
Per smaltire il contenzioso tra procedura accelerata in Cassazione ex art. 380-bis c.p.c. autosufficienza e sentenza semplificata ex art. 47-ter D.Lgs. 546/1992 viene negata la giustizia ai cittadini in violazione del diritto europeo.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha impresso una decisa accelerazione al processo di riforma della giustizia tributaria, individuando nello smaltimento dell’arretrato e nella riduzione del contenzioso condizioni imprescindibili per favorire la crescita economica e attrarre investimenti. Tra gli obiettivi prioritari figura, infatti, la drastica riduzione dei ricorsi pendenti, soprattutto dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’intento è chiaro: rendere il sistema più efficiente e rapido. Tuttavia, come spesso accade quando l’efficienza diventa un fine in sé, il rischio concreto è quello di comprimere le garanzie difensive dei contribuenti. In altre parole, per rispettare gli obiettivi del PNRR e assicurare il flusso delle risorse europee, si rischia di sacrificare il diritto alla piena tutela giurisdizionale.
Il legislatore italiano, nel tentativo di raggiungere questi obiettivi, ha introdotto strumenti processuali fortemente acceleratori, tra cui la sentenza in forma semplificata nel processo tributario (art. 47-ter D.Lgs. 546/1992) e la procedura di definizione anticipata in Cassazione (art. 380-bis c.p.c., come modificato dalla Riforma Cartabia). Strumenti che, se da un lato contribuiscono a ridurre i tempi, dall’altro sollevano rilevanti criticità sotto il profilo delle garanzie.
Come ammonivano già i Romani, “Summum ius, summa iniuria”: il massimo rigore del diritto può tradursi nella massima ingiustizia.
La sentenza in forma semplificata: decisioni rapide, ma a quale prezzo?
La sentenza semplificata rappresenta una modalità decisionale accelerata che il giudice tributario può adottare quando il ricorso appare manifestamente fondato, inammissibile, improcedibile o infondato. In tali casi, la motivazione può essere estremamente sintetica, anche limitata al richiamo di un unico punto decisivo o a precedenti conformi.
In teoria, si tratta di uno strumento utile per evitare attività istruttorie superflue. Nella pratica, tuttavia, si è trasformato spesso in una vera e propria scorciatoia per evitare il pieno svolgimento del processo.
Non è raro che tale modalità venga utilizzata in maniera sistematica, soprattutto nei confronti dei contribuenti, determinando una compressione del contraddittorio. La criticità emerge con particolare evidenza nelle ipotesi di istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Il contribuente, infatti, può richiedere la sospensione dell’esecuzione, confidando in una fase cautelare distinta. Tuttavia, accade frequentemente che il giudice, in sede di trattazione dell’istanza, decida direttamente nel merito con sentenza semplificata. Il risultato è uno “spiazzamento” difensivo: il contribuente si trova privato della possibilità di articolare compiutamente le proprie difese, depositare ulteriori documenti o memorie.
Di fatto, questo meccanismo finisce per scoraggiare la stessa proposizione dell’istanza cautelare, trasformando uno strumento di tutela in un potenziale rischio processuale.
La definizione accelerata in Cassazione: una rinuncia “indotta”
Ancora più delicata appare la disciplina introdotta dall’art. 380-bis c.p.c., che prevede una procedura accelerata per la definizione dei ricorsi in Cassazione ritenuti inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
Il presidente della sezione, o un consigliere delegato, può formulare una proposta di definizione anticipata del giudizio. Tale proposta viene comunicata alle parti, le quali hanno quaranta giorni per chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato.
Si tratta, evidentemente, di una forma di “rinuncia silenziosa” che pone il ricorrente di fronte a una scelta difficile: insistere, con il rischio di una condanna alle spese e a responsabilità aggravata, oppure lasciare che il ricorso venga dichiarato estinto.
La criticità più rilevante risiede nel fatto che il giudice che formula la proposta di definizione anticipata è spesso lo stesso che, in caso di opposizione, deciderà la causa. Una sovrapposizione di ruoli che solleva evidenti perplessità in termini di imparzialità.
