Il favor rei nelle sanzioni tributarie tra diritto unionale, Corte costituzionale e resistenze della Cassazione

Favor rei sanzioni tributarie

Il favor rei nelle sanzioni tributarie tra diritto unionale, Corte costituzionale e resistenze della Cassazione

Il tema della retroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli al contribuente rappresenta oggi uno dei punti più critici del diritto sanzionatorio tributario italiano. La recente riforma operata dal d.lgs. n. 87/2024, in particolare con l’art. 5, ha introdotto una deroga espressa al principio del favor rei, stabilendo l’irretroattività delle nuove disposizioni sanzionatorie.

Tale scelta normativa si pone, tuttavia, in evidente tensione con i principi del diritto dell’Unione europea, la giurisprudenza costituzionale e, più in generale, con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione.

Il principio del favor rei trova un solido ancoraggio nel diritto europeo, in particolare: l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,  nell’art. 7 della CEDU.

Secondo la giurisprudenza unionale, tali disposizioni garantiscono non solo il divieto di retroattività della norma più sfavorevole, ma anche la retroattività della lex mitior.

La Corte di giustizia europea ha chiarito che tali garanzie costituiscono uno standard minimo di tutela e che, in presenza di contrasto, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile.

Un passaggio decisivo nel riconoscimento del favor rei in ambito amministrativo-sanzionatorio è rappresentato dalla sentenza n. 63/2019 della Corte Costituzionale.

La Consulta ha affermato che il principio del favor rei si applica anche alle sanzioni amministrative di natura punitiva, non è giustificabile continuare ad applicare una sanzione più grave quando l’ordinamento ha rivalutato in senso meno severo la gravità dell’illecito.

In altri termini, la Corte ha riconosciuto una continuità sostanziale tra diritto penale e diritto sanzionatorio amministrativo, valorizzando la funzione afflittiva della sanzione, per cui qualsiasi norma che non riconosce il favor rei deve ritenersi illegittima costituzionalmente.

Di particolare rilievo è la sentenza n. 2288/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (CGT Roma), che rappresenta una delle prime applicazioni dirette della normativa unionale  del principio del favor rei in contrasto con la normativa interna. La Corte  ha ritenuto incompatibile con il diritto UE l’art. 5 del d.lgs. 87/2024, valorizzato il principio di retroattività della norma più favorevole, disposto la disapplicazione della norma interna e il ricalcolo delle sanzioni.

La CGT ha fondato la propria decisione su tre motivi fondamentali:  Giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto UE, Richiamo alla causa Baji Trans (C-544/23), che ribadisce l’equivalenza tra art. 49 Carta di Nizza e art. 7 CEDU e soprattutto alla  Giurisprudenza costituzionale con esplicito richiamo alla sentenza n. 63/2019 della Corte costituzionale.

La decisione della CGT di Roma appare quindi tecnicamente impeccabile, poiché applica correttamente il principio del primato del diritto UE, si allinea alla giurisprudenza costituzionale, garantisce coerenza sistematica al diritto sanzionatorio.

Di segno opposto risulta, invece, l’orientamento della Corte di Cassazione, che ha ritenuto legittima la deroga al favor rei introdotta dal legislatore.

Tale impostazione presenta plurimi profili critici, per  Violazione del diritto dell’Unione europea, Negare la retroattività della norma più favorevole si pone in contrasto diretto con rt. 49 Carta di Nizza, la giurisprudenza della Corte di giustizia. Per  Disallineamento rispetto alla Corte costituzionale la Cassazione sembra ignorare la portata della sentenza n. 63/2019, che riconosce il favor rei anche alle sanzioni amministrative punitive.

La stessa Cassazione ha espresso orientamenti non univoci, arrivando in altre pronunce ad ammettere l’applicazione dello ius superveniens nei giudizi in corso .

Applicare una sanzione più grave non più ritenuta adeguata dall’ordinamento viola il principio di proporzionalità, cardine del diritto europeo.

Alla luce del contrasto tra: normativa interna (art. 5 d.lgs. 87/2024), diritto UE, giurisprudenza costituzionale, appare sempre più probabile una rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

I possibili parametri di illegittimità dell’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 includono la violazione delle seguenti norme: Art. 117 Cost. (vincoli derivanti dall’ordinamento UE), Art. 3 Cost. (ragionevolezza),  Art. 25 Cost. (principio di legalità in senso sostanziale), Art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,  Art. 7 della CEDU.

In definitiva  sollevate la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, in riferimento agli artt.3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 Cedu (ma la motivazione richiamava anche l’art. 49 CDFUE), nella parte in cui escludeva la retroattività in mitius della normativa sanzionatoria più favorevole introdotta dall’art. 6, comma 3.

Napoli,li 26/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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