Legittimata ad appellare per la prescrizione è soltanto l’Inps e non l’agenzia delle Entrate riscossione

21042024

Nel processo previdenziale legittimata ad appellare per la prescrizione è soltanto l’Inps e non l’agenzia delle Entrate riscossione

L’art.39 del Dlgs 112/1999 che investe l’agente della riscossione del titolo di sostituto processuale dell’ente impositore, non si applica in materi previdenziale, pertanto mentre nel giudizio tributario l’agente della riscossione può sia essere l’unico interlocutore processuale, sia legittimato ad appellare, nel processo previdenziale, il ricorrente se eccepisce la prescrizione deve sempre citare in giudizio l’ente impositore (Inps o Inail) e di conseguenza, l’agenzia delle entrate non ha legittimazione ad appellare sulla prescrizione per carenza di interesse ad agire.

Riferimenti normativi: Art.39 del Dlgs 112/1999 , Art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S.U. n. 7514/2022, Cass.30717/2024, Cass. 6154/2024, Cass.18812/2022

Ritiene la Suprema Corte di Cassazione, in continuità con altri suoi precedenti, che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione non abbia interesse ad impugnare la sentenza in punto di prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022 e recentemente Cass. n. 6154 del 2024).6.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022).

E’ da escludersi che la legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass. SS:UU  n. 7514/2022, dove si legge che, mentre “deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all’ente impositore, avendo l’azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l’agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un’ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario e  la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest’ultimo al processo, mentre l’eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente , soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa“); che è stato infine ribadito, sulla scorta di Cass. SS.UU. n. 1912/2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (Cass. S.U. n. 7514/2022)

Napoli,li 27/05/2025

 

Avv. Giuseppe Marino