
Sanzioni tributarie, il divieto di retroattività della sanzione più favorevole è illegittimo : Il giudice deve applicare la norma europea, il limite posto dal legislatore nazionale contrasta con il diritto UE
La CGT Lombardia sentenza n.1616/2026 disapplica l’art. 5 del D.Lgs. 87/2024: le sanzioni più favorevoli possono applicarsi anche alle violazioni anteriori al 1° settembre 2024
Una pronuncia destinata ad avere un impatto rilevante sul contenzioso tributario in materia sanzionatoria. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione IX, con sentenza pronunciata il 16 giugno 2026, ha affermato che il limite temporale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 deve essere disapplicato quando impedisce l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole. Il fondamento è nel principio unionale della lex mitior, sancito dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La decisione si inserisce nel dibattito apertosi con la riforma delle sanzioni tributarie operata dal D.Lgs. n. 87/2024 e assume particolare interesse perché affronta direttamente uno dei punti più controversi della novella: la scelta legislativa di circoscrivere l’applicazione delle nuove sanzioni alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Il commento pubblicato da Professionisti del Diritto su LinkedIn pone correttamente l’accento proprio su questo aspetto: il problema non viene risolto attraverso una semplice interpretazione estensiva della normativa nazionale, ma facendo operare il primato del diritto dell’Unione e il conseguente potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna incompatibile.
Il caso: la sanzione ridotta al 25%
La controversia nasceva dall’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 3108/2025 della CGT di primo grado di Milano.
Il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente, rideterminando, in applicazione del favor rei, la sanzione nella misura del 25% dell’importo non versato, applicando la disciplina più favorevole introdotta dalla riforma. La vicenda riguardava l’anno d’imposta 2020 e una sanzione amministrativa pecuniaria indicata nella sentenza in 63.518,40 euro, connessa a una contestazione in materia IVA.
L’Amministrazione finanziaria contestava proprio questo passaggio.
Secondo l’Agenzia, infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 impediva di applicare il nuovo trattamento più favorevole a una violazione precedente alla data indicata dal legislatore.
La società, dal canto suo, oltre a resistere all’appello, proponeva appello incidentale sostenendo, tra l’altro, la propria buona fede e, in via ulteriormente subordinata, chiedendo comunque l’applicazione della sanzione del 25%.
La CGT lombarda respinge entrambi gli appelli, ma sul ricorso dell’Agenzia detta un principio di portata assai più generale.
Il principio: il limite posto dal legislatore nazionale contrasta con il diritto UE
Il passaggio centrale della sentenza è particolarmente netto.
Per i giudici lombardi, è illegittima la previsione di irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.
Di conseguenza, l’art. 5, nella parte in cui limita l’efficacia della nuova disciplina alle violazioni successive al 1° settembre 2024, deve essere disapplicato, perché contrario al principio unionale della lex mitior ricavabile dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
È questo il punto di maggiore interesse della pronuncia.
Il Collegio osserva infatti che la stessa riforma del sistema sanzionatorio tributario è orientata verso una maggiore proporzionalità delle sanzioni, attraverso un’attenuazione del relativo carico e un avvicinamento ai livelli esistenti negli altri ordinamenti europei.
Se il legislatore ha dunque rivalutato la gravità dell’illecito e ha ritenuto eccessivo il precedente trattamento sanzionatorio, continuare ad applicare la sanzione più severa soltanto perché la violazione è stata commessa prima del 1° settembre 2024 pone un evidente problema di compatibilità con i principi sovranazionali.
La svolta della Corte di Giustizia UE: il caso BAJI Trans
La CGT richiama espressamente la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 1° agosto 2025, causa C-544/23, BAJI Trans.
Il riferimento è particolarmente importante.
La Corte di Giustizia ha chiarito che il principio della lex posterior mitius previsto dall’art. 49, paragrafo 1, della Carta può operare anche rispetto a una sanzione formalmente qualificata dall’ordinamento nazionale come amministrativa, quando questa presenti natura sostanzialmente penale secondo il diritto dell’Unione. Il principio deve inoltre trovare applicazione nel normale corso del giudizio, compreso il grado di cassazione, nei termini precisati dalla sentenza europea.
È quindi sulla natura sostanzialmente punitiva della sanzione, e non semplicemente sulla sua etichetta formale di “sanzione amministrativa”, che deve concentrarsi l’analisi.
La CGT Lombardia trae da questo precedente una conseguenza precisa: il giudice nazionale deve assicurare l’effettività del diritto europeo, disapplicando, quando necessario, la disposizione nazionale incompatibile.
Ed è proprio ciò che il Collegio fa con l’art. 5 del D.Lgs. 87/2024.
Anche la Corte costituzionale aveva aperto la strada
Il ragionamento viene rafforzato dal richiamo alla fondamentale Corte costituzionale n. 63/2019.
La Consulta aveva già riconosciuto che il principio della retroattività della lex mitior può estendersi alle sanzioni amministrative aventi natura e funzione punitiva, evidenziando come non vi sia normalmente ragione per continuare ad applicare una sanzione divenuta più severa di quanto l’ordinamento stesso ritenga ormai necessario.
