
Il diniego al rinvio pregiudiziale al giudice europeo con adeguata motivazione
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, 24/03/2026, causa C-767/23, Remling
Rafforzata la tutela del giusto processo sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dall’art. 6 CEDU
Il rinvio pregiudiziale, sancito dall’art. 267 TFUE, costituisce un pilastro fondamentale del sistema giurisdizionale dell’Unione europea che da un lato, garantisce l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione e dall’altro, assicura una tutela giurisdizionale effettiva ai singoli.
In tale contesto, i giudici nazionali di ultima istanza sono gravati da un obbligo di rinvio, salvo che ricorra una delle eccezioni elaborate nella nota giurisprudenza Cilfit. Secondo la Corte di giustizia, infatti, il giudice può omettere il rinvio solo in presenza di condizioni rigorose: quando la questione sia irrilevante ai fini della decisione; quando la disposizione europea sia già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte; oppure quando l’interpretazione del diritto dell’Unione sia così evidente da non lasciare spazio a dubbi ragionevoli (c.d. “acte clair”).
Si tratta di eccezioni di stretta interpretazione, che impongono al giudice nazionale una verifica particolarmente rigorosa, anche alla luce delle peculiarità del diritto dell’Unione, caratterizzato da pluralità linguistiche e da un contesto sistematico autonomo rispetto agli ordinamenti nazionali.
La sentenza della Corte di giustizia del 24 marzo 2026, resa nella causa C-767/23 (Remling), segna un importante passo evolutivo, rafforzando in modo significativo l’obbligo motivazionale in caso di diniego di rinvio pregiudiziale.
La Corte afferma che il giudice nazionale di ultima istanza, nel rifiutare il rinvio, deve fornire una motivazione specifica, concreta e verificabile. Non è più sufficiente una motivazione generica o stereotipata: non basta, ad esempio, affermare che “non sussistono questioni rilevanti” o che “la norma è chiara”. È invece necessario indicare espressamente quale eccezione della giurisprudenza Cilfit venga applicata e per quali ragioni essa sia ritenuta sussistente nel caso concreto.
In altri termini, il giudice è tenuto a rendere trasparente e controllabile il percorso logico-giuridico che lo conduce a non attivare il rinvio pregiudiziale. Tale obbligo si inserisce nel più ampio quadro della tutela del giusto processo, sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il rinvio pregiudiziale viene così qualificato come “chiave di volta” del sistema giurisdizionale europeo: uno strumento essenziale per garantire il dialogo tra giudici nazionali e Corte di giustizia. Ne deriva che il suo mancato utilizzo, se non adeguatamente motivato, può incidere sul diritto della parte a ottenere una decisione equa e giustificata.
In questa prospettiva, la pronuncia si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha già affermato, in casi come Dhahbi c. Italia e Sanofi Pasteur c. Francia, che il rifiuto di rinvio pregiudiziale non viola di per sé l’art. 6 CEDU, ma integra una violazione quando il giudice ometta di motivare tale rifiuto o lo faccia in modo meramente apparente.
Il principio enunciato è chiaro: il giudice nazionale deve esaminare effettivamente la richiesta di rinvio e fornire una motivazione sufficiente, pena la violazione del diritto a un processo equo. La sentenza Remling rafforza tale orientamento sul piano del diritto dell’Unione, rendendo più stringenti gli obblighi motivazionali.
Le implicazioni pratiche sono particolarmente rilevanti nel contenzioso tributario, dove frequentemente emergono questioni di diritto dell’Unione, specie in materia di IVA, accise e aiuti di Stato. In tali ambiti, la prassi della motivazione sintetica o della decisione semplificata rischia di entrare in tensione con i principi europei.
Il giudice tributario è dunque chiamato a un obbligo di motivazione rafforzata, dovendo confrontarsi esplicitamente con le eccezioni Cilfit e dimostrare la sussistenza dei presupposti che giustificano il mancato rinvio. In difetto, la decisione può risultare esposta a censure, anche in sede sovranazionale.
Per il difensore tributario, assume rilievo strategico sollecitare il rinvio pregiudiziale in modo puntuale e argomentato, evidenziando la rilevanza della questione europea, l’assenza di precedenti consolidati e l’esistenza di dubbi interpretativi. In caso di rigetto non adeguatamente motivato, si apre la possibilità di impugnazione, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nonché di eventuale ricorso alla Corte EDU.
Nel processo tributario disciplinato dal D.Lgs. 546/1992, la questione assume quindi una centralità crescente: la mancata motivazione sul diniego di rinvio può incidere direttamente sulla legittimità della sentenza e sulla sua tenuta nei successivi gradi di giudizio.
In conclusione, la sentenza C-767/23 segna un’evoluzione significativa: trasforma l’obbligo di rinvio in un vero e proprio obbligo di motivazione qualificata, rafforza il dialogo tra giudici nazionali e Corte di giustizia e avvicina ulteriormente il sistema dell’Unione ai parametri della CEDU. In sostanza, quando una parte invoca il diritto dell’Unione, il silenzio o la motivazione apparente sul mancato rinvio non sono più tollerabili.
Napoli, 26/03/2026
Avv. Giuseppe Marino
Camera tributaristi lombardi

