
Costituzione tardiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla prima udienza utile e preclusioni processuali: inutilizzabili i documenti prodotti dopo la prima udienza (differenza tra processo civile e processo tributario).
La prima udienza come spartiacque delle attività assertive e istruttorie
Nel contenzioso contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione bisogna tener presente gli effetti della costituzione del convenuto successivamente alla prima udienza nel rito semplificato di cognizione.
Si evidenzia un principio destinato ad incidere profondamente sulle controversie in materia di riscossione: una volta maturate le preclusioni processuali, l’Agente della riscossione non può recuperare tardivamente il proprio patrimonio probatorio mediante produzioni documentali effettuate oltre i termini di legge.
Il sistema delle preclusioni nel rito semplificato
L’art. 281-duodecies c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, ha attribuito alla prima udienza una funzione centrale nel sistema processuale.
All’esito della prima comparizione delle parti maturano infatti le preclusioni assertive e istruttorie, con la conseguenza che le parti non possono successivamente introdurre nuovi fatti, nuove eccezioni o nuovi mezzi di prova, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
La ratio della norma è evidente: concentrare il contraddittorio processuale nella fase iniziale del giudizio ed evitare che la causa venga continuamente modificata o integrata nel corso del procedimento.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Nelle controversie aventi ad oggetto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e atti della riscossione, accade frequentemente che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisca tardivamente, depositando solo in un secondo momento le relate di notifica delle cartelle incontrando sempre il favore dei giudici, che spesso rinviano strumentalmente l’udienza per rimettere l’ufficio in termini.
Tale documentazione, tuttavia, rappresenta spesso l’unica prova idonea a dimostrare la regolare notificazione degli atti o l’interruzione dei termini prescrizionali.
Ne consegue che il rispetto delle preclusioni processuali assume un’importanza decisiva.
Mere difese e attività istruttoria: la distinzione fondamentale
Bisogna distinguere, tra mere difese, sempre proponibili nel corso del giudizio e allegazioni di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, soggette invece alle preclusioni processuali.
L’Agenzia può quindi contestare le argomentazioni del contribuente anche dopo la prima udienza.
Non può invece introdurre nuovi fatti storici né fornire tardivamente la prova documentale di circostanze che avrebbe dovuto allegare e dimostrare nei termini processuali.
In altre parole, la contestazione giuridica resta consentita; ciò che diviene precluso è l’attività probatoria.
L’inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta
La tardiva costituzione della parte resistente non comporta infatti la riapertura automatica dei termini istruttori.
L’eventuale produzione documentale successiva alla prima udienza deve pertanto considerarsi inutilizzabile, salvo che la parte interessata ottenga una rimessione in termini.
La rimessione in termini ex art. 293 c.p.c.
Un ulteriore profilo di grande interesse è la remissione in termini.
La parte costituitasi tardivamente avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini dimostrando l’esistenza di una causa non imputabile che le avesse impedito il tempestivo esercizio delle proprie facoltà processuali.
In mancanza di tale richiesta, il giudice non può procedere d’ufficio alla sanatoria della decadenza.
L’effetto è particolarmente rilevante nei giudizi contro l’Agente della riscossione, poiché l’assenza della documentazione relativa alle notifiche e agli atti interruttivi può determinare l’accoglimento delle eccezioni di prescrizione formulate dal contribuente.
Le conseguenze pratiche nel contenzioso tributario e della riscossione
Il principio presenta importanti ricadute operative.
Quando il contribuente eccepisce la prescrizione del credito o la mancata notificazione degli atti presupposti, l’onere della prova grava sull’ente impositore o sull’Agente della riscossione.
Se la documentazione probatoria viene prodotta oltre la prima udienza e in assenza di rimessione in termini, essa non può essere utilizzata dal giudice.
Ne consegue che l’eccezione di prescrizione o di inesistenza della notifica può risultare fondata non per l’inesistenza sostanziale del credito, ma per il mancato assolvimento dell’onere probatorio entro i termini processuali.
Il principio di parità delle parti e riafferma che anche l’Amministrazione finanziaria è soggetta alle medesime regole processuali applicabili ai privati.
La tardiva costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può tradursi in una sanatoria automatica delle decadenze già maturate.
Nel rito semplificato di cognizione la prima udienza rappresenta il momento entro il quale devono essere esercitate le facoltà assertive e istruttorie delle parti. Decorso tale termine, l’attività difensiva può proseguire esclusivamente attraverso mere difese, restando preclusa ogni successiva produzione documentale diretta a provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata.
Si tratta di un principio destinato ad assumere crescente rilevanza nel contenzioso della riscossione, soprattutto nei procedimenti nei quali l’Agente della riscossione si costituisce tardivamente nel tentativo di sanare carenze probatorie relative alla notificazione degli atti o all’interruzione della prescrizione.
La questione è interessante perché coinvolge il rapporto tra il rito tributario e le regole del processo civile dopo la riforma Cartabia.