La sentenza lombarda riprende espressamente tale impostazione, ricordando che il favor rei opera per le sanzioni amministrative punitive quando sia mutato l’apprezzamento dell’ordinamento sulla gravità dell’illecito.
Il quadro giurisprudenziale, peraltro, si è ulteriormente evoluto. Anche la recente Corte costituzionale n. 73/2026 ha ribadito la rilevanza della lex mitior rispetto alle sanzioni amministrative punitive, pur ricordando che eventuali deroghe devono essere valutate alla luce della ragionevolezza e della presenza di controinteressi di rango costituzionale.
L’effetto concreto: l’Amministrazione deve ricalcolare la sanzione
La conclusione della CGT Lombardia è inequivoca.
L’art. 5 del D.Lgs. 87/2024, nella parte in cui impedisce l’applicazione retroattiva del nuovo regime sanzionatorio, viene ritenuto contrario al diritto dell’Unione e deve pertanto essere disapplicato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione finanziaria di rideterminare le sanzioni secondo il regime più favorevole.
È questo il vero elemento innovativo della pronuncia.
Non si tratta soltanto di affermare in astratto il favor rei. Il giudice tributario arriva a neutralizzare direttamente la disposizione nazionale che impedisce la retroattività, facendo prevalere il diritto dell’Unione.
La conseguenza pratica, se questo orientamento dovesse consolidarsi, è significativa: nei giudizi ancora pendenti relativi a violazioni anteriori al 1° settembre 2024 potrebbe essere richiesta l’applicazione del trattamento sanzionatorio sopravvenuto più favorevole, naturalmente quando ricorrano i presupposti per l’applicazione dei principi europei richiamati dalla sentenza.
La disapplicazione non cancella però l’illecito
La decisione contiene anche un’importante precisazione, che evita di trasformare la lex mitior in uno strumento generalizzato di cancellazione della responsabilità.
La società aveva infatti proposto appello incidentale invocando anche la buona fede.
La Corte lo respinge.
Nel caso concreto era risultata pacifica e non contestata l’inesistenza del credito utilizzato in compensazione; inoltre, alla dichiarazione integrativa non era seguito il pagamento delle maggiori imposte e delle relative sanzioni, poi emerse in sede di liquidazione automatizzata. Per il Collegio non ricorrevano quindi i presupposti per riconoscere la buona fede quale causa di esclusione delle sanzioni.
La sanzione, dunque, rimane dovuta, ma deve essere rideterminata secondo il regime più favorevole.
È una distinzione fondamentale: il favor rei non elimina automaticamente la violazione, ma impone che il contribuente non continui a subire una risposta punitiva più grave di quella che l’ordinamento considera oggi proporzionata.
Una sentenza che può incidere sul contenzioso pendente
La portata della pronuncia va ben oltre il singolo processo.
Il principio affermato può diventare un rilevante motivo difensivo nelle controversie ancora pendenti nelle quali siano state applicate sanzioni secondo il regime precedente al D.Lgs. 87/2024 e la disciplina sopravvenuta risulti concretamente più favorevole.
Occorrerà naturalmente valutare caso per caso la natura della sanzione, la materia interessata, l’effettiva applicabilità del diritto dell’Unione e lo stato del procedimento. Proprio l’art. 51 della Carta circoscrive infatti l’operatività della Carta stessa alle situazioni in cui gli Stati membri danno attuazione al diritto dell’Unione: è quindi opportuno evitare di trasformare la sentenza lombarda nell’affermazione indiscriminata secondo cui qualsiasi sanzione tributaria nazionale debba automaticamente beneficiare dell’art. 49 CDFUE.
Ma nei settori certamente riconducibili al diritto unionale – e l’IVA rappresenta evidentemente il terreno privilegiato – l’argomento assume una forza particolare.
La decisione della CGT Lombardia dimostra così quanto il sistema sanzionatorio tributario non possa più essere interpretato esclusivamente attraverso le categorie del diritto interno.
Se una sanzione ha sostanziale natura punitiva e una disciplina successiva esprime una valutazione più mite dell’illecito, il principio della lex mitior può imporsi sulla disciplina transitoria nazionale incompatibile.
È la conseguenza del primato del diritto dell’Unione: il giudice nazionale non deve attendere necessariamente l’eliminazione legislativa della norma interna, ma, quando ne ricorrono i presupposti, è chiamato a disapplicarla direttamente.
La CGT Lombardia ha fatto esattamente questo, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermando la rideterminazione più favorevole della sanzione; le spese sono state compensate in considerazione delle questioni interpretative e dei contrasti giurisprudenziali esistenti.
Il principio che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: la data del 1° settembre 2024 fissata dal D.Lgs. 87/2024 non costituisce, secondo la CGT Lombardia, una barriera insuperabile quando il diritto dell’Unione impone l’applicazione della sanzione più favorevole. In questi casi il giudice tributario deve far prevalere la lex mitior e disapplicare la disposizione nazionale incompatibile.
Milano, 28/08/2026
Avv. Giuseppe Marino

