
Autovelox senza omologazione e invalidità della sanzione: La Cassazione riafferma l’approvazione non equivale ad omologazione
Nota a Cass., ord. 8 aprile 2026, n. 8797
Massima: In materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l’efficacia probatoria delle rilevazioni strumentali è subordinata alla previa omologazione dell’apparecchiatura; la sola approvazione non è idonea a legittimare la sanzione.
Con l’ordinanza n. 8797/2026, la Corte di Cassazione torna su una questione di particolare rilevanza pratica e sistematica: la validità degli accertamenti di eccesso di velocità effettuati mediante apparecchiature non omologate. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ma assume rilievo per la chiarezza con cui ribadisce la non equiparabilità tra approvazione e omologazione e per il rigore nell’interpretazione del dato normativo.
La controversia trae origine dall’opposizione proposta avverso un verbale per violazione dei limiti di velocità, accertata tramite autovelox fisso. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione rilevando la mancata omologazione del dispositivo, mentre il Tribunale, in sede di appello, riformava la decisione ritenendo sufficiente la sola approvazione ministeriale.
La Cassazione, investita della questione, ha accolto il ricorso del privato, censurando la decisione di merito.
La disciplina rilevante è contenuta nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione:
- l’art. 142, comma 6, C.d.S. stabilisce che le risultanze delle apparecchiature costituiscono prova solo se debitamente omologate;
- l’art. 45, comma 6, C.d.S. rinvia al regolamento per la disciplina tecnica;
- l’art. 192 Reg. att. C.d.S. distingue chiaramente tra:
- omologazione, quale verifica tecnica necessaria per l’uso probatorio;
- approvazione, quale fase prodromica relativa al prototipo.
La distinzione normativa è netta e non consente sovrapposizioni.
Il nodo centrale della controversia concerne la possibilità di attribuire valore probatorio a dispositivi non omologati ma solo approvati.
Il Tribunale aveva valorizzato una presunta equivalenza funzionale tra le due procedure, fondata sulla comune finalità di garantire l’affidabilità tecnica dello strumento.
La Cassazione rigetta tale impostazione, riaffermando un principio di stretta legalità: la funzione probatoria è espressamente riservata dal legislatore alle sole apparecchiature omologate.
La Suprema Corte fonda la propria decisione su tre direttrici argomentative:
- a) Interpretazione letterale della norma
L’art. 142, comma 6, C.d.S. è formulato in termini inequivoci: la prova è riconosciuta esclusivamente alle apparecchiature “debitamente omologate”. Non vi è alcun riferimento alle apparecchiature approvate.
- b) Distinzione strutturale tra le procedure
Richiamando l’art. 192 del regolamento, la Corte evidenzia che:
- l’approvazione riguarda il prototipo e consente la produzione;
- l’omologazione costituisce il presupposto per l’utilizzo concreto ai fini sanzionatori.
- c) Gerarchia delle fonti
Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui:
- circolari ministeriali e prassi amministrative
- non possono modificare il contenuto di una norma primaria
né possono essere utilizzate in funzione interpretativa contra legem.
La pronuncia consente di enucleare con chiarezza il seguente principio di diritto:
In materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l’efficacia probatoria delle rilevazioni strumentali è subordinata alla previa omologazione dell’apparecchiatura; la sola approvazione non è idonea a legittimare la sanzione.
La decisione si colloca nel solco del principio di legalità della prova nel diritto amministrativo sanzionatorio, che impone: Tipicità degli strumenti di accertamento, conformità alle prescrizioni normative, rigoroso rispetto delle garanzie tecniche
L’omologazione assurge così a condizione di validità della prova, non meramente formale ma sostanziale, in quanto incide sull’affidabilità del mezzo tecnico e, quindi, sulla legittimità della pretesa punitiva.
Le implicazioni operative della pronuncia sono rilevanti: Gli enti accertatori devono verificare la regolare omologazione degli strumenti utilizzati; il difensore può efficacemente eccepire la carenza di prova in caso di mancata omologazione; il giudice è tenuto ad annullare la sanzione in assenza di tale requisito.
La mancanza di omologazione non costituisce una mera irregolarità, ma determina una radicale inidoneità probatoria.
L’ordinanza in commento rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento della Cassazione volto a garantire il rispetto delle garanzie legali nell’accertamento delle violazioni stradali.
In un contesto in cui l’utilizzo di strumenti automatizzati è sempre più diffuso, la Corte ribadisce un principio fondamentale:
l’efficienza dell’azione amministrativa non può sacrificare la legalità della prova.
Ne deriva una regola chiara e di immediata applicazione: Senza omologazione, non vi è prova; senza prova, la sanzione è illegittima.
Alta giurisprudenza conforme: Cass.10505/2024 – Cass.20913/2024
Napoli,li 11/04/2026
Avv. Giuseppe Marino

