Napoli obiettivo valore ancora in bilico la norma partorita nel mille proroghe completamente fuori delega del parlamento, violando la parità delle parti, il giusto processo e illegittimamente retroattiva.

03022025

Napoli obiettivo valore ancora in bilico la norma partorita nel mille proroghe completamente fuori delega del parlamento, violando la parità delle parti, il giusto processo e illegittimamente retroattiva.

La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli sez.29 Giudice Dott. Ettore Ferrara, ravvisa molteplici illegittimità costituzionali e invia gli atti alla Consulta, vederemo cosa deciderà la Corte Costituzionale

 

Che Napoli Obiettivo valore esercitasse abusivamente l’attività di accertamento e riscossione per conto del Comune di Napoli, per violazione dell’art.53 del Dlgs 446/1997, D.M. 290/2000 era chiaro. La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli sez. 27 con ordinanza n. 3737/2024 depositava il 24/05/2024 per ovvie ragione di gettito, rinviava alla Corte di Cassazione, la questione in quanto riteneva che la società di progetto  potesse salvare il Comune di Napoli, visto che l’unico socio era Municipa spa iscritta.

La Corte di Giustizia Tributaria blocca tutti i processi e non sospende gli atti.

A Gennaio si è tenuta l’udienza, il PM si era espresso in favore del contribuente, la Cassazione tratteneva in decisione la questione.

All’improvviso con il milleproroghe due senatori del PD con un colpo di coda inseriscono una  un norma retroattiva nel milleproroghe, in violazione ed eccesso di delega del parlamento, salvando il Comune L.15/2025.

Guarda caso la norma interviene pochi giorni prima della decisione della suprema Corte, che ritiene con sentenza 7495/2025 pubblicata poco dopo il milleproroghe in data 20/03/2025 assorbita ogni questione vista l’intervenuta norma di salvataggio e quindi non decide.

Successivamente molti contribuenti, hanno ritenuto incostituzionale la norma e la CGT di Napoli sezione 29 con dispositivo 10561/2025 del 12/06/2025  ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 3 c. 14 septies D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, con riferimento ai parametri costituiti dagli artt. 3, 77, 101/102, 111 e 117 c. 1 e 2 della Costituzione, anche con riferimento all’art. 6 CEDU, nei termini di cui in motivazione, dispone la sospensione del giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della rilevata questione di costituzionalità.

Art. 3, per violazione del principio di Uguaglianza, violato perché Il Comune di Napoli e i cittadini non sono stati uguali.

Art.77, disciplina i decreti-legge, stabilendo che il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge solo in casi straordinari di necessità e urgenza

Art.101 stabilisce il  principio che sancisce l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere, sia esso politico, economico o sociale. I giudici, quindi, non possono ricevere ordini o influenze da altri poteri dello Stato o da privati, e devono applicare la legge in modo imparziale e obiettivo

Art. 102 Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, ma possono essere istituite sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari

Art. 111 stabilisce che: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

Art. 117 c. 1 e 2 della Costituzione, anche con riferimento all’art. 6 CEDU

L’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) garantisce il diritto a un equo processo.

L’eccesso di delega legislativa, ovvero l’esercizio della funzione legislativa da parte del Governo oltre i limiti stabiliti dalla legge di delega, costituisce una violazione dell’articolo 76 della Costituzione italiana. Questo articolo stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e per un tempo limitato.

Il milleproroghe riguardava le proroghe e  non salvare il Comune di Napoli, questa eccezione è meglio formularla in quanto  non contenuta nel rinvio.

Napoli,li 24/06/2025

Avv. Giuseppe Marino

 

, ,