Forfetari limite a 85.000 e possibilità per gli altri di un imposta sostitutiva del 15% sulla differenza tra Forfettari elevato con effetto retroattivo al 2022 il limiti da 65.000,00 a 85.000,00 con l’applicazione di un imposta sostitutiva del 15% o del 5%, quest’ultima aliquota applicabile alle nuove attività tra il reddito d’ impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’ impresa e di lavoro autonomo d’ importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
Semplificati per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi i limite di 400.000 euro viene elevato a 500.000 e per le imprese aventi per oggetto altre attività da 700.000,00 a 800.000,00
Riferimenti normativi: art. 1 commi 54 ss e 276 L. 197/2022
- All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 54, lettera a), le parole: « euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: « euro 85.000»;
b ) a l comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’ imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».
- Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’ impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilitedall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’ imposta sostitutiva dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’ impresa e di lavoroautonomo determinato nel 2023 e il reddito d’ impresa e di lavoro autonomo d’ importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
- Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 55.
2 6 . All’articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, le parole: « non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «
non abbiano superato l’ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività».
Napoli,li 05/01/2023
Dott. Luigi Marino