
La compensazione fiscale tutto quello che c’è da sapere
La compensazione è prevista dall’art. 1241 cc, in materia tributaria è disciplinata dall’art.3 del T.U. della riscossione Dlgs 33/2025 (disciplinata dal previgente art. 17 del Dlgs 241/1997).
L’art.8 della Legge 212/2000 Statuto del contribuente riconosce il diritto del contribuente ad estinguere il debito fiscale per compensazione.
L’art.3 del Tu della riscossione enuncia un istituto della compensazione vincolato a fattispecie normativamente determinate e non ha portata generalizzata come invece vorrebbe l’art.8 dello Statuto.
I crediti che il contribuente può compensare sono soltanto quelli che emergono dalle dichiarazioni ossia soltanto i crediti dichiarativi, la cui ratio è quella di permettere al fisco di controllare la sussistenza dell’an e del quantum dl credito vantato. Solo in questo caso abbiamo certezza del credito.
Sono esclusi i crediti scaturenti da indebito versamento, che invece devono essere soltanto oggetto di istanza di rimborso, divieto in contrasto con il diritto riconosciuto dall’art.8 dello statuto.
I versamenti non vanno effettuati e di conseguenza la compensazione per debiti inferiori a 10,00 euro per IID e 12.00 euro per Iva.
Il diritto alla compensazione nasce con la presentazione della dichiarazione per crediti fino a 5.000 euro, per crediti superiori a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione; Inoltre per i crediti superiori è necessario il visto di conformità, che attenzione non invalida la compensazione, ma ne sanzione l’omessa apposizione da calcolare però (n.d.a.) sull’importo eccedente i 5000 euro.
Il credito può essere utilizzato fino alla data di scadenza della successiva dichiarazione, nella quale il credito non compensato va a confluire.
La compensazione può essere effettuata soltanto con il modello F24.
La compensazione comporta l’estinzione del debito anche se illegittima e fa sorgere il diritto del fisco al recupero del credito indebitamente utilizzato.
La compensazione può essere verticale (tra lo stesso tributo es Iva da Iva) o orizzontale (tra tributi diversi)
Le preclusioni alla compensazione (prevista soltanto per quella orizzontale e non per quella verticale e soltanto per debiti erariali e non opera per i ruoli sospesi) sono varie, la prima prevista dall’art. 6 del T.U. della riscossione Dlgs 33/2025 ( art.31 D.L. 78/2010) in base al quale è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Quindi se si hanno 1500 euro di cartelle non si può compensare, salvo non si effettui una rateazione o il pagamento integrale.
Tale norma è sicuramente da modificare perché contrasta con l’art.8 dello Statuto, chi ha un credito ad esempio di 10.000 euro e ha un debito di 2000 di cartelle, non le può compensare, per quale oscuro motivo?
Ai sensi dell’art.5 comma 7 del T.U. della riscossione Non possono compensare coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000. Per chi è destinatario di atti di recupero superiori a 100.000 euro non può compensare.
Il visto di conformità è previsto per le IIDD dall’art.1 comma 574 della L. 147/2013 (modificata dall’art.3 del D.L.. 50/217 conv. in legge 96/2017) e per l’Iva dall’art.10 comma 7 del D.L. 78/2009 conv. in Legge 102/2009, i soggetti legittimati ad apporlo sono elencati nelll’art.35 comma 1 lett.a del Dlgs 241/97
Parte della giurisprudenza riteneva non possibile la compensazione da tributi erariali e contributivi, questione risolta dalla nuova formulazione dell’art.3 del TU della riscossione che ne ha espressamente chiarito l’applicabilità.
In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fatto divieto di compensazione, danno aggiunto ad altro danno.
Napoli,li 08/12/2025
Avv. Giuseppe Marino