L’art. 281-duodecies c.p.c. non è direttamente applicabile al processo tributario quando la Corte di giustizia tributaria rinvia l’udienza di discussione per consentire la difesa dell’Ufficio tardivamente costituito oppure per impedimento del giudice.
Infatti:
- L’art. 281-duodecies c.p.c. appartiene al procedimento semplificato di cognizione e attribuisce una funzione centrale alla “prima udienza”, nella quale si concentrano preclusioni, modifiche delle domande, richieste istruttorie e verifiche preliminari.
- Il processo tributario conserva una disciplina autonoma, contenuta principalmente nel d.lgs. n. 546/1992. L’applicazione delle norme del c.p.c. è solo residuale e subordinata alla compatibilità con il rito tributario.
- Nel giudizio tributario l’udienza pubblica di discussione non svolge la stessa funzione strutturale della “prima udienza” prevista dall’art. 281-duodecies c.p.c.; essa è normalmente la fase finale del giudizio, dopo lo scambio degli atti difensivi e delle memorie.
- Se il rinvio deriva da:
- impedimento del collegio o del giudice;
- esigenze organizzative dell’ufficio;
- necessità di garantire il contraddittorio;
Il rinvio non determina automaticamente la riapertura dei termini difensivi né la regressione del processo a una sorta di “nuova prima udienza”.
Tuttavia, esiste un argomento che potrebbe essere utilizzato in chiave costituzionalmente orientata.
Dopo le riforme del processo civile e tributario, la giurisprudenza tende a valorizzare:
- il principio di concentrazione;
- la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.);
- il divieto di rinvii meramente dilatori.
Il principio elaborato dalla Cassazione (Cassazione Civile Sent. Sez. 3 n.2394/2020, Cassazione Civile Sent. Sez. 3 n.2394/2020, Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951) non riguarda soltanto l’art. 166 c.p.c., ma un principio più generale:
Il rinvio dell’udienza disposto dal giudice per ragioni organizzative non può trasformarsi in una rimessione in termini implicita della parte decaduta.
Questo principio trova fondamento nell’art. 153, comma 2, c.p.c., negli artt. 3, 24 e 111 Cost.. nel principio di parità delle parti e nel divieto di creare privilegi processuali non previsti dalla legge.
Sotto questo profilo il ragionamento è perfettamente applicabibile anche nel processo tributario.
Come impostare la tesi
Primo principio: L’art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992 impone l’applicazione dei principi del processo civile compatibili con il rito tributario.
Secondo principio: Il rinvio dell’udienza disposto d’ufficio dal giudice costituisce un mero provvedimento organizzativo.
Terzo principio: Tale rinvio non elimina le decadenze già maturate, non riapre termini già scaduti, non determina una rimessione in termini implicita.
Quarto principio: La rimessione in termini può essere concessa esclusivamente, su istanza della parte, previa dimostrazione della non imputabilità della decadenza, mediante provvedimento espresso e motivato.
Il vero punto forte nel processo tributario risiede nel fatto che “il rinvio dell’udienza non può sanare automaticamente la tardiva costituzione dell’Ufficio né consentirgli di recuperare facoltà processuali ormai consumate.”
Su questo punto la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla parità delle armi processuali è molto favorevole.
Un ulteriore argomento molto forte è che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: il processo tributario non è un processo dell’Amministrazione ma un processo tra parti poste in posizione di parità.
Pertanto il rinvio disposto dal collegio non può trasformarsi in una misura di favore per l’Ufficio, non può consentire la produzione tardiva di documenti che avrebbero dovuto essere depositati nei termini e non può alterare il principio del contraddittorio.
Come impostare un reclamo avverso l’ordinanza di rinvio che rimette in termini l’ufficio:
Il rinvio dell’udienza disposto dal giudice tributario per esigenze organizzative non determina la rimessione in termini dell’Ufficio finanziario né consente il recupero di decadenze già maturate. Diversamente opinando, il differimento dell’udienza si tradurrebbe in un’ingiustificata misura di favore per l’Amministrazione finanziaria, incompatibile con i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché con l’art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile al processo tributario ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 e infine ai sensi dell’articolo 6 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) per i giusto processo.
Il rinvio dell’udienza disposto dal giudice tributario per esigenze organizzative non determina la rimessione in termini dell’Ufficio finanziario né consente il recupero di decadenze già maturate. Diversamente opinando, il differimento dell’udienza si tradurrebbe in un’ingiustificata misura di favore per l’Amministrazione finanziaria, incompatibile con i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché con l’art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile al processo tributario ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 e infine ai sensi dell’articolo 6 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) per i giusto processo.
Il rinvio disposto esclusivamente per rimediare alla tardiva costituzione dell’Ufficio contrasta con i principi di concentrazione e parità delle armi processuali che ispirano anche la riforma Cartabia.
Napoli,li 14/06/2026
Avv. Giuseppe Marino

