Esterovestizione non basta soltanto il paese a fiscalità privilegiata bisogna provare la sede effettiva in Italia

Esterovestizione

Esterovestizione non basta soltano che la scoietà si sia trasferita in un  paese a fiscalità privilegiata il fisco deve provare la sede effettiva in Italia

La sentenza n. 7692/2026 della Corte di Cassazione, vittoria conseguita dal collega Avv. Maurizio Villani affronta in modo sistematico e approfondito uno dei temi più complessi del diritto tributario internazionale: l’esterovestizione societaria e i suoi riflessi sulla territorialità IVA delle prestazioni di servizi.

La pronuncia si segnala per l’ampio richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la ricostruzione unitaria dei criteri di localizzazione della sede effettiva, la riaffermazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

La controversia riguarda, un avviso di accertamento IVA (anno 2012), prestazioni rese da una società italiana (Acamar) a una società formalmente portoghese (BTO), contestazione dell’Agenzia delle Entrate di esterovestizione della società estera.

Secondo l’Ufficio, BTO aveva sede solo formale in Portogallo, la sede effettiva era in Italia, conseguentemente i servizi erano imponibili IVA in Italia.

I giudici di merito, hanno escluso l’esterovestizione, hanno riconosciuto la non imponibilità IVA.

La Cassazione conferma integralmente tale esito.

La sentenza affronta tre nuclei centrali, Nozione di esterovestizione e sede effettiva, Rapporto tra diritto interno e diritto unionale, rilevanza della residenza del committente ai fini IVA (post 2010)

La Corte ribadisce la nozione di esterovestizione di  che, l’esterovestizione consiste nella fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Elemento decisivo, non è la convenienza fiscale, ma la assenza di effettività economica.

Il criterio della “costruzione artificiosa”: In linea con la giurisprudenza unionale, è necessario accertare una “wholly artificial arrangement”; ossia una struttura, priva di autonomia economica, non corrispondente a una realtà operativa.

Non è sufficiente: la scelta di uno Stato fiscalmente più vantaggioso.

L’ Art. 73 TUIR, la residenza fiscale si fonda su criteri alternativi, sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale.

La Corte chiarisce che la “sede dell’amministrazione” coincide con la sede effettiva, ossia il luogo di direzione e gestione concreta.

Richiamando casi fondamentali della giurisprudenza unionale (Cadbury Schweppes, Planzer, ecc.), la Corte afferma che rileva il luogo, delle decisioni strategiche, dell’amministrazione centrale, dell’organizzazione economica reale.

L’ Approccio sostanziale consiste nell’individuare l’elemento centrale, valutazione complessiva di fattori formali e fattori sostanziali.

Tra questi, luogo di attività, personale, mezzi tecnici, struttura organizzativa.

Applicazione al caso concreto

La Cassazione conferma la correttezza della decisione di merito, evidenziando: sede operativa in Portogallo; presenza di mezzi (rimorchiatori), personale (52 dipendenti), attività economica reale,  svolgimento: quali assemblee; attività direttiva;  gestione amministrativa all’estero.  Conclusione non vi è alcuna costruzione artificiosa.

Il ruolo degli amministratori “di fatto”

La Corte affronta un profilo pratico rilevante: la presenza di soggetti italiani nella gestione.

Principio: anche se vi fossero impulsi gestionali dall’Italia, ciò non basta per configurare esterovestizione. Occorre dimostrare l’assenza di autonomia della società estera.

Libertà di stabilimento e abuso del diritto

La decisione valorizza il diritto unionale, la libertà di stabilimento consente, scelta del Paese fiscalmente più favorevole, limite: costruzioni artificiose.

Principio chiave: il risparmio fiscale non è illecito se accompagnato da una reale attività economica.

 

Effetti sulla territorialità IVA

Regola post-2010, per il 2012 si applica: art. 7-ter d.P.R. 633/1972, criterio del luogo del committente.

Conseguenze Poiché BTO è effettivamente residente in Portogallo, i servizi, non sono territorialmente rilevanti in Italia.

Irrilevanza delle ulteriori censure

La Corte dichiara  assorbite o inammissibili: questioni penali (doppio binario), efficacia del giudicato penale. regime tonnage tax. Per un unico motivo: mancanza del presupposto (esterovestizione).

Principio di diritto

La sentenza consente di enucleare il seguente principio: In tema di esterovestizione, la residenza fiscale di una società va accertata sulla base della sede effettiva, intesa come luogo di svolgimento reale dell’attività amministrativa e produttiva, dovendosi escludere la rilevanza di meri elementi formali o della sola convenienza fiscale, in assenza di una costruzione artificiosa priva di sostanza economica.

Napoli,li 04/04/2026

Avv. Giuseppe Marino

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