinare discrezionalmente la misura della contribuzione previdenziale, semplicemente decidendo di non distribuire gli utili.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che i redditi prodotti dalla società di capitali, ma non distribuiti ai soci, non possono essere automaticamente ricompresi nella base imponibile contributiva.

È significativo che la decisione sia stata adottata nonostante le conclusioni favorevoli all’INPS formulate anche dalla Procura Generale.

La disposizione normativa: i contributi sono dovuti sui redditi d’impresa, non su qualsiasi reddito

Il punto centrale della questione è rappresentato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

Tale disposizione, con decorrenza dal 1993, ha modificato il criterio di determinazione della base imponibile previdenziale dei soggetti iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, prevedendo che il contributo annuo venga rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono.

Il legislatore, dunque, non ha stabilito che qualsiasi reddito percepito dal soggetto iscritto alla Gestione commercianti debba essere assoggettato a contribuzione.

Ha invece individuato una precisa categoria reddituale: quella dei redditi d’impresa.

Non si tratta di una distinzione meramente formale, ma di una delimitazione normativa della stessa obbligazione contributiva.

Infatti, il sistema tributario distingue espressamente le diverse categorie di reddito, attribuendo a ciascuna una propria disciplina.

L’articolo 55 del D.P.R. n. 917/1986 definisce i redditi d’impresa, mentre l’articolo 44 del medesimo Testo Unico comprende, tra i redditi di capitale, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.

Ne consegue che l’utile distribuito da una società a responsabilità limitata al proprio socio costituisce, secondo la sua ordinaria qualificazione tributaria, un reddito di capitale e non un reddito d’impresa.

È proprio da questa distinzione che dovrebbe muovere qualsiasi interpretazione della normativa previdenziale.

La Cassazione esclude gli utili non distribuiti, ma considera rilevante la loro percezione

La sentenza n. 25377/2026 afferma che il reddito prodotto da una società di capitali non può essere automaticamente attribuito ai soci, perché la società è un soggetto giuridico e tributario distinto dalle persone fisiche che ne detengono le partecipazioni.

La Corte chiarisce, inoltre, che il reddito societario dichiarato ai fini IRES non può essere considerato, per ciò solo, reddito del socio denunciato ai fini IRPEF.

Questo passaggio appare pienamente condivisibile.

La Suprema Corte, tuttavia, nel ricostruire le condizioni per l’inclusione del reddito nella base imponibile contributiva, individua nella percezione degli utili oppure nell’applicazione del regime di trasparenza fiscale, previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR, i presupposti per l’imputazione del reddito al socio.

Ed è proprio qui che, a giudizio di chi scrive, emerge una criticità.

La percezione di un reddito non ne modifica la qualificazione giuridico-tributaria.

Se un socio percepisce dividendi da una società a responsabilità limitata soggetta al regime ordinario, tali somme, pur essendo effettivamente entrate nella sua disponibilità, mantengono la natura di redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44 del TUIR.

La distribuzione degli utili non trasforma il dividendo in reddito d’impresa.

Pertanto, la sola circostanza che una somma sia stata distribuita non dovrebbe essere sufficiente per assoggettarla a contribuzione previdenziale, quando la legge limita espressamente l’imponibile ai redditi d’impresa.

Occorre distinguere, naturalmente, la distribuzione ordinaria di dividendi dal regime della trasparenza fiscale, nel quale il reddito della società viene imputato direttamente ai soci secondo una specifica previsione normativa, indipendentemente dall’effettiva percezione.

Ma al di fuori di tale particolare regime, l’attribuzione al socio di un dividendo non può comportare automaticamente la sua riqualificazione come reddito d’impresa.

L’errore interpretativo: confondere il reddito prodotto dalla società con quello percepito dal socio

La questione nasce, probabilmente, dalla sovrapposizione di due concetti distinti.

Il reddito prodotto da una società a responsabilità limitata nell’esercizio della propria attività è certamente un reddito d’impresa.

Tuttavia, quando tale reddito viene distribuito al socio persona fisica al di fuori dell’esercizio di un’attività imprenditoriale, assume, per quest’ultimo, la qualificazione di reddito di capitale.

