
Società di riscossione incarico e atti illegittimi senza delibera comunale
La riscossione dei tributi locali affidata a una società privata non può poggiare su una semplice determina dirigenziale quando manca, a monte, una deliberazione del Consiglio comunale. È il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la depositata l’11 settembre 2026, che ha accolto l’appello di una società contribuente e annullato un’ingiunzione di pagamento relativa a ICI e IMU.
La vicenda riguardava un atto di riscossione per oltre 20mila euro emesso da AREA S.r.l., concessionaria incaricata del recupero coattivo di crediti tributari del Comune di Botticino. La contribuente aveva contestato, tra gli altri profili, proprio la legittimazione della società privata a esercitare il potere di riscossione, rilevando che l’affidamento del servizio e la successiva proroga risultavano disposti con determine dirigenziali, senza una preventiva deliberazione del Consiglio comunale.
In primo grado la tesi era stata respinta. La Corte di Brescia aveva ritenuto legittimo l’operato del concessionario e aveva rigettato il ricorso. In appello, invece, i giudici lombardi hanno ribaltato la decisione, ritenendo preliminare e assorbente la questione relativa alla fonte del potere esercitato dalla società di riscossione.
Il punto centrale della pronuncia è l’interpretazione dell’articolo 42, comma 2, lettera e), del Testo unico degli enti locali. Secondo la Corte, le scelte che riguardano l’organizzazione dei servizi pubblici e la loro concessione rientrano nella competenza del Consiglio comunale. Ne deriva che la decisione di esternalizzare la riscossione e di attribuire il relativo servizio a un soggetto privato non può essere ricondotta a una mera attività gestionale della dirigenza.
Nel caso esaminato, l’affidamento era stato disposto con una determina del 2019 e successivamente prorogato con un’ulteriore determina del 2021. Per il collegio, l’assenza di una preventiva deliberazione consiliare determina un vizio radicale della procedura di affidamento, con effetti diretti anche sugli atti emessi nei confronti dei contribuenti. Se manca un valido titolo attributivo del potere, infatti, il concessionario non è legittimato a formare e notificare atti di riscossione.
Particolarmente significativo è anche il passaggio dedicato alla cosiddetta proroga tecnica. La concessionaria aveva sostenuto che la prosecuzione del rapporto fosse giustificata dall’esigenza di garantire continuità al servizio e che rientrasse quindi nei poteri gestionali dell’amministrazione. La Corte ha però osservato che la proroga tecnica costituisce un istituto eccezionale e temporaneo, utilizzabile nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.
Nel caso concreto, invece, non risultava avviata alcuna procedura selettiva alla scadenza del precedente affidamento. La proroga si sarebbe quindi risolta, secondo i giudici, in un rinnovo diretto del rapporto, in contrasto con i principi di concorrenza, trasparenza e proporzionalità.
Non ha convinto neppure il richiamo alla disciplina emergenziale adottata durante la pandemia. La Corte ha escluso che le sospensioni dei termini previste dal decreto legge 18/2020 possano incidere automaticamente sulla durata dei contratti di concessione stipulati tra enti locali e società private. La sospensione dei termini tributari, in altri termini, non equivale a una proroga della durata del rapporto concessorio.
La sentenza assume rilievo anche sotto il profilo processuale. Il collegio richiama infatti l’articolo 7, comma 5, del Dlgs 546/1992, riconoscendo al giudice tributario il potere di valutare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi presupposti. Una volta accertato il vizio dell’affidamento, il giudice può quindi disapplicare gli atti amministrativi illegittimi e trarne le conseguenze sulla validità dell’ingiunzione fiscale.
L’accoglimento di questo motivo ha assorbito tutte le altre contestazioni formulate dalla contribuente, comprese quelle relative alla prescrizione dei crediti, alla validità delle notifiche degli atti precedenti, alla sottoscrizione dell’ingiunzione e al visto di esecutorietà.
La decisione offre così un’indicazione operativa importante nel contenzioso sulla riscossione locale. Quando l’atto è emesso da un concessionario privato, la verifica non deve fermarsi alla correttezza formale dell’ingiunzione o alla prescrizione del credito. Può essere decisivo ricostruire a monte l’intera catena di attribuzione del potere: la scelta dell’ente di esternalizzare il servizio, l’organo che l’ha adottata, il contratto, la durata dell’affidamento e le eventuali proroghe.
La sentenza lombarda riafferma, in definitiva, che il potere di riscossione esercitato da un soggetto privato deve trovare fondamento in un titolo legittimo e correttamente formato. In caso contrario, il vizio non resta confinato al rapporto interno tra Comune e concessionario, ma si riflette direttamente sugli atti notificati ai contribuenti.
Napoli,li 13/09/2026
Avv. Giuseppe Marino

