Diritto al silenzio in materia tributaria (ius tacendi)

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Diritto al silenzio in materia tributaria (ius tacendi)

Le numerose violazioni del diritto tributario italiano al principio dello ius tacendi previsto dal  diritto europeo e dal diritto costituzionale.

Il  principio del nemo tenetur se detegere  “nessuno è tenuto a svelare,  ad accusare sé stesso” applicabile pienamente al diritto penale, va applicato anche al diritto tributario in primo luogo in ossequio al pieno esercizio del diritto alla difesa ex art. 24 della C. e in particolare per l’elevata afflittività del sistema sanzionatorio tributario che sfocia nel penale (sentenza Grande stevens).

Il diritto al silenzio, come espressione del diritto di difesa, deve essere riconosciuto anche nel diritto  tributario dove vengono irrogate  sanzioni sostanzialmente penali a carico del contribuente non collaborativo (Corte di Cassazione sez. Trib.  sentenza n. 6786/2022)

La Corte Costituzionale con la sentenza 30 aprile 2021, n. 84/2021, ha dichiarato l’illegittimità delle sanzioni previste a carico di una persona fisica per il semplice rifiuto a rispondere a domande formulate in fase istruttoria, in sede di audizione o per iscritto dalla Banca d’Italia o dalla Consob  tese a far emergere una sua possibile responsabilità a titolo di illecito amministrativo, o penale.

Il principio dell’inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento previsto dall’art. 24, comma 2, della Costituzione,  garantisce la facoltà di non rispondere quale manifestazione più immediate del diritto di difesa.

La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo riconoscono  il diritto di ogni accusato a tacere e a non autoincriminarsi, quale nucleo essenziale della nozione di giusto processo consacrata nell’art. 6 CEDU e e sugli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Le  Corti sovranazionali hanno delimitato l’area delle garanzie del giusto processo, del quale lo ius tacendi costituisce un aspetto essenziale, alla illegittimità della sanzione al rifiuto di rispondere, ossia al caso in cui il diritto interno preveda una misura punitiva specifica nei confronti di colui che si rifiuti.

La Corte di giustizia  europea sull’interpretazione degli articoli 47 e 48 della Carta, che sottolineano la presunzione di innocenza,  ha ricordato che, in virtù della clausola di coordinamento di cui all’art. 52, par. 3, della Carta, letta congiuntamente alle Spiegazioni allegate a essa, l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, par. 1, CEDU, mentre l’articolo 48 della Carta corrisponde all’articolo 6, par. 2 e 3, della CEDU.

Nell’interpretazione dei suddetti articoli, pertanto, la Corte di giustizia ha ribadito che deve tener conto dei diritti corrispondenti protetti dall’articolo 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu, che pur non essendo esplicitato dall’art. 6 CEDU, il diritto al silenzio si trova al centro della nozione di equo processo

Con  la sentenza Chambaz del 2012 il principio del nemo tenetur se detegere giunge ad una più matura definizione in relazione ai procedimenti sanzionatori in ambito tributario. Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, l’irrogazione di sanzioni amministrative a seguito del rifiuto di produrre documenti richiesti dalle Autorità fiscali infrange il diritto al silenzio e configura una palese violazione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione: conseguentemente, di fronte a richieste o domande che possano portare ad un’autoincriminazione, il right to silence dell’accusato travalica definitivamente i confini dei procedimenti penali in senso stretto, affacciandosi come garanzia ineludibile anche nei confronti dell’Autorità amministrativa.

La sanzione per omessa presentazione di documenti all’agenzia delle entrate e relativa preclusione processuale a depositare documenti richiesti e non consegnati in giudizio (dall’art. 32 commi 3 e 4 del Dpr 600/73), la sanzione per  non aver risposto all’invito prima della cessazione della partita iva (art. 11 comma 7 quater del D.LGS. n.471/1997), l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili, finalizzati a evadere le imposte (art. 10 del D.Lgs. 74/2000), l’omessa presentazione della dichiarazione dove il limite di versamento sfocia nel penale, quindi si aggiunge alla sanzione penale in cui ci si è costretti ad autodenunciarsi un’altra sanzione poenale per non averlo fatto.  Tutto questo costituisce in modo plateale una violazione del diritto al silenzio, il diritto a non autoincriminarsi.

Il riconoscimento in termini generali, dello ius tacendi non ha  uno spazio applicativo nell’ordinamento tributario, dove ci sono troppe norme  in grado si  neutralizzarne, in pratica, gli effetti.

Napoli,li 01/12/2025

Avv. Giuseppe Marino

 

 

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