Prove illegittimamente acquisite negli accertamenti, non sono utilizzabili nel processo tributario grazie al nuovo articolo 7 quinquies della Legge 212/2000

04122021

Prove illegittimamente acquisite negli accertamenti, non sono utilizzabili nel processo tributario grazie al nuovo articolo 7 quinquies della Legge 212/2000

Le prove illegittimamente acquisite già nel precedente impianto normativo non erano acquisibili nel processo tributario, per il combinato degli artt. 191 del codice di procedura penale e l’art. 159 del c.p.c., ma come tutti noi sappiamo la Cassazione ritenne che la famosa lista Falciani fosse invece utilizzabile, ora finalmente il divieto è stato inserito nello statuto del contribuente all’art. Art. 7-quinquies

Riferimenti normativi: Art. 7-quinquies L.212/2000, art. 191 cpp, art. 159 cpc

Il principio di illegittimità derivata

Il principio di illegittimità derivata è previsto non solo nell’ambito amministrativo, ma anche in quello processuale civile, con una norma ad hoc: l’art. 159 c.p.c. In effetti, nel suo primo comma statuendo che: La nullità  di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne’ di quelli successivi che ne sono indipendenti, prevede la nullità di un atto finale qualora sia nullo un atto precedente allo stesso, con il quale sia legato, però, da un rapporto di dipendenza.

In diritto amministrativo se un atto amministrativo risulta invalido a causa dell’invalidità di un altro precedente atto suo presupposto, si parla di invalidità derivata.  Affinché  si delinei una situazione del genere, è necessaria la sussistenza di un vincolo di presupposizione tra i due atti amministrativi e ciò avviene quando un atto presupposto è il fondamento e la ragione giustificatrice di un altro atto amministrativo presupponente, condizionandone la sua esistenza e la sua validità, pur trattandosi di atti diversi ed autonomi.

Tutti voi ricorderete la famigerata lista Falciani, ossia una sottrazione fraudolenta degli elenchi di titolari di c/c in Svizzera,

Per Il caso della lista falciani  la Corte di cassazione, con la sentenza n. 31085 del 28 novembre 2019, stabilì che i dati bancari contenuti nella cosiddetta lista Falciani fossero legalmente utilizzabili ai fini degli accertamenti.

Ora non c’è spazio per ritenere valide prove illegittime, con il nuovo Art. 7-quinquies della Legge 212/2000 titolata, Vizi dell’attività istruttoria, viene stabilito che:

  1. Non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge.

 

Napoli,li 06/06/2024

Avv. Giuseppe Marino

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