
Attenzione al limite del contante non è 5000 euro ma 4.999,99 euro, tutti gli istituti per difendersi e fare opposizione (L’errore incolpevole, particolare tenuità del fatto, oblazione)
Fate attenzione che il limite non è 5000 euro, ma 4.999,99, in questo articolo vediamo come si può ovviare a questo errore causato dall’infelice formulazione della norma.
L’art. 1, comma 384 e ss, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) stabilisce il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a cinquemila euro.
Il termine pari o superiore, significa che è il limite è 4.999,99 euro, tale infelice formulazione trae in inganno i cittadini che credono che il limite del legittimo uso del contante sia di 5000 euro
Se non si fa attenzione al tenore letterale della disposizione, è facile cadere nell’equivoco di ritenere che sia lecito anche il trasferimento della somma di 5.000,00 euro, mentre il limite dell’uso lecito del contante è di 4.999,99 euro.
Ci sono due istituti che possono essere utili in sede di opposizione
L’errore incolpevole, eccependo la infelice formulazione della norma, l’istituto è stabilito la norma di cui all’art. 3 della L. 689/1981 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.
La particolare tenuità del fatto istituto di cui all’art. 131-bis c.p. è una causa di non punibilità che risponde alla concezione gradualistica del reato e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità del diritto penale.
Quindi se vi siete sbagliati credendo che il limite contante fosse 5.000 e non 4.999,99 potreste ricorrere a questi due istituti per farvi annullare la sanzione.
Se invece il limite è di gran lunga superiore potreste ricorrere per le violazioni di cui all’art. 1, comma 384 e ss, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), all’utilizzo dell’oblazione, ai sensi dell’art. 16 del dlgs 689/81, che si concretizza per chi apga subito in una notevole riduzione della sanzione comminata.
Le sanzioni amministrative per l’uso del contante oltre il limite di legge si applicano sia a chi paga che a chi riceve il denaro
Per importi fino a 250.000 euro, la multa va da 1.000 a 50.000 euro; per importi superiori, la sanzione va da 5.000 a 250.000 euro. I professionisti e gli intermediari finanziari che non segnalano la violazione possono essere multati da 3.000 a 15.000 euro
| Limiti al contante negli anni | ||||
| dal | al | lire | Euro | Norma |
| 09/05/1991 | 31/12/2001 | 20.000.000 | 10.329,14 € | Art. 1, D.L. n. 143/1991, convertito dalla L. n. 197/1991 |
| 01/01/2022 | 25/12/2022 | 10.329,14 € | Dal 01/01 al 28/02/2022 l’euro ha affiancato la lira e dal 01/03 diventa moneta nazionale | |
| 26/12/2002 | 29/04/2008 | 12.500,00 € | D.M. 17 ottobre 2002; art. 49, D.Lgs. n.231/2007 | |
| 30/04/2008 | 24/06/2008 | 5.000,00 € | Art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 | |
| 25/06/2008 | 30/05/2010 | 12.500,00 € | Art. 32, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008 | |
| 31/05/2010 | 30/08/2011 | 5.000,00 € | Art. 20, D.L. n. 78/2010, convertito dalla L.n. 122/2010 | |
| 31/08/2011 | 05/12/2011 | 3.000,00 € | Art. 2, D.L. n. 138/2011, convertito dalla L.n. 148/2011 | |
| 06/12/2011 | 31/12/2015 | 1.000,00 € | Art. 12, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 | |
| 01/01/2016 | 30/06/2020 | 3.000,00 € | Art. 1, comma 898, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) | |
| 01/07/2020 | 31/12/2021 | 2.000,00 € | Art. 18, D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 (Coll, fiscale alla L.di bilancio 2020) | |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1.000,00 € | Art. 18, D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 | |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | 2.000,00 € | Art. 3, comma 6-septies, del D.L. n. 228/2021, introdotto in sede di conversione L. n. 15/2022 | |
| 01/01/2023 | a oggi | 5.000,00 € | Art. 1, comma 384 e ss, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) | |
Napoli,li 07/11/2025
Avv. Giuseppe Marino

