Il principio del giusto processo nel processo tributario è inapplicato: i cittadini hanno solo una soluzione, il ricorso massiccio alla giustizia europea.

Giusto processo

Il principio del giusto processo nel processo tributario è inapplicato: i cittadini hanno solo una soluzione, il ricorso massiccio alla giustizia europea.

Il principio del giusto processo costituisce uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto e trova consacrazione nell’art. 111 Cost., nonché negli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tale principio implica, in particolare, la garanzia del contraddittorio tra le parti, la parità delle armi, la ragionevole durata del processo e la decisione da parte di un giudice terzo e imparziale.

Nel contesto del processo tributario italiano, tuttavia, l’attuazione effettiva di tali garanzie appare problematica, alla luce di alcune evoluzioni normative e prassi applicative che sembrano privilegiare esigenze di efficienza e di tutela dell’interesse fiscale rispetto ai diritti del contribuente.

Il giusto processo e le peculiarità del contenzioso tributario

Il processo tributario presenta storicamente caratteristiche peculiari, derivanti dalla sua origine amministrativa. La giurisdizione tributaria, infatti, è stata a lungo incardinata in un assetto organizzativo strettamente collegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia il medesimo soggetto titolare della funzione impositiva.

Tale configurazione ha sollevato, in dottrina, persistenti dubbi circa la piena indipendenza e terzietà del giudice tributario, soprattutto prima delle recenti riforme che hanno introdotto una maggiore professionalizzazione della magistratura tributaria.

Nonostante tali interventi, permangono criticità sistemiche che incidono sull’effettività del contraddittorio e sull’equilibrio tra le parti.

 

La motivazione semplificata e il rischio di motivazione apparente

Nel quadro delle politiche di riduzione dell’arretrato giudiziario, anche in attuazione degli obiettivi del PNRR, il legislatore ha introdotto strumenti di semplificazione decisionale, tra cui la motivazione semplificata.

Se, da un lato, tale strumento risponde a esigenze di celerità, dall’altro esso pone rilevanti problemi di compatibilità con l’obbligo costituzionale di motivazione (art. 111 Cost.) e con il diritto di difesa.

La prassi applicativa evidenzia, infatti, il rischio di decisioni caratterizzate da, motivazioni stereotipate o meramente apparenti,  insufficiente esplicitazione della ratio decidendi,  limitazione del controllo in sede di impugnazione.

La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha più volte ribadito che la motivazione deve essere “sufficiente e intelligibile”; tuttavia, tale standard non sempre risulta rispettato nel contenzioso tributario.

Il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c. e le criticità in tema di imparzialità

L’art. 380-bis c.p.c. disciplina il procedimento camerale accelerato per la definizione dei ricorsi per cassazione manifestamente fondati o infondati.

Tale meccanismo, volto a garantire efficienza e rapidità, presenta tuttavia profili problematici sotto il profilo del giusto processo.

In particolare, suscita perplessità la coincidenza tra il consigliere relatore, che formula la proposta di decisione, e il collegio giudicante. Tale assetto può determinare: una compressione del contraddittorio,  un rischio di “pregiudizio decisorio”,  un’attenuazione della reale collegialità della decisione.

Ne deriva un possibile contrasto con i principi di terzietà e imparzialità del giudice sanciti dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU.

 

Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: funzione e distorsioni applicative

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, introdotto dall’art. 363-bis c.p.c., rappresenta uno strumento volto a rafforzare la funzione nomofilattica della Suprema Corte, consentendo una pronuncia anticipata su questioni di diritto nuove e di particolare importanza.

Sotto il profilo teorico, l’istituto appare funzionale alla certezza del diritto e alla prevenzione dei contrasti giurisprudenziali.

Tuttavia, nella prassi del contenzioso tributario, esso solleva dubbi circa una possibile applicazione non pienamente equilibrata. In particolare: l’iniziativa è rimessa esclusivamente al giudice, senza un potere diretto delle parti; la sospensione del processo incide sui tempi di definizione della controversia; la decisione della Cassazione assume carattere vincolante nel giudizio.

Tali elementi possono determinare un effetto di “cristallizzazione” di orientamenti interpretativi, con particolare incidenza nelle controversie fiscali di maggiore rilevanza economica.

 

Il rapporto con il diritto europeo e la resistenza applicativa

Un ulteriore profilo critico riguarda il rapporto tra giurisprudenza nazionale e diritto europeo.

Si registra, infatti, una certa difficoltà nell’applicazione uniforme dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, soprattutto quando tali orientamenti risultino favorevoli al contribuente.

Tra le principali criticità si segnalano: interpretazioni restrittive delle pronunce europee,  ritardi nell’adeguamento normativo,  disapplicazioni non uniformi.

Tali fenomeni appaiono in tensione con il principio del primato del diritto dell’Unione europea e con l’obbligo di interpretazione conforme.

L’analisi svolta evidenzia come il processo tributario italiano si collochi in una zona di tensione tra esigenze di efficienza e garanzie del giusto processo.

Strumenti quali la motivazione semplificata, il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c. e il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., pur legittimi sul piano sistematico, rischiano, nella prassi applicativa, di incidere sull’equilibrio tra le parti e sull’effettività della tutela giurisdizionale.

In tale contesto, il crescente ricorso alle giurisdizioni europee rappresenta un indice significativo delle criticità interne al sistema e della ricerca, da parte dei contribuenti, di forme di tutela alternative e sovranazionali.

La sfida per il legislatore e per l’interprete è, dunque, quella di ricondurre il processo tributario entro un quadro pienamente conforme ai principi del giusto processo, garantendo un equilibrio effettivo tra potestà impositiva e diritti fondamentali del contribuente.

Napoli, lì 09/04/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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