Rottamazione quinquies 2026 (art.1della Legge di bilancio 2026)

04122021

Rottamazione quinquies 2026 (art.1 commi da 82 a 110  della Legge di bilancio 2026 Legge 30/12/2025 n.199 entrata in vigore il 01/01/2026) Tutto quello che c’è da sapere

In primo luogo fate molta attenzione a valutare la possibilità di onorare gli impegni presi, aderire a una rottamazione, che poi non si riesce a pagare è molto deleterio, in quanto i giudici la considerano una sorta di accettazione del debito.

Se siete quasi sicuri di poterla onorare, un trucco da porre in essere è quello di dividere il debito in tante rottamazioni, un gruppo formato dalle cartelle più vecchie in modo da renderlo più conveniente di tutti, un altro gruppo di cartelle più recenti, ovviamente non c’è alcun limite alle rottamazioni che potete fare.

Perché dividere la rottamazione in gruppi? Perché se non riuscite a pagare ad esempio 2000 euro al mese e avete suddivisa la rottamazione in 4 rottamazioni distinte da 500 euro, se siete in difficoltà pagate una parte e non perdete tutto.

Quali sono i vantaggi della rottamazione quinquies

  1. Azzeramento delle sanzioni, interessi ed aggi, si può ottenere orientativamente un risparmio dal 46% al 60 % , più vecchie sono le cartelle più risparmiate
  2. Tutte le rate sono uguali, non c’è la maxi rata iniziale come le precedenti rottamazioni e il periodo di rateizzo è di 54 rate bimestrali in un arco temporale di 9 anni, prima scadenza a partire dal 1° luglio 2026 rateizzazioni dei micro debiti.
  3. Il tasso d’interesse per la rateizzazione delle cartelle esattoriali dal 4% al 3%, rendendo più conveniente la definizione agevolata dei debiti fiscali
  4. La rata minima è di 100 euro
  5. Possono aderire anche Comuni e Regioni che hanno autonomia sulla possibilità o meno di aderire
  6. Rientrano tutti gli omessi versamenti ex art. 36 bis e 54 bis sulle dichiarazioni presentate senza versare le imposte, tutti i ruoli dal 01/01/2000 al 31/12/2023, attenzione bisogna guardare la data di esecutività del ruolo sulla cartella nel dettaglio degli addebiti e non la data di notifica che può essere di gran lunga superiore.
  7. Rientrano i contributi previdenziali Inps derivanti da omesso versamento, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento

Quali sono gli svantaggi della rottamazione quinquies

  1. Perimetro di applicazione molto ristretto, sono esclusi gli accertamenti esecutivi e gli accertamenti Inps, rientrano in pratica soltanto le cartelle da omesso versamento.
  2. Dare autonomia alle regione e ai comuni comporterà in linea generale la mancata adesione degli enti governati dalla sinistra, sempre contrari alle rottamazioni.
  3. Il comma 16 per le multe auto limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada.
  4. Decadenza molto rigida basta un giorno di ritardo per due rate anche non consecutive e si decade dai benefici, si consiglia l’addebito automatico delle rate.
  5. Sono escluse le cartelle della rottamazione quater non pagate e quindi i decaduti

Quali sono le scadenze?

Bisogna presentare le domande entro il 30/04/2026

La prima rata va pagata entro il 31 luglio 2026, la seconda entro il 30 settembre 2026  e la terza entro il 30 novembre 2026.

Le rate per gli anni successivi saranno , il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027, La rata ultima per il massimo del rateizzo è del 31 maggio 2035.

Considerata la rata minima, al numero massimo di 54 rate bimestrali si potrà arrivare solo qualora l’importo da versare  sia almeno pari a 5400 euro (comprensivo degli interessi al 3%).

Gli effetti della rottamazione

1) Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

2) Sono sospesi, fino alla scadenza della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

3) L’agenzia delle Entrate non può effettuare nuovi fermi amministrativi e iscrivere ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

4) Non possono essere avviate nuove procedure esecutive (pignoramenti presso terzi, vendite all’asta)

5) Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

6) Il Contribuente non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

7) E’ possibile ottenere il  documento unico di regolarità contributiva DURC.

Si riporta l’art.1 dal comma 82 al comma 110 della Legge 199/2025 del 30 dicembre 2025 entrata in vigore il 01/01/2026 che disciplina la rottamazione quinquies:

  1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36- corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al  l’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
  1. Il pagamento delle somme di cui al comma 82 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
  2. a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  3. b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  4. c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
  5. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  6. L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
  7. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 83.
  1. Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
  1. Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 86, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  2. 89. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86.
  3. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  4. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
  5. a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  6. c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  7. d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  8. e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  9. f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  10. g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
  1. Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 82 nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.
  1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
  2. a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92 b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86: a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
  1. La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:
  1. a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
  2. b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  3. c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento
  4. 96.Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
  1. Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  1. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
  1. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98: a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

1) dell’articolo 6, comma 2, del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

2) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; 3) dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

4) dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

5) dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

  1. b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

1) dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 2) dell’articolo 3-bis, comma 1, del

decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

  1. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: a) dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; b) dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
  1. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
  1. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei princìpi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito
  1. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
  1. 104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera il medesimo trattamento tributario.
  1. 105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
  1. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli

obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.

  1. 107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
  2. I regolamenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
  3. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019,
  4. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
  1. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

 

Napoli,li 01/01/20256

Avv. Giuseppe Marino

 

,