
Processo Tributario confusione nelle Corti di giustizia Tributarie sul quando è obbligatorio citare l’ente impositore congiuntamente alla riscossione
L’obbligo di citare l’ente impositore sussiste soltanto se c’è un atto presupposto che era stato notificato direttamente dall’ente impositore, in caso di omessa citazione in giudizio il giudice è obbligato ad integrare il contradittorio.
Norme di riferimento: l’art.39 del Dlgs 112/99 che è stato ripreso dall’art.228 del Testo unico della Riscossione Dlgs n. 33/2025 – comma 6 bis all’art. 14 del Dlgs 546/92, che è stato ripreso dall’art.58 del Testo unico del Processo Tributario Dlgs n. 175/2024 – art. 101 cpc – Art.58 comma 7 del Testo unico del Processo Tributario Dlgs n. 175/2024
Denoto con molta amarezza la confusione che regna dentro le Corti di Giustizia Tributaria, dove si sta sviluppando la convinzione che sia sempre obbligatorio citare il giudizio l’ente impositore.
Prima della riforma, l’art.39 del Dlgs 112/99 che è stato ripreso dall’art.228 del Testo unico della Riscossione Dlgs n. 33/2025, in vigore dal 01/01/2026 stabilisce che: Chiamata in causa dell’ente creditore, L’agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Quindi la regola generale è che l’agente della riscossione è sostituto processuale dell’ente impositore, e se non vuole subire le conseguenze della lite deve citare l’ente in giudizio.
Con la riforma del processo tributario dal 05/01/2024 per effetto della modifica del Dlgs 220/2023 che ha introdotto il comma 6 bis all’art. 14 del Dlgs 546/92, che è stato ripreso dall’art.58 del Testo unico del Processo Tributario Dlgs n. 175/2024, in vigore dal 01/01/2026, stabilisce al comma 7 che: In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Quindi in deroga alla regola generale sussiste litisconsorzio necessario per le sole notifiche degli atti presupposti, per intenderci se nell’intimazione viene eccepita l’omessa notifica di un avviso di accertamento esecutivo notificato dall’ente impositore.
Quindi il giudice solo in questa ultima ipotesi deve ritenere sussistere litisconsorzio necessario.
Un’altra questione alquanto sui generis è che chi non cita il giudizio l’ente impositore si vede il ricorso dichiarato inammissibile.
Tale modus operandi non è assolutamente rispettoso della normativa.
L’art.101 del cpc applicabile al processo tributario per espresso rinvio dall’art. 1 del Dlgs 546/92 stabilisce che Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti , queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
Se l’ordine di integrazione emanato dal giudice non viene rispettato dalle parti, o se queste provvedono oltre il termine perentorio fissato dal giudice, il processo si estingue, come previsto dall’art. 307 c.p.c. comma terzo, senza possibilità di riassunzione.
Al comma 2 dell’art.58 del Testo unico del Processo Tributario Dlgs n. 175/2024 viene stabilito che: Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
Napoli,li 16/11/2025
Avv. Giuseppe Marino
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