Caparra penitenziale, confirmatoria, Clausola penale

Clausola penale, la caparra confirmatoria, la caparra penitenziale e la Multa penitenziale

Molto spesso in materia contrattuale gli operatori commerciali, e i consumatori, firmano i contratti senza ben capire le clausole pattuite.

Vediamo di fare una breve sintesi  delle caratteristiche della Clausola penale, della Clausola confirmatoria, della Clausola  penitenziale e della Multa penitenziale.

Lo scopo di tutte queste clausole è cercare di evitare gli inadempimenti, di permettere il recesso anticipato attraverso il pagamento di un corrispettivo, di determinare preventivamente il risarcimento danni per evitare di ricorrere alle autorità giudiziarie.

La clausola penale (art. 1218 cc)

E’ prevista dall’art.1218 del codice civile, è finalizzata a determinare preventivamente e forfettariamente  il risarcimento del danno per il tardivo o omesso adempimento evitando l’azione giudiziaria per l’accertamento del quantum e beatur (la quantificazione) del danno, che spetta al giudice.

(Nota: En de beatur, se pagare, quantum de beatur, quanto pagare)

Secondo l’art.1324 cc, la clausola penale è applicabile soltanto a contratti ed atti patrimoniali intervivos, ossia tra vivi, pertanto sono esclusi gli atti testamentiari.

Sappiamo che l’art. 1223 del cc stabilisce che il risarcimento del danno deve corrispondere al danno subito, quindi ci si pone il problema se tale previsione possa poi rimettere in discussione l’eccesiva onerosità oppure l’irrisoria determinazione della clausola penale.

Quindi se la clausola è troppo irrisoria o eccessiva rispetto al danno cosa succede? In base all’art. 1229 del cc la penale non può essere irrisoria per limitare la responsabilità da colpa grave o dolo e in base all’art. 1384 del cc  la clausola troppo eccessiva può essere rideterminata, quindi ci si può rivolgere al giudice,al quale è riconosciuto il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c.  a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio (Cass., Sezioni Unite, n. 18128, del 13 settembre 2005), quindi senza necessità di apposita contestazione delle parti.

In definitiva possiamo dire che la clausole penale, inibisce l’azione di risarcimento danni, ma se la sua determinazione è irrisoria o eccessiva, in base al principio di Equità (1384 cc) e in base ai  principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 cc  (debitore e creditore devono comportarsi  secondo correttezza)  e 1375 cc (Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede) il giudice d’ufficio può rideterminarli.

La caparra confirmatoria

E’ prevista dall’art. 1385 del cc, ha funzione risarcitoria, ma non è inibita la successiva azione di risarcimento danni ulteriore.

La caparra si perfeziona con la consegna (la traditio) della somma oggetto della caparra e non certo con il consegno essendo un patto reale.

 

La caparra penitenziaria

E’ prevista dall’art. 1386 del cc, non ha funzione risarcitoria, ma solo come corrispettivo per il recesso (art.1373 cc), non è inibita la successiva azione di risarcimento danni.

Se chi riceve la caparra viene meno, deve restituire il doppio della somma ricevuta, se invece l’inadempimento è di colui che corrisponde la caparra, semplicemente la perde.

La caparra si perfeziona con la consegna (la traditio) della somma oggetto della caparra e non certo con il consegno essendo un patto reale.

La Multa penitenziaria

E’ prevista dall’art. 1373 comma 3 del cc, non ha funzione risarcitoria, ma solo come corrispettivo per il recesso (art.1373 cc), ma a differenza della caparra penitenziaria, non viene pagata prima e non ha natura reale (perfezionamento con la consegna della somma), ha effetto consensuale ossia con la sottoscrizione del contratto, la prestazione va effettuata come condizione per poter recedere, quindi va pagata prima del recesso. Non è inibita la successiva azione di risarcimento danni.

Napoli,li 10/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

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