Dal 01/01/2022 nuove regole per i rateizzi fine dell’indulgenza  5 rate per decadere

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Dal 01/01/2022 nuove regole per i rateizzi fine dell’indulgenza  5 rate per decadere

Riferimenti normativi: art. 13-decies comma 3 e 5 del decreto legge 137/2020 fino al 31/12/2021, Art. 19 comma 1 dpr 602/73, Art. 68 comma 2-ter dl 18/2020 (il decreto Cura Italia) Articoli  3 e 4 del dl 137/2020 (il decreto ristori).

Dal 01/01/2022 il fisco abbandona l’indulgenza, si ritorna alle vecchie persecuzioni,

si decade dai nuovi piani di rateizzazione delle cartelle al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, viene ripristinato  il tetto massimo di 60.000,00 euro  (prima era di 100.000,00 art. 13-decies comma 3 del decreto legge 137/2020 fino al 31/12/2021 )  di somme iscritte a ruolo per ottenere una rateizzazione automatica fino a 72 rate  ossia  senza la necessità di  documentare la situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà (Art. 19 comma 1 dpr 602/73).

Una volta decaduto il debitore perde i benefici della dilazione, l’intero importo delle cartelle  ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e sarà consentito un nuovo  rateizzato se  all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In questo caso il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Dal 01/01/2022 non sarà più possibile ottenere una nuova dilazione senza saldare le rate scadute per i rateizzi decaduti prima dell’08/03/2020  (21 febbraio 2020 per i contribuenti che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle zone rosse ai sensi del dpcm del 1 marzo 2020) e coloro che ne hanno usufruito beneficiano anche della decadenza lunga dei piani a 10 rate insolute non consecutive (articolo 13-decies comma 5 del dl 137/2020).

 Per verificare se si ha diritto alle vecchie agevolazioni vale la data di presentazione delle richieste di rateizzazione e non la data di accoglimento come previsto dal combinato degli articoli 68 comma 2-ter del dl 18/2020 (il decreto Cura Italia) sia dagli articoli 3 e 4 del dl 137/2020 (il decreto ristori).

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