Basta con il deposito alla rinfusa dei referti di notifica nel processo tributario telematico il fascicolo deve essere chiaro, ordinato e verificabile per evitare l’impossibilità concreta di ricostruire con certezza la prova della regolare notificazione degli atti presupposti.

Osservatorio CGT 1 grado

Basta con il deposito alla rinfusa dei referti di notifica nel processo tributario telematico il fascicolo deve essere chiaro, ordinato e verificabile per evitare l’impossibilità concreta di ricostruire con certezza la prova della regolare notificazione degli atti presupposti.

Una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli affronta un tema che, nella pratica del contenzioso tributario, assume un rilievo sempre maggiore: non basta depositare documenti nel fascicolo telematico; occorre produrli in modo ordinato, intelligibile e tale da consentire al giudice e alla controparte di comprendere immediatamente quale atto sia collegato a quale prova di notificazione.

Con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione XXIX, sentenza n. 7437/2025 relatore Dott. Filippo Dinacci, il giudice ha accolto il ricorso di un contribuente contro un fermo amministrativo di euro 351,27, disposto per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2016.

Il contribuente aveva contestato, in particolare, l’omessa o irregolare notificazione degli atti presupposti e aveva eccepito la prescrizione del credito nonché la decadenza dall’azione di riscossione.

Le parti resistenti avevano prodotto nel fascicolo telematico numerosi documenti con l’intento di dimostrare la regolare sequenza procedimentale: l’avviso di accertamento, il preavviso di fermo, il sollecito e la relativa documentazione di notificazione. Ed è proprio su questo terreno che la decisione assume particolare interesse. Non basta “caricare” i documenti: devono essere identificabili e collegati tra loro

La Corte osserva che la documentazione prodotta dalle resistenti risultava depositata in modo “del tutto confusionario”, senza un chiaro abbinamento tra gli atti e le rispettive ricevute di notificazione.

Il punto centrale della sentenza è molto netto: il giudice non può essere costretto a svolgere una ricerca all’interno di una massa indistinta di file per ricostruire autonomamente la prova della notificazione.

La parte che intende dimostrare la regolarità della propria attività deve mettere il giudice nella condizione di verificare agevolmente il collegamento tra il singolo atto e la relativa prova di notifica.

Secondo la decisione, l’avvento del processo tributario telematico non attenua questa esigenza, ma la rafforza.

La Corte richiama gli artt. 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, disposizioni nate per il fascicolo cartaceo ma ritenute espressive di un’esigenza generale di ordine e chiarezza della produzione documentale.

Viene inoltre richiamato l’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui i documenti devono essere elencati negli atti di parte o, se prodotti separatamente, mediante apposita nota.

Trasportato nel processo telematico, questo principio comporta, secondo il giudice napoletano, che i documenti debbano essere numerati, denominati chiaramente e richiamati in un indice coerente.

Non è quindi sufficiente depositare decine di file privi di una struttura logica. La prova della notifica deve essere specifica. La sentenza affronta poi un problema ancora più concreto. Nel fascicolo risultavano prodotti più volte il preavviso di fermo e il sollecito, ma il giudice rileva di non avere individuato con chiarezza le relative prove di notificazione.

Viene menzionato, ad esempio, un avviso di ricevimento riferito a una raccomandata, ma senza che fosse possibile comprendere con certezza a quale atto presupposto esso si riferisse.

Da qui la domanda formulata, in sostanza, dalla Corte: quale atto è stato effettivamente notificato con quella raccomandata?

È un passaggio importante, perché evidenzia come, nel contenzioso sulla riscossione, non sia sufficiente produrre genericamente una ricevuta postale o telematica.

Occorre dimostrare il collegamento tra: l’atto; la relata o la ricevuta di notificazione; il destinatario; la data e quando necessario, il contenuto effettivamente trasmesso.

Se questo collegamento non è intelligibile, la prova della notificazione non può considerarsi automaticamente raggiunta.

Il giudice non deve ricostruire la difesa della parte

Uno dei principi più interessanti della decisione riguarda il ruolo del giudice.

La Corte afferma che il giudicante non è tenuto a “ricercare” all’interno di un fascicolo disordinato gli elementi che potrebbero confermare o smentire le tesi difensive delle parti.

