
La comunicazione dati conducente come evitare un ulteriore multa per non aver comunicato i dati
Non è necessario comunicare i dati in presenza di ricorso, non si è soggetti a sanzione se si comunica che è trascorso un notevole lasso di tempo e che non si è in grado di comunicare i dati di chi guidasse all’epoca dei fatti, basta comunicare.
La comunicazione dei dati del conducente è l’obbligo, per il proprietario di un veicolo, di comunicare l’identità di chi guidava al momento di un’infrazione stradale, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, per permettere la decurtazione dei punti patente. La comunicazione si effettua tramite il modulo allegato al verbale, inviando, insieme a copia della patente del conducente e del documento d’identità del dichiarante, per evitare una sanzione accessoria pecuniaria e la sospensione della patente
Nessun obbligo di comunicare i dati del conducente se il verbale è stato impugnato.
La Cassazione 2 sezione civile con l’ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32988 ha affermato il principio in base al quale la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada (mancata comunicazione dei dati del conducente) si configura solo dopo la definizione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali proposti contro il verbale presupposto, di conseguenza prima della definizione dell’impugnazione non sorge alcun obbligo di comunicare i dati del conducente.
Soltanto in caso di rigetto dell’opposizione, l’Amministrazione deve emettere un nuovo invito, dal quale decorre ex novo il termine di 60 giorni.
In caso di annullamento del verbale principale, viene meno il presupposto stesso per la sanzione ex art. 126-bis c.d.s. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022; Sez. 6-2, Sentenza n. 20974 del 06/10/2014; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 425 del 08/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 28951 dell’11/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 26553 ell’11/10/2024).
Se invece si paga il verbale bisogna effettuare la comunicazione, che in molti casi non si è in grado di indicare chi fosse alla guida per il notevole lasso di tempo trascorso dalla data della violazione alla data di ricezione del verbale.
Allora cosa bisogna fare? Sì, si può evitare la sanzione accessoria (la seconda multa per mancata comunicazione) se si comunica che non si è in grado di indicare chi fosse alla guida all’epoca dei fatti in quanto l’autovettura è utilizzata da tutta la famiglia e il notevole lasso di tempo trascorso non consente l’individuazione dell’effettivo trasgressore.
La norma prevede l’obbligo di comunicare, ma non determina il contenuto della comunicazione.
La Cassazione con la sentenza 32555/2022 e l’ordinanza 9555/2018, rifacendosi a una sentenza interpretativa della Corte costituzionale, la 165/2008, che riconosceva al proprietario «la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l’impossibilità» di sapere chi guidasse. Quindi il nostro ordinamento riconosce il diritto a produrre una dichiarazione negativa.
La Consulta ha osservato che l’articolo 126-bis richiama il preesistente articolo 180, comma 8, del Codice stesso (che riguarda in generale la richiesta di informazioni e documenti da parte delle forze dell’ordine). E lo scopo di quest’ultima norma è per lo più intesa come colpire solo chi rifiuta di collaborare all’accertamento, non chi semplicemente attua una «omessa comunicazione di dati non conosciuti».
Napoli,li 05/01/2026
Avv. Giuseppe Marino