Il fatto che l’utile abbia origine dall’attività imprenditoriale della società non significa che conservi necessariamente la medesima qualificazione fiscale anche nella sfera personale del socio.

Diversamente opinando, verrebbe sostanzialmente annullata la distinzione tra società e socio, che costituisce uno dei principi fondamentali della disciplina delle società di capitali.

La stessa Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, riconosce espressamente questa autonomia, evidenziando che il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES non coincide con quello denunciato dal socio ai fini IRPEF.

Proprio tale affermazione avrebbe dovuto condurre a un ulteriore approfondimento: una volta distribuito, l’utile diventa reddito del socio, ma la sua qualificazione tributaria resta quella prevista dall’articolo 44 del TUIR.

Non è sufficiente, quindi, accertare l’avvenuta distribuzione.

Occorre verificare se il reddito percepito appartenga effettivamente alla categoria dei redditi d’impresa individuata dalla disposizione previdenziale.

Questa verifica è essenziale, perché l’obbligazione contributiva non può essere ampliata attraverso interpretazioni che prescindano dalla formulazione della norma.

Il principio di legalità contributiva e l’articolo 23 della Costituzione

La questione assume ulteriore rilevanza alla luce dell’articolo 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

La stessa Cassazione, nella sentenza n. 25377/2026, richiama espressamente tale disposizione, precisando che tanto il sorgere dell’obbligo contributivo quanto la determinazione del suo contenuto richiedono un fondamento legislativo chiaro.

Si tratta di un principio fondamentale.

Se il legislatore ha individuato nei redditi d’impresa la base di calcolo della contribuzione, non appare consentito all’interprete estendere tale obbligo a redditi appartenenti a una categoria tributaria diversa, in assenza di un’espressa previsione normativa.

La natura pubblicistica della contribuzione previdenziale e le esigenze solidaristiche del sistema non possono giustificare l’introduzione, in via interpretativa, di un presupposto contributivo ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla legge.

Né appare decisivo sostenere che i dividendi derivino indirettamente dall’attività imprenditoriale della società.

Tale circostanza riguarda l’origine economica del reddito, non la sua qualificazione giuridica nella sfera del percettore.

Il principio di legalità impone di assoggettare a contribuzione i redditi individuati dalla legge, non quelli che, per ragioni economiche o previdenziali, si ritenga opportuno includere nella base imponibile.

Il richiamo alle Sezioni Unite e la necessità di distinguere le diverse fattispecie

La Cassazione richiama anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 3240 del 12 febbraio 2010, secondo cui l’imponibile contributivo del socio lavoratore di una società a responsabilità limitata deve essere determinato in relazione alla parte di reddito d’impresa attribuibile al medesimo secondo la quota di partecipazione.

Tuttavia, questo orientamento non elimina la necessità di confrontarsi con la precisa qualificazione tributaria dei redditi.

Una cosa è il reddito d’impresa direttamente imputato al socio secondo le regole fiscali applicabili; altra cosa è il dividendo che il socio percepisce in conseguenza della propria partecipazione al capitale sociale.

Le due fattispecie non sono automaticamente sovrapponibili.

L’articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992 ha ampliato la base imponibile contributiva, ricomprendendovi la totalità dei redditi d’impresa del contribuente, anche quando derivino da attività diverse da quella che ha determinato l’iscrizione previdenziale.

Non ha però disposto l’assoggettamento indiscriminato di tutti i redditi della persona fisica.

Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha escluso dall’imponibile contributivo i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali nelle quali il contribuente non presti attività lavorativa, come ricordato dalla sentenza n. 25377/2026 attraverso il richiamo a Cass. n. 21540/2019 e ai successivi arresti conformi.

È vero che la posizione del socio lavoratore è diversa da quella del socio che si limita a investire capitale.

Ma questa diversità, che rileva ai fini della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, non dovrebbe comportare automaticamente una modificazione della natura fiscale del dividendo.

L’obbligo di iscrizione previdenziale e la determinazione della base imponibile contributiva costituiscono due questioni giuridicamente distinte.