Si tratta di un principio di grande rilievo pratico, nel processo tributario, infatti, capita spesso che l’ente impositore o il concessionario producano grandi quantità di documentazione, confidando che la mera presenza dei file nel fascicolo sia sufficiente a dimostrare la legittimità dell’azione amministrativa.

Questa sentenza respinge tale impostazione, la produzione documentale, per essere effettivamente utilizzabile, deve consentire al giudice di comprendere immediatamente quale fatto si intende provare e mediante quale documento.

Il fascicolo non può trasformarsi in un archivio indistinto nel quale il giudice debba cercare autonomamente la prova mancante.

Ordine del fascicolo e diritto di difesa: La decisione collega espressamente questa esigenza al diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. Una produzione confusa non danneggia soltanto il giudice, ma danneggia anche la controparte, che deve essere posta nella condizione di comprendere quali documenti vengano utilizzati contro di essa e quale sia la loro funzione probatoria.

La chiarezza documentale diventa quindi parte integrante del contraddittorio processuale. Nel ragionamento della Corte, il processo telematico non può tradursi in una diminuzione delle garanzie.

Al contrario, proprio perché la smaterializzazione dei documenti può rendere più complessa la consultazione, aumenta l’esigenza di una produzione ordinata.

Il richiamo al principio di trasparenza: La sentenza compie poi un ulteriore passaggio, collegando la corretta gestione documentale al principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Secondo la Corte, l’attività del concessionario della riscossione incide direttamente sulla sfera personale e patrimoniale del contribuente.

Per tale ragione, la documentazione che giustifica l’azione esecutiva o cautelare deve essere comprensibile, verificabile e controllabile.

La trasparenza, in questa prospettiva, non è un principio astratto. Diventa una condizione concreta per consentire al contribuente di verificare se il credito sia ancora esigibile, se gli atti siano stati notificati correttamente, se sia maturata la prescrizione o se si sia verificata una decadenza.

Il fermo amministrativo viene annullato

Alla luce delle carenze riscontrate, la Corte ha ritenuto fondate le doglianze del contribuente. L’incertezza nella documentazione non consentiva infatti di verificare con sufficiente chiarezza la regolarità della sequenza procedimentale e, soprattutto, la corretta notificazione degli atti presupposti.

Il fermo amministrativo è stato quindi annullato. La Corte ha inoltre ordinato alla concessionaria di provvedere alla cancellazione dell’iscrizione del fermo sul veicolo del contribuente entro sette giorni dalla comunicazione della pronuncia.

Le parti resistenti sono state condannate in solido alle spese di giudizio, liquidate in euro 700 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

La sentenza contiene anche un passaggio particolarmente severo, con la condanna al pagamento di ulteriori euro 1.000 in favore del contribuente, motivata dalla decisione attraverso il richiamo alla “responsabilità oggettiva” e alla violazione del principio di trasparenza.

Si tratta di un profilo peculiare della pronuncia, che merita di essere letto nel contesto specifico della motivazione adottata dal giudice e che non va automaticamente generalizzato ad ogni ipotesi di produzione documentale irregolare.

Una decisione importante per il contenzioso sulla riscossione

Il principio che emerge dalla sentenza è semplice ma di grande importanza pratica.

La prova non deve soltanto esistere: deve essere intellegibile, identificabile e correttamente inserita nel fascicolo processuale.

Quando il contribuente contesta la notifica degli atti presupposti, l’ente o il concessionario devono dimostrare in modo preciso la sequenza procedimentale.

Non è sufficiente riversare nel fascicolo telematico una massa di documenti, ricevute e atti senza una chiara corrispondenza. Il giudice deve poter individuare agevolmente: quale atto è stato notificato; quando è stato notificato; con quale modalità; a quale destinatario; e quale documento dimostra quella specifica notificazione.

In mancanza di questa chiarezza, l’attività di riscossione può risultare priva di una prova adeguata.

La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli rappresenta così un richiamo importante ad un principio spesso trascurato: nel processo tributario telematico, l’ordine del fascicolo non è una mera formalità, ma può incidere direttamente sull’effettività della prova, sul diritto di difesa e, in ultima analisi, sulla legittimità stessa della pretesa tributaria e delle misure cautelari adottate per riscuoterla.

Napoli,li 11/09/2026

Avv. Giuseppe Marino

, ,