
Ne bis in idem: annullate le sanzioni tributarie quando il cumulo con quelle penali è sproporzionato
La CGT Lombardia applica una garanzia europea consolidata: il doppio binario penale-tributario non può determinare un trattamento punitivo eccessivo. Cancellate sanzioni fiscali per oltre 228 mila euro, confermato il recupero delle imposte.
Il divieto di una duplicazione punitiva per il medesimo fatto non rappresenta una novità. È una garanzia presente da anni nell’ordinamento europeo, la cui effettività richiede di guardare alla sostanza delle sanzioni e non soltanto alla loro denominazione.
In questo quadro si inserisce la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione VI, n. 1586/2026, pronunciata il 7 luglio e depositata il 10 luglio 2026, presidente Giovanni Izzi, relatrice Laura Gatti. Il Collegio ha annullato integralmente le sanzioni tributarie applicate a un contribuente già destinatario di rilevanti conseguenze penali, ritenendo sproporzionato il trattamento complessivo.
Un divieto già esistente da anni
Il punto di partenza è il principio europeo del ne bis in idem: nessuno può essere nuovamente perseguito o punito in sede penale per il medesimo fatto dopo una decisione definitiva di assoluzione o condanna, nei termini e nei limiti stabiliti dalle rispettive garanzie europee.
Il fondamento convenzionale si rinviene nell’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU; nell’ordinamento dell’Unione, il diritto è riconosciuto dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali. Quest’ultima disposizione opera nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, secondo l’articolo 51 della stessa Carta: non va quindi sovrapposta indistintamente alla tutela convenzionale. Carta dei diritti fondamentali, articoli 50 e 51.
Una tappa fondamentale è costituita dalla sentenza Grande Stevens e altri contro Italia del 4 marzo 2014, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. La vicenda riguardava sanzioni Consob e un procedimento penale per manipolazione del mercato: i riferimenti agli articoli 184 e seguenti appartengono al Testo unico della finanza, non al Trattato sull’Unione europea.
La decisione ha ribadito che la qualificazione nazionale di una sanzione come “amministrativa” non basta a escluderne la natura sostanzialmente penale. Rilevano la natura dell’illecito, la finalità repressiva e deterrente e il grado di severità della sanzione. Si tratta di una valutazione sostanziale, non di un elenco di requisiti necessariamente cumulativi.
Di conseguenza, anche una sanzione formalmente amministrativa può attivare le garanzie proprie della materia penale, compreso il divieto di duplicazione dei procedimenti per fatti sostanzialmente identici. Corte EDU, Grande Stevens e altri contro Italia.
La vicenda: reclusione, multa, confisca e sanzioni fiscali
La controversia esaminata dalla Corte lombarda riguardava un accertamento relativo al 2014, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione proventi illeciti attribuiti personalmente al contribuente.
All’origine vi era una complessa attività fraudolenta realizzata attraverso società estere e movimentazioni finanziarie. Il procedimento penale si era concluso con un patteggiamento e il contribuente aveva documentato l’applicazione di tre anni e due mesi di reclusione, 4.000 euro di multa e una confisca di 3.300.000 euro.
A queste conseguenze si aggiungevano 228.626,64 euro di sanzioni tributarie.
La difesa aveva eccepito la violazione del ne bis in idem, evidenziando l’identità della condotta alla base dei due procedimenti e dell’interesse tutelato dalle norme violate.
Il limite della proporzionalità
La Corte ha accolto la censura relativa alle sanzioni, valorizzando il peso complessivo delle conseguenze applicate al contribuente.
Il giudizio non è stato limitato alla misura della sanzione tributaria considerata isolatamente. Il Collegio ha tenuto conto anche della risposta penale e, in particolare, dell’importo della confisca, rapportando il carico complessivo al maggior reddito indicato nella parte conclusiva della motivazione, pari a 681.493,60 euro.
Il risultato è stato ritenuto «decisamente sproporzionato e certamente eccessivamente afflittivo per l’interessato». Da qui l’annullamento integrale delle sanzioni contenute nell’avviso impugnato.
La pronuncia offre quindi un’applicazione concreta di una garanzia preesistente: l’autonomia delle procedure non può giustificare una valutazione separata e indifferente agli effetti punitivi già prodotti nell’altra sede.
Il doppio binario non è automaticamente illegittimo
Il principio richiede, tuttavia, una precisazione. La giurisprudenza europea non considera vietata qualsiasi coesistenza di procedimenti penali e amministrativi sostanzialmente penali.
Con la sentenza A e B contro Norvegia del 15 novembre 2016, la Grande Camera della Corte EDU ha riconosciuto la possibile compatibilità di un sistema integrato di procedimenti, purché sussista una connessione sufficientemente stretta sul piano sostanziale e temporale. Occorre considerare, tra l’altro, il coordinamento delle procedure, la complementarità delle loro finalità, la prevedibilità del cumulo e la capacità di evitare un onere punitivo eccessivo. La proporzionalità è dunque essenziale, ma non rappresenta l’unico parametro della verifica. Corte EDU, A e B contro Norvegia.
La decisione lombarda concentra la motivazione soprattutto sull’eccessiva afflittività del risultato complessivo. Non ne deriva che ogni precedente condanna comporti automaticamente la cancellazione delle sanzioni fiscali, né che ogni confisca abbia necessariamente natura punitiva, indipendentemente dalle sue caratteristiche.
Annullate le sanzioni, non le imposte
L’accoglimento dell’appello ha riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio. La Corte ha confermato nel resto la decisione impugnata, respingendo le contestazioni sull’attribuzione personale dei proventi e sulla loro qualificazione come redditi diversi.
La distinzione è fondamentale: l’obbligo tributario non viene meno per il solo fatto che la risposta punitiva complessiva risulti sproporzionata.
Il significato della pronuncia non risiede, dunque, nell’introduzione di un nuovo divieto, ma nell’applicazione effettiva di un limite già esistente. Lo Stato può esigere le imposte dovute, ma non può ignorare, nell’applicazione delle ulteriori sanzioni, il trattamento punitivo già inflitto per il medesimo fatto.
Milano, 01/09/2026
Avv. Giuseppe Marino

