L’anomalia indicata dal sistema Pct  come error non è automaticamente imputabile al difensore, Cass.5302/2026

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L’anomalia indicata dal sistema Pct  come error non è automaticamente imputabile al difensore, Cass.5302/2026

Vi segnalo questa recentissima pronuncia della Prima Sezione della Cassazione (Cass., Sez. I, 5 marzo 2026, n. 5302) conseguita dai colleghi Avv. Carlo Cipriani e Avv.Romano Rocca , che affronta un tema ormai centrale nella vita professionale di ogni avvocato: Gli errori nel deposito telematico degli atti e la loro imputabilità alla parte.

La decisione è perfettamente in linea con la giurisprudenza europea, La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) condanna fermamente l’ eccesso di formalismo processuale (il cosiddetto excessive formalism), ritenendolo in contrasto con l’articolo 6 della Convenzione (diritto a un equo processo).

La Corte EDU ritiene che, sebbene le regole procedurali siano necessarie per il buon funzionamento della giustizia, il loro rigorismo non deve arrivare a negare il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale.
La Corte di cassazione ha chiarito cosa deve fare l’avvocato quando un deposito telematico non va a buon fine , redigendo  una piccola guida in caso di emergenza.
Il caso nasce dalla dichiarazione di improcedibilità di un appello ritenuto tardivo perché l’iscrizione a ruolo non si era perfezionata, a causa di un errore imprevisto restituito dal sistema.
La Cassazione ha cassato la decisione affermando alcuni principi molto importanti per chi quotidianamente convive con le (non sempre semplici) dinamiche del PCT:
L’anomalia indicata dal sistema come error non è automaticamente imputabile al difensore;
In presenza di tale anomalia non sussiste l’obbligo di effettuare immediatamente un nuovo deposito entro la scadenza, in quanto la cancelleria può comunque forzare il sistema ed accettare l’atto;
Se il deposito non si perfeziona per cause tecniche non imputabili alla parte, il difensore può ripetere l’invio oppure chiedere la rimessione in termini (I Colleghi suggeriscono di fare entrambe le cose).
Nel caso oggetto della controversia il nuovo invio era stato effettuato dall’appellante pochi giorni dopo la segnalazione dell’errore: secondo la Cassazione ciò dimostra la tempestività della reazione e impedisce di far ricadere sulla parte le conseguenze di un malfunzionamento del sistema.
In Cassazione prevale – per fortuna – il buon senso: Le anomalie del processo telematico non possono e non devono trasformarsi in decadenze processuali.

Il collega Cipriani ha scritto: Escludo che questa decisione risolverà ….“il mistero del processo… telematico”.  Ma potrebbe quantomeno ridurre le preghiere degli avvocati intorno alle 23.59.

Perfettamente condivisibile!

Napoli,li 17/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

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