Eppure, l’esperienza pratica dimostra un dato paradossale: non di rado, i contribuenti che resistono alla proposta finiscono per ottenere una decisione favorevole, nonostante l’iniziale prospettazione di manifesta infondatezza del ricorso.
L’autosufficienza in Cassazione
Il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione impone al ricorrente di indicare e trascrivere nel ricorso tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare le censure senza accedere agli atti di causa.
Serve a delimitare il giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Il ricorso deve quindi contenere fatti, atti, documenti e motivi in modo completo e autosufficiente.
La sua violazione comporta spesso l’inammissibilità del ricorso.
Le critiche sono rilevanti: il formalismo richiesto è estremamente elevato e spesso eccessivo.
Si rischia che il giudizio venga deciso su vizi redazionali e non sul merito delle questioni.
Ciò può comprimere il diritto di difesa, in contrasto con l’Articolo 24 Costituzione italiana e con il diritto a un ricorso effettivo ex Articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali UE.
La giurisprudenza talvolta applica il principio in modo rigido, trasformandolo in una barriera all’accesso alla giustizia.
Ne deriva il rischio che il processo di legittimità diventi uno strumento di selezione formale più che di giustizia sostanziale.
Efficienza contro giustizia: un equilibrio ancora da trovare
Gli strumenti introdotti rispondono indubbiamente all’esigenza, imposta anche a livello europeo, di ridurre i tempi della giustizia. Tuttavia, quando la velocità diventa prioritaria rispetto alla qualità della decisione e al pieno esercizio del diritto di difesa, il sistema rischia di perdere la propria funzione primaria: garantire giustizia.
Il timore è che tali meccanismi finiscano per operare come strumenti di deflazione forzata del contenzioso, spesso con un atteggiamento più tollerante verso l’amministrazione finanziaria e più severo nei confronti dei contribuenti.
In definitiva, il perseguimento degli obiettivi del PNRR non può giustificare una compressione delle garanzie fondamentali. Diversamente, si rischia di trasformare la giustizia tributaria in un sistema orientato più alla chiusura dei fascicoli che alla corretta soluzione delle controversie.
E allora, tornando al brocardo latino, il rischio è evidente: nel tentativo di applicare il diritto in modo rapido e rigoroso, si finisca per produrre ingiustizia.
Il Giusto processo tra norme europee e norme costituzionali
Il diritto europeo e costituzionale non impone solo processi rapidi, ma processi giusti. La riduzione del contenzioso non può trasformarsi in una compressione del diritto di difesa, né in una definizione meramente formale delle controversie. Un processo “chiuso” non è necessariamente un processo “giusto”.
Le principali norme europee e costituzionali impongono che il processo non sia solo rapido, ma anche giusto ed effettivo.
L’Articolo 6 CEDU garantisce il diritto a un equo processo, con contraddittorio pieno, davanti a un giudice indipendente e imparziale, entro un termine ragionevole. La rapidità non può comprimere il diritto di difesa.
L’Articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali UE rafforza questi principi, prevedendo il diritto a un ricorso effettivo e a una tutela giurisdizionale reale, non meramente formale. Il processo deve consentire al cittadino di far valere concretamente le proprie ragioni.
L’Articolo 41 Carta dei Diritti Fondamentali UE impone il diritto ad essere ascoltati e l’obbligo di motivazione, limitando decisioni sommarie o eccessivamente sintetiche.
La Corte di Giustizia UE ha elaborato i principi di effettività ed equivalenza: le regole processuali nazionali non possono rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dei diritti.
Sul piano interno, l’Articolo 24 Costituzione italiana stabilisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo.
L’Articolo 111 Costituzione italiana prevede contraddittorio, parità delle armi, imparzialità del giudice e ragionevole durata.
Da queste norme emerge un principio unitario: il processo deve essere efficiente, ma non può essere “smaltito” sacrificando il diritto di difesa e la pienezza del contraddittorio.
Napoli,li 15/05/2026
Avv. Giuseppe Marino
Camera Lombarda degli avvocati tributaristi

