
Movimentazioni bancarie, nessuna tassazione con bonifici tra parenti Cass. Sez. Trib., 3 febbraio 2026, n. 2211/2026
Il ricorrente si era visto tassare senza alcuna motivazione, prestiti al figlio che l’ufficio ha ritenuto non giustificati recuperando a tassazione le somme, ha sottoposto a tassazione un giroconto un proprio conto corrente un altro conto corrente sempre intestato allo stesso soggetto, e infine tassa bonifici di padre in figlio e dalla moglie.
E’ inutile dire che stiamo alla follia pura, ma questo contribuente è stato costretto a Ricorrere per Cassazione che ha ritenuto che:
L’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 pone una presunzione legale relativa a favore dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’accertamento fondato sui dati acquisiti ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7 del richiamato d.P.R. n. 600, con la conseguenza che il giudice tributario dinanzi al quale sia impugnato l’avviso di accertamento deve adeguatamente motivare sulla idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte dal contribuente a superare quella presunzione. Nel caso oggetto della controversia, il contribuente aveva eccepito, a fronte della ripresa fiscale fondata sui movimenti bancari, giustificazioni circa quei movimenti nei rapporti familiari tra lui e il figlio, tra lui e la moglie, tra lui e l’associazione agricola di cui faceva parte, ed anche tra più conti correnti a lui stesso intestati (giroconti), che non risultano essere stati adeguatamente indagati dal giudice di appello. Peraltro, è contraddittorio che il giudice di appello non abbia nemmeno scomputato, dalla ripresa a carico del contribuente, i versamenti fatti a titolo di pagamento delle quote associative a favore dell’associazione agricola …, a sua volta oggetto di ripresa fiscale con inclusione delle quote associative nella base imponibile. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia, in diversa composizione.
Napoli,li 06/3/2026
Avv. Giuseppe Marino

