
Nel processo tributario l’intervento degli Enti impositori non è consentito, lo si desume dalla lettura della norma
L’intervento dell’Ente impositore ovvero della pars pubblica non è consentita, ricostruisco con quest’articolo l’iter legislativo e analizzo dettagliatamente le norme.
L’atto di intervento volontario è consentito soltanto alle parti private e non anche alla pars pubblica.
Questa convinzione emerge già dai lavori parlamentari della legge delega, tant’è vero che nella precedente disciplina processuale tributaria, il vecchio Dpr 636/192, non era ravvisabile una norma specifica, che regolasse i casi di litisconsorzio.
Quindi ad esempio se vari eredi facevano ricorso in qualità di coobligati e uno restava fuori, quest’ultimo non poteva fare alcun intervento nel processo degli altri già avviato.
Era ammissibile soltanto un ricorso collettivo (un solo ricorso, più soggetti un solo atto), oppure ognuno poteva fare ricorso singolarmente (più ricorsi, unico atto).
Per rimediare a tale carenza nella riforma del Dlgs 546/92 è stato introdotto l’art. 14, che prevede, in ottemperanza della legge delega n. 413/1991, che all’art. 30, lettera g) n.2 richiedeva la “previsione e disciplina dell’intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al Ricorrente, destinatari dell’atto impugnato possono essere parti nel rapporto tributario controverso.
Ciò premesso vediamo perché non può estendersi tali possibilità d’intervento alla pars pubblica, anche per analogia come di fatto succede attualmente.
L’art.39 del Dlgs 112/99 stabilisce che se il concessionario della riscossione non vuole subire le conseguenze della lite è onerato di chiamare in causa l’Ente impositore.
Per poter chiamare in causa l’ente impositore, il concessionario deve costituirsi entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, in quanto pur essendo ordinatorio il termie di 60 gg per la costituzione, la sua inosservanza non è priva di conseguenze, non può sitare più il terzo in giudizio.
La violazione del termine per la costituzione in giudizio della parte dell’amministrazione comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di chiedere la chiamata di terzi. Non preclude, invece, il diritto di difendersi nel merito, negando i fatti costitutivi della pretesa avversaria, contestando l’applicabilità delle norme invocate e producendo documenti. La difesa dell’Ufficio, sebbene tardiva, era quindi pienamente legittima per le parti contestate. Cass.Ordinanza Sez. 5 n. 13874/2025
Pertanto il concessionario deve costituirsi nel termine di 60 giorni, dichiarare di voler citare il terzo in giudizio e ai sensi dell’art. 106 del cpc, chiedere e ottenere l’autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo Ente impositore. In tal senso Cassazione 29798/2019, anche se per onestà bisogna dire che per la maggior parte della suprema Corte non è necessario richiedere l’autorizzazione a chiamare il terzo.
Io personalmente ritengo che sia necessario quanto meno che l’ente si costituisca prima in udienza nei 60 g e poi chiami in giudizio l’ente impositore, a mio parere previa autorizzazione del giudice, visto che le norme processuali civilistiche si applicano al processo tributario in mancanza di una norma specifica, se non fosse così la preclusione processuale ex art. 39 del flgs 112/99 potrebbe essere facilmente elusa.
In sostanza la norma è nata soltanto per la parte ricorrente, ammettere la possibilità alla parte pubblica resistente di effettuare un intervento volontario, costituirebbe un modo per raggirare la norma ex art. 39 del Dlg 112/99 che impone a pena di decadenza la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del concessionario.
Oggi nelle Corte di giustizia tributaria e nei giudizi di legittimità, tale intervento è consentito senza alcun limite agli enti pubblici, in totale contrasto con il dettato normativo.
Al fine di evitare che tale verità fosse palesata, si sono affrettati ad introdurre il litisconsorzio necessario quando nell’atto impugnato c’è come atto presupposto un avviso di accertamento dell’ente impositore.
Napoli,li 05/10/2025
Avv. Giuseppe Marino

