Il contribuente non è un investigatore fiscale onere probatorio dell’Ufficio e tutela della buona fede nella detrazione IVA

Il contribuente non è un investigatore

Il contribuente non è un investigatore fiscale: onere probatorio dell’Ufficio e tutela della buona fede nella detrazione IVA

La sentenza della CGT di primo grado di Avellino n. 57/2026,  (collegio giudicante Roberto Melone, Presidente – Francesca Spella , Relatore – Cianciulli Teresa, Giudice), affronta il tema delle operazioni soggettivamente inesistenti e del disconoscimento della detrazione IVA. Il Collegio accoglie il ricorso della contribuente, affermando che l’Amministrazione finanziaria non ha assolto all’onere probatorio circa la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della società.

Chi come i giudici componenti del collegio conoscono bene la normativa, sa bene che per le operazioni soggettivamente inesistenti l’onere probatorio è a carico dell’ufficio, per le operazioni invece oggettivamente inesistenti l’onere della prova è a carico del contribuente.

La CGT di Avellino correttamente ha ritenuto che l’ufficio avrebbe dovuto fornire la prova, mai prodotta, limitandosi ad invocare una sorta di obbligo di vigilanza da parte del contribuente.

Il principio centrale ribadito è che il contribuente non è tenuto a svolgere indagini investigative, ma solo ad adottare cautele ragionevoli secondo la diligenza dell’operatore economico medio. La decisione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (Kittel, Mahagében, Bonik, Stehcemp, Glencore) e con la Cassazione. Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ex multis: Kittel, C-439/04; Mahagében, C-80/11; Bonik, C-285/11; Stehcemp, C-277/14; Glencore, C-189/18) ed è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 35091/2023; Cass. n. 33492/2024).

La sentenza si fonda su un principio consolidato: Il diritto alla detrazione IVA può essere negato solo se l’Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.

Tale principio deriva dalla giurisprudenza unionale e richiede una duplice prova da parte dell’Ufficio, la Fittizietà soggettiva del fornitore e la Consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario

Nel caso concreto, il Collegio rileva che, gli elementi dell’Ufficio sono ex post, generici e non contestualizzati all’anno in contestazione, che mancano indizi gravi, precisi e concordanti e che la prova si basa su dati successivi e non su elementi percepibili “ex ante”

Di contro, la contribuente ha dimostrato, Regolare esistenza dei fornitori (partita IVA, iscrizione registro imprese), Coerenza economica delle operazioni, Tracciabilità documentale e finanziaria, Assenza di “red flags”

Elemento decisivo è la relazione tecnica del revisore, che ricostruisce analiticamente il ciclo delle operazioni e la diligenza adottata.

Il Collegio valorizza espressamente tale documento come prova contraria qualificata, pur non vincolante.

La pretesa dell’ufficio è basata solo su presunzioni semplici Presunzioni semplici (art. 2729 c.c.)

La sentenza rappresenta un’applicazione rigorosa e corretta dei principi unionali:
la detrazione IVA non può essere negata sulla base di sospetti ex post o di responsabilità oggettiva e non c’è alcun obbligo di vigilanza d aparte del contribuente, che con la media diligenza ha avuto rapporti con il fornitore.

Il contribuente non è un investigatore fiscale, ma un operatore tenuto a diligenza ragionevole.

Questo orientamento rafforza significativamente le strategie difensive nei casi di frodi carosello e delimita l’azione accertativa dell’Amministrazione entro confini probatori stringenti.

Questo orientamento rafforza significativamente le strategie difensive nei casi di frodi carosello e delimita l’azione accertativa dell’Amministrazione entro confini probatori stringenti ed è perfettamente rispettoso del  nuovo art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 codifica in modo espresso il principio dell’onere della prova in capo all’Amministrazione finanziaria, imponendo che la pretesa tributaria sia fondata su elementi probatori adeguati e non su mere presunzioni generiche. Tale disposizione si pone in linea con i principi unionali in materia di IVA e rafforza il divieto di traslare sul contribuente obblighi probatori “impropri” o di natura investigativa.

 

Napoli,li 29/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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