Decorrenza cessione di quote nei redditi di partecipazione

I redditi di partecipazione delle società di persone e differenze con le società di capitali

La cessione avrà effetto dall’anno successivo (ad esempio una cessione effettuata nel 2020, avrà effetto dal 01/01/2021, per cui su Unico 2021 redditi 2020 dichiara ancora il vecchio socio), tassazione indipendentemente dalla distribuzione, I redditi di partecipazione delle società di persone non costituiscono redditi di capitale.

I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita residenti in Italia sono imputati, a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, nelle società di capitali invece ci deve essere una delibera di distribuzione.

Qualora si dovesse effettuare una cessione di quote, la cessione avrà effetto dall’anno successivo (ad esempio una cessione effettuata nel 2020, avrà effetto dal 01/01/2021, per cui su Unico 2021 redditi 2020 dichiara ancora il vecchio socio) come disposto dall’art.5 comma 2 del Dpr 917/86.

La tassazione indipendentemente dalla distribuzione di utili viene denominata  principio di trasparenza e  rappresenta una deroga rispetto al criterio impositivo adottato tipicamente nella imposizione del reddito delle società di capitali (e di altri enti collettivi).

Il reddito imputato al socio nelle società di capitali (srl, spa e sapa) costituisce reddito di capitale, mentre quello imputato ai soci di società di persone non è considerato reddito di capitale, bensì reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nel caso di associazioni professionali, salvo che per le società semplici, in cui è considerato reddito fondiario o, comunque, della stessa categoria di appartenenza.

Il principio di Trasparenza trova fondamento nell’art. 5 del Dpr 917/86 T.U.I.R, che è stato oggetto di una eccezione di incostituzionalità.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 201/2020, ha riconosciuto  la legittimità del principio di trasparenza di cui all’art. 5 del Tuir  quale criterio impositivo adottato nella tassazione del reddito delle società di persone. Non mi esprimo sulla correttezza delle conclusioni, ma ricordo che l’art. 53 della Costituzione esige la percezione di un reddito per pagare le imposte. Il principio di trasparenza secondo la Consulta viene considerato come un meccanismo di imputazione del reddito idoneo a consentire una stabilizzazione del prelievo fiscale e, pertanto, a perseguire l’interesse fiscale dello Stato comunità alla percezione delle entrate tributarie, in poche parole pagate e zitti!!

Napoli,li 28/07/2021

Dott. Giuseppe Marino

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