La questione che dovrebbe essere sollevata dalla difesa: anche gli utili distribuiti sono redditi di capitale

È proprio sotto questo profilo che la decisione merita un’osservazione critica.

La controversia sottoposta alla Corte aveva come oggetto specifico gli utili non distribuiti.

Di conseguenza, la Suprema Corte non era chiamata a decidere direttamente se i dividendi effettivamente percepiti dal socio lavoratore dovessero essere esclusi dalla base imponibile contributiva in ragione della loro qualificazione come redditi di capitale.

Non può dunque affermarsi che la sentenza abbia già riconosciuto, in termini espressi, la non debenza dei contributi sugli utili distribuiti.

Anzi, alcuni passaggi della motivazione sembrano attribuire alla percezione degli utili una rilevanza decisiva ai fini contributivi.

A parere di chi scrive, tuttavia, tale impostazione è criticabile proprio alla luce della disposizione legislativa richiamata dalla stessa Corte.

L’articolo 3-bis non assoggetta a contribuzione tutti i redditi percepiti dagli iscritti alla Gestione commercianti, ma soltanto quelli qualificabili come redditi d’impresa.

Pertanto, anche nell’ipotesi di distribuzione degli utili societari, la difesa del contribuente dovrebbe eccepire espressamente l’insussistenza del presupposto contributivo, trattandosi di redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44 del TUIR e non di redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 55.

Il fatto che il socio lavori abitualmente nella società non può, da solo, trasformare la natura tributaria degli utili percepiti a titolo di dividendo.

È necessario, inoltre, considerare che i dividendi percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori dell’attività d’impresa, sono ordinariamente soggetti al regime della ritenuta a titolo d’imposta, circostanza che conferma ulteriormente la peculiarità del loro trattamento tributario rispetto ai redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF.

La questione, dunque, non dovrebbe essere limitata alla verifica dell’avvenuta distribuzione, ma estesa alla qualificazione giuridica del reddito che l’INPS intende assoggettare a contribuzione.

Il rischio di una difesa incompleta e l’importanza delle eccezioni specifiche

La sentenza evidenzia anche quanto sia importante impostare correttamente le controversie previdenziali.

In presenza di un avviso di addebito INPS relativo agli utili di una società a responsabilità limitata, la difesa non dovrebbe limitarsi a contestare l’eventuale mancata distribuzione degli utili.

Occorre affrontare preliminarmente la natura del reddito sul quale l’Istituto pretende il pagamento della contribuzione.

Se il contribuente concentra la propria difesa esclusivamente sulla mancata percezione degli utili, rischia di lasciare impregiudicata la questione della loro assoggettabilità a contribuzione nel caso in cui risultino effettivamente distribuiti.

È per questo che, a giudizio di chi scrive, una difesa particolarmente attenta dovrebbe formulare un’autonoma contestazione fondata sulla violazione dell’articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992, in relazione agli articoli 44 e 55 del TUIR e all’articolo 23 della Costituzione.

Non si tratta semplicemente di dimostrare che il socio non abbia percepito un determinato reddito.

Si tratta di contestare che quel reddito, anche qualora percepito, possa essere legittimamente ricompreso nella base imponibile contributiva prevista dalla legge.

Naturalmente, l’omessa formulazione di questa specifica censura non determina automaticamente la debenza dei contributi, poiché resta fermo il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti nei limiti delle domande e delle questioni ritualmente devolute.

Tuttavia, una difesa incompleta, oppure una disattenta analisi della qualificazione fiscale del reddito, può impedire che la questione venga adeguatamente esaminata, favorendo il consolidamento di pretese contributive la cui legittimità meriterebbe invece di essere approfondita.

In questo senso, la sentenza n. 25377/2026 costituisce non soltanto un importante precedente favorevole ai contribuenti, ma anche un’occasione per riconsiderare criticamente l’intero sistema di determinazione dell’imponibile previdenziale dei soci di società di capitali.

L’onere della prova grava sull’INPS

Un ulteriore passaggio particolarmente significativo della pronuncia riguarda la ripartizione dell’onere probatorio.

