Per il rimborso d’imposta, la translazione va provata dall’ente impositore

13122023

Principi in materia di rimborso dei tributi indebitamente versati – Rimborso di imposta indebita- basta la prova del versamento, l’onere della prova della traslazione è a carico dall’Amministrazione, la Cassazione con grande  chiarezza ribadisce i principi in materia di rimborso dei tributi indebitamente versati.
Per  ottenere il rimborso è sufficiente che il contribuente dimostri di aver versato un’imposta non dovuta, restando a carico dell’amministrazione l’onere della prova dell’avvenuta traslazione.
La materia del contendere  riguarda l’IRBA, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione,  la società aveva prodotto la documentazione bancaria attestante i pagamenti effettuati negli anni oggetto di causa. Ritenendo sufficiente sul piano probatorio, a integrare il fatto costitutivo del diritto alla ripetizione.
La Regione aveva sostenuto invece, che l’onere economico dell’imposta fosse stato trasferito sui consumatori finali attraverso il prezzo alla pompa, così negandone il rimborso.

La Cassazione, però, conferma l’impostazione già consolidata in giurisprudenza, il rapporto tributario intercorre tra soggetto obbligato e ente impositore. Le dinamiche di traslazione economica appartengono a un diverso piano e non incidono sulla nascita del diritto al rimborso.
La Corte di Cassazione  ricorda un principio decisivo,  l’eventuale traslazione del tributo deve essere provata dall’Ente Impositore e  rappresenta, un fatto impeditivo che deve essere dimostrato dall’Amministrazione, insieme all’eventuale concreto arricchimento.
Un chiarimento importante per gli operatori del settore e, più in generale, per tutti i contribuenti che si trovano a chiedere la restituzione di somme indebitamente corrisposte,  l’onere della prova resta ancorato al pagamento indebito, non alle successive vicende economiche del prezzo. Cassazione Ordinanza n. 3599/2026 pubblicata il   17 febbraio 2026

Napoli, 22/02/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

 

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