La Corte afferma espressamente che spetta all’ente creditore dimostrare l’imputazione del reddito al lavoratore e, quindi, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di dichiarazione ai fini IRPEF, in ragione dell’avvenuta percezione degli utili oppure dell’opzione societaria per il regime della trasparenza fiscale.

Si tratta di un’affermazione importante, perché impedisce all’INPS di fondare la propria pretesa esclusivamente sull’utile risultante dal bilancio della società o dalla dichiarazione IRES.

L’Istituto deve dimostrare i fatti costitutivi del credito previdenziale.

Tuttavia, anche questo principio deve essere letto insieme alla questione della qualificazione del reddito.

La prova dell’avvenuta distribuzione, infatti, non risolve necessariamente il diverso problema dell’appartenenza delle somme alla categoria dei redditi d’impresa.

L’accertamento del fatto economico e la sua qualificazione giuridica sono momenti distinti.

In sede contenziosa, pertanto, la difesa dovrebbe contestare sia l’eventuale mancanza di prova dell’imputazione al socio sia, quando ne ricorrano i presupposti, la stessa possibilità giuridica di assoggettare a contribuzione utili aventi natura di redditi di capitale.

Conclusioni: una sentenza importante, ma il problema dei dividendi resta aperto

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25377 del 16 settembre 2026 rappresenta certamente un risultato significativo nella tutela dei contribuenti iscritti alla Gestione commercianti, poiché esclude l’assoggettamento a contribuzione degli utili prodotti dalle società di capitali, non distribuiti e accantonati a riserva, in assenza di un regime di imputazione per trasparenza.

Tuttavia, la pronuncia non risolve definitivamente la questione dell’imponibilità previdenziale degli utili effettivamente distribuiti.

Ed è proprio su questo aspetto che dovrebbe concentrarsi un ulteriore approfondimento giurisprudenziale.

Il legislatore del 1992 ha scelto di commisurare la contribuzione alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non alla totalità dei redditi comunque percepiti dal contribuente.

Gli utili distribuiti dalle società di capitali, nelle ordinarie ipotesi di partecipazione detenuta dalla persona fisica al di fuori dell’esercizio d’impresa, costituiscono invece redditi di capitale, espressamente disciplinati dall’articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986.

Ne consegue che la tesi dell’esclusione dalla base imponibile previdenziale anche dei dividendi effettivamente distribuiti trova un preciso fondamento nella distinzione normativa tra redditi d’impresa e redditi di capitale, sebbene debba ancora confrontarsi con i passaggi della sentenza che valorizzano la percezione degli utili da parte del socio lavoratore.

A parere di chi scrive, non è giuridicamente sostenibile trasformare un reddito di capitale in reddito d’impresa ai soli fini previdenziali, senza una specifica disposizione di legge che autorizzi tale diversa qualificazione.

Diversamente, si finirebbe per attribuire all’interpretazione amministrativa o giurisprudenziale il potere di ampliare il presupposto di un’obbligazione patrimoniale imposta, in contrasto con il principio di legalità sancito dall’articolo 23 della Costituzione.

La questione meriterebbe quindi un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, volto a stabilire se la percezione dei dividendi da parte del socio lavoratore possa effettivamente giustificare l’applicazione di una contribuzione che la legge commisura ai soli redditi d’impresa.

Il vero principio da affermare è che l’iscrizione alla Gestione commercianti non comporta l’assoggettamento a contribuzione di qualsiasi reddito del socio. L’obbligazione previdenziale deve restare circoscritta alle categorie reddituali espressamente individuate dalla legge.

La distinzione tra redditi d’impresa e redditi di capitale non può essere ignorata soltanto perché il contribuente è anche socio lavoratore della società che distribuisce gli utili.

È questo, a giudizio di chi scrive, il nodo giuridico che la Cassazione non ha ancora definitivamente sciolto.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali: Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 25377/2026; Cassazione, Sezioni Unite, n. 3240/2010; Cassazione n. 21540/2019; Cassazione n. 23790/2019; Corte costituzionale n. 354/2001; articolo 3-bis D.L. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992; legge n. 233/1990; articoli 44, 55, 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986; articolo 23 Cost.

Napoli,li 18/10/2026

Avv. Giuseppe Marino

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